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Novità sul Feedban

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Ad agosto, in anticipo sui tempi inizialmente previsti, è stato pubblicato il Regolamento europeo che modifica le norme relative al divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d’allevamento non ruminanti e diversi dagli animali da pelliccia (Reg. UE 2021/1372 – GUCE L295 del 18 agosto). Si tratta di novità importanti, su cui anche il settore mangimistico tramite la propria Federazione europea ha lavorato negli ultimi anni, confrontandosi anche con i Servizi della Commissione ed il Laboratorio Centrale di Riferimento. Novità che il comparto mangimistico ha accolto con maggior freddezza rispetto ad altri partner di filiera, forse perché i mangimisti sulla base delle esperienze già maturate in occasione delle precedenti aperture – farina di pesce nell’alimentazione dei suini e PAT di origine suina e avicola nei mangimi per pesci – hanno la consapevolezza delle difficoltà, soprattutto di carattere tecnico, che dovranno essere superate per applicare in campo le novità introdotte dalla norma.

In un prossimo articolo analizzeremo i risvolti delle nuove aperture a partire dai fattori che limitano, al momento, l’introduzione delle PAT nelle formule e quelli che invece dovrebbero incentivarne l’utilizzo. In questa prima puntata ci limiteremo ad analizzare le novità introdotte dalla norma.

Le novità

Il regolamento introduce un allentamento del divieto di somministrazione delle proteine animali trasformate, il cosiddetto feedban, prevedendo, in linea con la Road Map a suo tempo disegnata dalla Commissione europea, importanti modifiche al Regolamento CE 999/2001 che comportano interessanti aperture e prevedono la possibilità di utilizzare:

– collagene e gelatina nell’alimentazione degli animali da allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia;

– proteine animali trasformate (PAT) di origine suina nei mangimi per il pollame;

PAT di origine avicola nei mangimi per suini;

– PAT derivate da insetti nei mangimi per il pollame e per i suini.

Economia circolare

Un piccolo inciso sull’apertura al collagene e alla gelatina anche di ruminante nell’alimentazione degli animali d’allevamento. Si tratta di una modifica effettuata in un’ottica di economia circolare. Si stima, infatti, che ogni anno nell’Unione europea vengano “perse” oltre 100.000 tonnellate di ex-prodotti alimentari perché a rischio di contenere collagene o gelatina ottenuta da ruminante e quindi non utilizzabili nella mangimistica. Con questa apertura anche per la gelatina e il collagene derivati da ruminanti, la Commissione pone le basi per una valorizzazione degli ex-prodotti alimentari di cui non è dato sapere quale tipologia di gelatina sia stata utilizzata.

Le Disposizioni attuative

Il Regolamento, al fine di evitare fenomeni di contaminazione crociata che potrebbero determinare il mancato rispetto del divieto di utilizzo intraspecifico (c.d. cannibalismo), stabilisce condizioni rigide per la produzione, il trasporto, la trasformazione e l’utilizzo delle proteine animali trasformate derivate da suino, pollame o insetti d’allevamento e per i mangimi composti che le contengono.

La norma prevede la completa segregazione lungo la filiera produttiva, tuttavia, essendo concessa la facoltà alle autorità di prevedere specifiche deroghe, viene contestualmente imposto un obbligo di tenuta dei registri e di monitoraggio per verificare l’efficacia delle misure messe in atto.

Per quanto riguarda la produzione di mangimi composti gli stabilimenti che intendono avvalersi delle aperture introdotte e utilizzare, a seconda del caso, PAT di origine suina, avicola o da insetti devono essere esplicitamente autorizzati dalle autorità.

Viene confermato, inoltre, il divieto per gli allevatori di utilizzare le PAT tal quali. Si tratta in realtà di un divieto non riportato esplicitamente ma imposto dal vincolo che prevede la possibilità di utilizzare prodotti, di fatto mangimi complementari, il cui titolo proteico sia inferiore al 50%. Per utilizzare i mangimi complementari che contengono le PAT gli allevatori dovranno registrarsi per tale operazione presso l’autorità competente.

Occorre, infine, evidenziare che i mangimi che contengono PAT devono rispettare specifiche norme di etichettatura, volte a garantire la trasmissione delle informazioni necessarie affinché non vi sia un utilizzo non corretto del prodotto. A titolo esemplificativo, nel caso di un mangime per broiler che contiene PAT di origine suina, nell’etichetta del mangime deve esser riportata la dicitura “Contiene proteine animali trasformate derivate di origine suina – Da non utilizzare per l’alimentazione degli animali d’allevamento, ad eccezione di animali d’acquacoltura, animali da pelliccia e pollame”

I metodi analitici

Un ultimo inciso sui metodi di controllo per la verifica del rispetto delle nuove disposizioni. Verranno utilizzati i metodi analitici forniti dal Laboratorio Centrale di Riferimento che ha recentemente pubblicato alcune nuove Procedure Operative Standard (SOP). Si tratta di metodi qualitativi con tutte le conseguenze che ne derivano relativamente alla gestione, da un lato della eventuale presenza di DNA di ruminante e dall’altro di PAT autorizzate in mangimi che non le contengono, ma che sono stati prodotti nella medesima linea produttiva.

Novità introdotte dal regolamento UE 2021/1372

Animali d’allevamento da cui derivano le proteine animali trasformateAnimali d’allevamento a cui possono essere somministrate le proteine animali trasformate
Insetti d’ allevamentoAnimali d’acquacoltura, animali da pelliccia, suini, pollame
SuiniAnimali d’acquacoltura, animali da pelliccia, pollame
PollameAnimali d’acquacoltura, animali da pelliccia, suini
Insetti d’allevamento e suiniAnimali d’acquacoltura, animali da pelliccia, pollame
Insetti d’allevamento e pollameAnimali d’acquacoltura, animali da pelliccia, suini
Suini e pollameAnimali d’acquacoltura, animali da pelliccia
Insetti d’allevamento, suini e pollameAnimali d’acquacoltura, animali da pelliccia

«Proteine Animali Trasformate»: proteine animali ottenute interamente da  materiali di categoria 3 e trattate, conformemente all’allegato X, capo II,  sezione 1, del presente regolamento (incluse le farine di sangue e di pesce), in modo da renderle adatte all’utilizzazione diretta come materie  prime per mangimi o a qualsiasi altra utilizzazione negli alimenti per animali, compresi quelli per animali da compagnia, o all’utilizzazione in fertilizzanti organici o ammendanti; tuttavia non comprendono i prodotti  sanguigni, il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro, i prodotti a base di colostro, i fanghi di centrifugazione o di separazione, la gelatina, le proteine idrolizzate e il fosfato bicalcico, le  uova e i prodotti a base di uova, il fosfato tricalcico e il collagene (reg. 142/2001, All. I, punto 5).

di Lea Pallaroni – Segretario generale di Assalzoo