Home Legislazione Feedban e dintorni

Feedban e dintorni

1546
0
foto pixabay

Con l’articolo pubblicato sullo scorso numero (n. 5, anno XIII) abbiamo presentato le novità introdotte dalla norma europea relativamente al cosiddetto “Feedban”. Un regolamento che attua gli indirizzi già individuati nel 2010 con l’adozione, da parte della Commissione europea, della seconda Road Map per la TSE, indirizzi che acquisiscono una maggiore importanza nel contesto più ampio della strategia Farm to Fork. Qualora volessero attuare le aperture concesse dalla norma, gli operatori del settore dei mangimi saranno tuttavia chiamati a valutare diversi aspetti che giocano un ruolo importante nella decisione finale di implementare quanto concesso dalla norma.

La scienza

Il primo imprescindibile argomento in favore della nuova norma è legato al fatto che le misure prese sono basate su pareri scientifici adottati dall’Efsa. L’allentamento dei divieti fa, infatti, seguito a un rigoroso percorso di valutazione scientifica affiancato dallo sviluppo di metodi analitici in grado di garantire il controllo delle disposizioni previste dalla norma.

Segregazione/linee produttive separate

Un fattore “limitante” alla applicabilità della norma è, invece, correlato alla specificità del tessuto produttivo sia a livello di gestione dei sottoprodotti di origine animale che di produzione dei mangimi. Per quanto riguarda la produzione delle PAT sarà necessaria una maggiore specializzazione a livello sia dei macelli che degli impianti di produzione per garantire linee separate, in assenza delle quali i prodotti ottenuti non potranno essere inviati alla mangimistica. Per quanto riguarda, invece, la produzione di mangimi composti va posto in evidenza che oggi gli impianti che producono per un’unica specie animale rappresentano un numero irrilevante. Pertanto, i mangimisti che hanno a disposizione più di un impianto potranno e dovranno valutare una modifica dell’organizzazione aziendale per poter utilizzare le novità introdotte dedicando un impianto all’esclusiva produzione di mangimi per specie compatibili.

Ricordiamo che la legislazione stabilisce che gli stabilimenti di produzione di mangimi che utilizzano un tipo di PAT devono essere dedicati alla produzione di mangimi destinati solo alle specie per le quali l’uso di quella specifica PAT è consentito (ad esempio, le PAT dei suini possono essere utilizzate solo in stabilimenti specializzati in mangimi per pesci e/o pollame). Tuttavia, la legislazione prevede anche deroghe che permettono la coesistenza di impianti fisicamente separati che producono mangimi per altre specie animali.

Tolleranza zero

Il metodo utilizzato per il controllo del rispetto della norma è un metodo qualitativo, pertanto, la presenza di PAT autorizzate, ma non ammesse per quella specifica specie, verrà trattata alla stregua di quanto già avviene per la verifica della presenza di DNA di ruminante. Purtroppo, le precedenti esperienze ci hanno insegnato che fenomeni di carry-over lungo l’intera filiera (dalla raccolta dei sottoprodotti di origine animale, al mangimificio passando dalla produzione al trasporto delle PAT) sono difficilmente controllabili soprattutto tenuto conto della sensibilità del metodo di controllo in PCR.

Il controllo

Se la tolleranza zero per la presenza di DNA di ruminante è, forse, eccessiva, ma comprensibile, molto più problematico risulta applicare lo stesso principio di tolleranza zero nel caso in cui venga riscontrata la presenza di PAT autorizzate in un mangime in cui sono consentite, ma non sono state utilizzate.

Consideriamo, a titolo esemplificativo, il caso di un mangimificio che produce solo per suini. Alla luce della nuova norma l’operatore potrà utilizzare PAT di avicolo, tuttavia lo stabilimento potrà produrre mangimi per suini sia con PAT che senza. In quest’ultimo caso un mangime che non contiene PAT, per il ben noto fenomeno del carry-over potrebbe contenere tracce di PAT avicole utilizzate in produzioni precedenti. In tal caso in sede di controllo, utilizzando un’analisi qualitativa, il campione sarà molto probabilmente positivo per la presenza di PAT di avicolo e darà adito ad una non-conformità. L’esperienza ci insegna che, anche se si parla di una materia prima autorizzata, la sensibilità è talmente alta che le autorità richiedono specifiche sequenze di pulizia con costi aggiuntivi ed il rischio di cadere comunque in contestazione, situazione che sarà un ulteriore deterrente ad utilizzare le nuove aperture legislative.

Facciamo un caso pratico per meglio comprendere la questione. Se abbiamo uno stabilimento dedicato con unica linea produttiva che produce solo per suini, potrà utilizzare, nel rispetto di quanto previsto dalla nuova norma, le PAT avicole e di insetto. Nel momento in cui produrrà un mangime per suini senza PAT avicole, con elevata probabilità il controllo ne evidenzierà inevitabilmente la presenza e le autorità considereranno il campione non conforme. Una situazione paradossale che prevede l’implementazione di sequenze di pulizia per evitare la presenza di un ingrediente ammesso! Pulizie che troverebbero giustificazione solo nel caso in cui il mangime fosse prodotto per specifiche filiere che utilizzano specifici claims sull’assenza di prodotti di origine animale.

Accettazione della filiera

Sarà fondamentale valutare l’accettazione da parte dei partner della catena del valore alimentare, dagli allevatori ai consumatori. Prevedibile una diversa percezione tra le PAT di insetto, che dalle diverse indagini effettuate a livello europeo raccolgono un feeling positivo del consumatore, rispetto alle PAT di origine suina ed avicola che inevitabilmente rievocano preoccupazioni. Sarà pertanto inevitabile condividere con i nostri partner di filiera i vantaggi di una reintroduzione delle PAT, condividendo con essi le scelte in tal senso.

Disponibilità

Il 40% delle proteine animali trasformate dell’UE derivate da suini e pollame attualmente viene esportato verso Paesi terzi. Autorizzando il loro uso rispettivamente nei mangimi per pollame e suini sarà possibile valorizzarle a livello nazionale, fornendo una nuova fonte proteica che potrebbe potenzialmente portare ad una riduzione della quantità di soia importata dalle Americhe, contribuendo così a ridurre il deficit proteico nazionale ed europeo, nonché l’impronta di carbonio del settore dei mangimi. Sulla base di valutazioni effettuate a livello europeo, si stima una produzione di PAT di origine suina e di pollame di circa 1.300.000 tonnellate, di cui 800.000 sono utilizzate nel pet-food e nei mangimi per pesci. Considerata la difficoltà della mangimistica per animali da allevamento (pesci esclusi) di competere economicamente con i suddetti mercati, Fefac stima che a livello europeo rimarrebbe per il comparto mangimistico una disponibilità di PAT pari a circa 500.000 tonnellate, vale a dire una quantità davvero modesta per modificare gli equilibri delle fonti proteiche.

Qualità nutrizionale

Da un punto di vista nutrizionale, la qualità del profilo proteico, in termini di composizione amminoacidica e concentrazione, rende le PAT suine e aviarie una fonte preziosa di proteine altamente digeribili.

Economia circolare – Ex prodotti alimentari

L’autorizzazione all’uso di collagene e gelatina derivati da ruminanti è un chiaro contributo a un’economia più circolare. Infatti permetterà di valorizzare nei mangimi circa 100.000 di tonnellate di ex-prodotti alimentari precedentemente esclusi dalla filiera e mandati al biogas.

Sostenibilità

Un altro argomento a favore dell’utilizzo delle PAT è legato all’impatto ambientale. Le PAT possono rappresentare una valida fonte alternativa per l’apporto della quota proteica nelle razioni al posto della soia, contribuendo all’economia circolare e aumentando il grado di autosufficienza proteica dell’UE. Per dare alcuni numeri (Fonte: Fefac) la Carbon Footprint (CFP) delle PAT di origine suina è stimata cinque volte inferiore alla CFP della soia importata da Paesi terzi: 0,66 kg CO2/kg contro 2,58 kg CO2/kg per la farina di soia (valore medio ponderato secondo le diverse origini – fonte: GFLI). Espresso per unità di proteina, questo significherebbe un valore di 1,1 kg CO2/kg di proteine dalle PAT di origine suina contro i 5,7 kg CO2/kg di proteine dalla farina di soia, cioè cinque volte meno.

Concludendo, la reintroduzione nell’alimentazione animale delle PAT di origine suina e avicola rappresenta una importantissima apertura che, nel pieno rispetto della sicurezza alimentare, fornisce una fonte proteica nutrizionalmente interessante e a ridotto impatto ambientale. Occorre tuttavia evitare false aspettative sulla capacità delle PAT di sostituire le importazioni di farina di soia da Paesi terzi, a causa della disponibilità limitata e delle severe restrizioni normative che, di fatto, ne limitano l’uso ad impianti di produzione dedicati alla produzione di mangimi composti solo per specie compatibili.

di Lea Pallaroni – Segretario generale Assalzoo

Foto: Pixabay