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In attesa della XIX legislatura

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Benvenuti in “Rubrica di Palazzo”, il nuovo appuntamento di Mangimi&Alimenti che fornirà una lente d’ingrandimento su quello che accade tra le mura della politica nazionale ed europea, con interesse per il settore mangimistico. L’esordio è rovente come le temperature dell’estate che stiamo vivendo. Infatti, lo scorso 21 luglio, il Professor Mario Draghi ha presentato le dimissioni da Presidente del Consiglio dei Ministri, portando così allo scioglimento delle Camere e con imminenti elezioni previste il prossimo 25 settembre. La “tempesta perfetta”, espressione utilizzata per le connesse difficili situazioni riguardanti le materie prime, la situazione economico-finanziaria e il contesto geopolitico, ora si arricchisce anche della crisi politica nazionale. In attesa della XIX Legislatura, il comparto agroalimentare non deve perdere la rotta degli obiettivi e raggiungere i risultati in tema di sviluppo, grazie anche ai fondi europei messi a disposizione. Della composizione del nuovo Parlamento e del prossimo esecutivo ne parleremo certamente nei prossimi numeri, ora abbiamo deciso di segnalarvi alcuni recenti atti settoriali della XVIII legislatura sotto il Governo Draghi.

Tra quelli maggiormente rilevanti vi sono: legge sul biologico, proposta di legge sulle Tecniche di Evoluzione Assistita, legge di delegazione europea 2021, competizione dei sottoprodotti agricoli ed ex-prodotti alimentari tra impiego mangimistico e produzione di bioenergie, attuazione del registro telematico dei cereali, legge sulle pratiche sleali. Vediamoli ora punto per punto in sintesi.

  • Legge sul biologico

In primavera, dopo 12 anni di attesa, il Parlamento italiano ha approvato la normativa sul biologico: Legge 9 marzo 2022, n. 23. Si tratta di un testo che consente all’Italia di intraprendere gli obiettivi sanciti dal Green Deal europeo, in cui tale tecnica svolge un ruolo fondamentale nella compagine agroalimentare, caratterizzata peraltro da strategie che mirano alla sostenibilità come la Farm to Fork. Nonostante prima del suddetto atto legislativo non ci fosse una regolamentazione ben definita in materia, il Bel Paese è riuscito a imporsi in questo settore con dati estremamente positivi: 16% di coltivazioni biologiche rispetto alla media europea dell’8%, che devono essere implementati al 25% entro il 2030, corrispondenti a un volume d’affari di 3,5 miliardi di euro, 80.000 addetti e 2 milioni di ettari coltivati.

La legge in questione prevede l’istituzione di distretti agricoli biologici volti a promuovere il sistema nel suo complesso e nelle attività che lo riguardano, anche mediante accordi che coinvolgono tutti gli attori della filiera. A queste circoscrizioni possono partecipare gli enti locali e di ricerca scientifica che intendono conservare il suolo agricolo e difendere la biodiversità. È prevista anche l’istituzione del marchio nazionale “Biologico italiano”, di proprietà Ministeriale e richiesto su base volontaria, per contraddistinguere i prodotti derivanti da tale processo. Inoltre, nel piano d’azione nazionale, sono previsti sostegni alle associazioni e la valorizzazione del monitoraggio dei dati settoriali.

Degna di nota è stata la presa di coscienza del Parlamento, grazie anche agli appelli del mondo scientifico, di non equiparare l’agricoltura biodinamica a quella biologica, come invece inizialmente era stato ipotizzato nel disegno di legge. In un contesto di riduzione delle produzioni nazionali di materie prime, pensando ad esempio al solo caso del mais che ha visto diminuire la sua produzione del 50% negli ultimi quindici anni, è opportuno tenere in considerazione reali approcci scientifici in grado di garantire produzioni di qualità e in considerevoli quantità, come le New Breeding Technique – NBT o Tecniche di Evoluzione Assistita – TEA.

  • Proposta di legge sulle TEA

A dicembre 2021 è stata presentata la proposta di legge in tema di NBT o TEA, avente come primo firmatario il presidente della XIII Commissione Agricoltura, On. Filippo Gallinella. Si tratta di tecniche che consentono di modificare il DNA senza che venga introdotto del nuovo materiale genetico nell’organismo.La proposta di legge è denominata “Introduzione del titolo II-bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici”.

Poco prima della caduta del Governo Draghi, questo testo aveva appena iniziato il proprio iter legislativo, nella prima metà di luglio era partito l’esame del provvedimento con la riunione congiunta delle commissioni XII Affari Sociali e XIII Agricoltura della Camera dei deputati.

Occorre chiedersi: perché si è arrivati alla presentazione di una simile proposta di legge? Sull’argomento, la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 25/7/2018 causa C-528/16, in sintesi, ha equiparato le tecniche di editing genomiche agli Organismi Geneticamente Modificati – OGM, facendoli così ricadere sotto la legislazione della direttiva 2001/18/CE e disposizioni derivate, tra cui il decreto legislativo citato nel nome della proposta di legge in questione. Tuttavia, la sentenza è stata sconfessata dalla Commissione europea grazie a uno studio effettuato nella primavera del 2021. In attesa che il Parlamento europeo si esprima in materia con una specifica proposta, l’obiettivo di questa iniziativa è di andare a regolare un settore fortemente innovativo, al fine di consentirne la sperimentazione, che comporterebbe benefici per il tessuto agroalimentare italiano e non solo. È importante che si regolamenti questo comparto in quanto, a fronte del difficile contesto che ha colpito le materie prime agricole, tali tecniche consentirebbero di ridurre notevolmente i costi di produzione e, al tempo stesso, mantenere elevati standard quali-quantitativi. L’attuazione prevede una sinergia tra istituzioni di ricerca, che intendono immettere nell’ambiente prodotti ottenuti con TEA, e le competenti autorità nazionali, al fine di salvaguardare la sicurezza dell’intero sistema produttivo.

  • Legge di delegazione europea

Il 2 agosto, presso la Camera dei deputati è stato approvato in via definitiva il disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021”. In esso sono contenute specifiche norme che impattano sulla filiera e sul settore mangimistico. Nel dettaglio, il Governo dovrà adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge (al 9/8/2022 era ancora in fase di pubblicazione sulla GURI) uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale a:

  • Regolamento UE 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, nonché un allineamento al Regolamento UE 2017/625 concernente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Verranno prese quindi azioni in merito al procedimento autorizzativo e sistema di vigilanza sugli enti di controllo e certificazione, definizione delle modalità di etichettatura dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari, disposizioni per la designazione dei laboratori ufficiali implicati in analisi di controlli, unitamente all’adeguamento del sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e operatori biologici.
  • Regolamento UE 2019/4 pertinente alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, in cui il Governo ha osservato la necessità di individuare nel Ministero della salute, regioni, province autonome di Trento e Bolzano, la competenza per l’adeguamento e semplificazione delle norme vigenti, nonché la ridefinizione del sistema sanzionatorio.
  • Regolamento UE 2019/6 riguardante i medicinali veterinari, a riguardo il Governo ha espresso l’esigenza, tra le altre, di rivolgere agli allevatori professionisti la pubblicità di medicinali immunologici soggetti a prescrizione medica, unitamente alla possibilità per il medico veterinario di consegnare all’allevatore o proprietario dell’animale i farmaci in proprio possesso anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente.
  • Competizione dei sottoprodotti agricoli ed ex-prodotti alimentari tra impiego mangimistico e produzione di bioenergie

Durante l’iter di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, in Commissione Agricoltura alla Camera dei deputati si è presentata una situazione interessante.Alcuni dei gruppi parlamentari di maggioranza quali Forza Italia, Lega, Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, hanno presentato, per poi essere approvato anche in Assemblea delle camere, un emendamento che recita:

Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti di biogas e di biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 1A del decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e ammessi in ingresso agli impianti di produzione di biogas e di biometano, si intendono ricompresi nella definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016.

Approvato e tramutato in legge, questo emendamento è identificabile nell’atto in questione come art. 12-bis. In sostanza, consente a coloro che detengono i prodotti indicati ai punti 2 e 3 della tabella 1A del decreto sopra citato, di destinarle direttamente alla produzione di bioenergie, ad esempio qualora sia presente all’interno dell’azienda un apposito impianto produttivo, senza essere obbligati a tenere in considerazione le necessità dell’industria mangimistica e, di conseguenza, del comparto alimentare.

Viene spontaneo domandarsi: le bioenergie sono più importanti del cibo e del valore etico che ricopre? Teoricamente no, stando alla gerarchia dei rifiuti per i prodotti alimentari che è stata ripresa, peraltro, anche dalla Commissione europea, in cui si evidenzia che l’impiego di tali prodotti nell’alimentazione zootecnica rappresentano la soluzione privilegiata rispetto alla destinazione energetica, qualora dispongano di caratteristiche nutrizionali idonee. Teoricamente.

  • Attuazione del registro telematico dei cereali

Agli inizi della primavera, il Ministro Patuanelli ha firmato il Decreto del 29 marzo 2022, Disciplina e procedura applicativa per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale.

Da effettuarsi sul portale del SIAN, sono tenuti a svolgere le operazioni di carico e scarico di specifici cereali le imprese agricole, commerciali, di importazione, di prima trasformazione, consorzi e cooperative che vendono, detengono, acquistano, cedono o li trasformano per quantità superiori alle 30 tonnellate annue. Le imprese di prima trasformazione devono adempiere solamente alla operazione di carico, non sono invece tenuti alla registrazione gli operatori che utilizzano le quantità per il reimpiego aziendale, anche per uso zootecnico.

I soggetti obbligati che, alla data del 1° gennaio 2024, non avranno istituito il registro in oggetto incorreranno in una sanzione amministrativa pecuniaria oscillante dai 1.000 ai 4.000 euro.

L’introduzione di questa attività era stata inizialmente indicata nella Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di bilancio). Assalzoo monitorerà attentamente la tematica in quanto si riscontrano importanti oneri amministrativi per le aziende, nonché assenza di semplificazione delle procedure.

  • Pratiche sleali

Attraverso il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 198, è stata recepita la Direttiva UE 2019/633 del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

La norma si occupa di contrastare le pratiche commerciali sleali, definendone anche quelle vietate, nelle relazioni che intercorrono tra gli acquirenti e i fornitori dei prodotti agricoli e alimentari. L’intenzione è assicurare che in tali rapporti si presentino esclusivamente situazioni caratterizzate da correttezza e coinvolgimento di entrambe le parti, nonché principio di buona fede. L’obiettivo mira quindi ad abbattere le speculazioni alimentari che affliggono i produttori agricoli e di prima trasformazione che, spesso, sono sottopagati; una situazione inaccettabile soprattutto in un momento di forte incremento dei costi produttivi e delle materie prime. La legge include anche le attività di cessione dei prodotti agricoli e alimentari effettuate dai fornitori fissi sul territorio italiano, non viene invece applicata nel rapporto che sussiste tra fornitori e consumatori.

Assalzoo sta costantemente interloquendo con gli associati per fornire una maggiore chiarezza amministrativa sulla nuova disposizione che, tra l’altro, ha comportato oneri aggiuntivi. A riguardo si ricorda che l’associazione ha predisposto anche una bozza di accordo quadro aggiornata (disponibile sull’area riservata del nostro sito internet www.assalzoo.it) in considerazione del fatto che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari devono essere omologati alla norma entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento. L’ Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF è l’autorità competente per controllare il rispetto delle disposizioni.

  • Set-aside

A fronte dell’invasione russa nei confronti dell’Ucraina, avvenuta lo scorso 24 febbraio, si è riscontrato un importante innalzamento dei prezzi delle materie prime agricole e non solo. Di conseguenza, per evitare l’insufficienza di disponibilità delle commodity, l’UE ha ritenuto opportuno incrementare la produzione agricola all’interno dei propri Stati, garantendo così un potenziale produttivo per il settore alimentare umano e zootecnico grazie all’impiego dei terreni lasciati a riposo. A tale proposito, è stato pubblicato sul sito del Mipaaf il Decreto ministeriale 8 aprile 2022 n. 163483, in attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014.

I punti elencati rappresentano alcune delle tante tematiche da cui dovrà partire l’operato del prossimo Ministro che, con spirito di collaborazione e lungimiranza, sarà chiamato a interagire sinergicamente con tutta la filiera per la valorizzazione dell’intero comparto agroalimentare.

Per il momento gustiamoci la campagna elettorale in tutte le sue sfumature, fantapolitica inclusa.

Alla prossima puntata di Rubrica di Palazzo!

di Mattia Bianchi (Relazioni Istituzionali Assalzoo)