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Concorrenza: consultazione pubblica per le linee guida sugli accordi di sostenibilità

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foto pixabay

Al via la consultazione pubblica per le linee guida sugli accordi di sostenibilità nel settore agricolo, anche alla luce delle nuove regole europee sulla concorrenza. A decretarla in questi giorni è stata la Commissione europea.

L’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) vieta in generale gli accordi tra imprese che limitano la concorrenza, ad esempio quelli tra concorrenti che hanno come effetto l’aumento dei prezzi o la diminuzione dei quantitativi disponibili. Tuttavia l’articolo 210 bis del regolamento 1308/2013 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (“regolamento OCM”) esclude da tale divieto alcuni accordi restrittivi nel settore agricolo, quando tali accordi sono indispensabili per raggiungere standard di sostenibilità.

Il progetto di orientamenti mira a chiarire in che modo gli operatori attivi nel settore agroalimentare possono elaborare iniziative congiunte in materia di sostenibilità in linea con l’articolo 210 bis.

In particolare le linee guida dovranno:

1)    definire l’ambito di applicazione dell’esclusione

L’esclusione riguarda solo gli accordi conclusi dai produttori agricoli, tra di loro o con altri operatori attivi lungo la filiera agroalimentare. Ad esempio le imprese che forniscono mezzi di produzione necessari per la produzione, la distribuzione, il trasporto o l’imballaggio dei prodotti. Gli accordi conclusi esclusivamente tra operatori della filiera agroalimentare e che non includono i produttori agricoli non possono beneficiare dell’esclusione, anche quando l’accordo riguarda un prodotto agricolo;

2)    definire gli obiettivi di sostenibilità ammissibili

Gli orientamenti chiariscono l’ambito di applicazione degli obiettivi di sostenibilità che possono essere perseguiti con gli accordi. Tali obiettivi sono stabiliti dall’articolo 210 bis del regolamento OCM e possono essere suddivisi in tre categorie: i) protezione dell’ambiente; ii) riduzione dell’uso di pesticidi e della resistenza antimicrobica e iii) salute e benessere degli animali. Gli orientamenti chiariscono, ad esempio, che nell’obiettivo di protezione dell’ambiente rientrano gli accordi volti a proteggere il suolo e a migliorare la resistenza del suolo all’erosione, al fine di aumentarne la biodiversità o migliorarne la composizione;

  3)  fissare alcuni requisiti in materia di norme di sostenibilità

Per beneficiare dell’esclusione le parti devono concordare l’adozione di norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi delle normative dell’Unione o nazionali. Pur non fissando livelli minimi di miglioramento che le parti devono conseguire rispetto alle norme obbligatorie, gli orientamenti chiariscono che la valutazione del carattere indispensabile di tale miglioramento dovrà tenere conto del livello delle restrizioni. E chiariscono inoltre che, in assenza di una norma obbligatoria esistente, un accordo di sostenibilità che ne adotti una può comunque rientrare nell’esclusione, a condizione che l’accordo persegua uno degli obiettivi di sostenibilità di cui all’articolo 210 bis; 

  4)  definire il test che permette di individuare le restrizioni alla concorrenza indispensabili.

Le parti di un accordo di sostenibilità devono valutare se le eventuali restrizioni della concorrenza derivanti dal loro accordo siano indispensabili per soddisfare la norma di sostenibilità. La valutazione si articola in quattro fasi: i) individuare gli ostacoli che impedirebbero alle parti di raggiungere da sole la norma di sostenibilità e spiegare perché la collaborazione è necessaria; ii) determinare il tipo appropriato di accordo (ad esempio, un accordo sui prezzi o sui quantitativi); iii) individuare le restrizioni della concorrenza indispensabili (ad esempio, un accordo sui prezzi può prevedere la fissazione del prezzo intero, un prezzo minimo o un sovrapprezzo) e iv) determinare il livello appropriato (ad esempio, l’entità del prezzo) e la durata adeguata delle restrizioni. Nell’effettuare tale test le parti scelgono l’opzione meno restrittiva per la concorrenza;

  5)  definire il campo di applicazione degli interventi ex post

Gli orientamenti chiariscono che la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno il diritto di sospendere gli accordi di sostenibilità o di richiedere che vengano modificati se ciò è necessario per evitare che la concorrenza venga meno o se si ritiene che gli obiettivi della politica agricola comune di cui all’articolo 39 del TFUE risultino compromessi.

Prossime tappe della consultazione pubblica

Sulla base delle osservazioni dei portatori di interessi sul progetto delle linee guida, la Commissione procederà ad un’analisi dei pareri, inserendo le eventuali modifiche necessarie, in modo che gli orientamenti siano in vigore entro l’8 dicembre 2023.

La Commissione prevede inoltre di organizzare nel giugno 2023 un seminario con i partecipanti a questa consultazione pubblica per discutere ulteriormente del progetto di testo e affrontare eventuali questioni rimaste in sospeso. 

Foto: fonte Pixabay