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Come si calcola il risarcimento del danno nei contratti internazionali con resa CIFFO se la merce viene rifiutata dal compratore dopo l’arrivo a destino?

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di Claudio Perrella, Rp Legal & Tax

Come noto, i contratti internazionali di vendita di soft commodities (in particolare i formulari GAFTA, FOSFA e INCOGRAIN) contengono una disciplina dettagliata per il calcolo del danno risarcibile in caso di inadempimento di una delle parti.

Lo schema è analogo in tutti i formulari, e ricalca il principio previsto anche nel Codice Civile in caso di inadempimento del compratore o venditore.

Per la legge italiana la disposizione di riferimento è l’art. 1518 c.c., che stabilisce che “se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’art. 1515, e il contratto si risolve per l’inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno. Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne”.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 1515 c.c. il prezzo corrente viene stabilito per atto della pubblica autorità o è risultante da listini di borsa o da mercuriali. Nel caso in cui le merci non abbiano un prezzo corrente l’entità del danno va calcolata tenendo conto non del prezzo di mercato, ma di quello effettivamente pagato dal compratore per procurarsi le merci non consegnategli.

La parte adempiente ha di regola la possibilità di scegliere se vendere o acquistare in danno,  basando poi la richiesta sulla differenza tra il prezzo pattuito in contratto e quello del contratto stipulato in danno, oppure fondare la richiesta sulla differenza tra prezzo contrattuale e quotazioni di mercato alla data dell’inadempimento.

Dal momento che come noto le quotazioni  possono variare grandemente nell’arco di breve tempo, e le differenze possono essere repentine e rilevanti in caso di introduzione di dazi, o restrizioni di export o import di determinate commodities, è spesso oggetto di discussione l’individuazione del giorno esatto da adottare quale riferimento e base di calcolo;  parimenti è spesso controversa la individuazione delle quotazioni di mercato esistenti alla data di default.

Una recente decisione relativa a un contenzioso nascente da un contratto GAFTA (nel caso S. v. V.) con resa CIFFO Mundra gli arbitri GAFTA (e in seguito le corti inglesi)  hanno dovuto valutare quale fosse il criterio da applicare in un contesto in cui la merce era stata rifiutata da parte acquirente dopo essere giunta al porto di destino,  ed essere stata sdoganata.

La corte inglese ha confermato le valutazioni espresse sul punto dagli arbitri: per la determinazione del valore delle merci occorreva  far riferimento al prezzo di acquisto di merci identiche al loro porto di origine, maggiorato del nolo per trasportarle a destino, non al valore delle merci sul mercato di destinazione alla data di inadempimento.

Si è trattato  in sostanza di rispondere al quesito  se  il valore di riferimento andasse calcolato sulla merce “as they are, where they are” (ossia sdoganata a Mundra, India) alla “date of default“, o si dovesse fare invece riferimento al prezzo di origine alla partenza,  maggiorato del costo di trasporto?

La questione nel caso di specie aveva un peso rilevante sulla quantificazione dei danni richiesti dal venditore, perché il valore della merce era aumentato in modo significativo tra la data in cui era stata sdoganata e la data di default a seguito dell’imposizione da parte del governo indiano di tariffe doganali del 50% e 30,9%.

Parte acquirente ha sostenuto che “the actual or estimated value of the goods on the date of default” andava determinato in base al prezzo di realizzo  nel mercato indiano, cosa che avrebbe portato a ridimensionare in modo significativo il danno reclamabile.

Gli arbitri hanno però accolto la tesi dei venditori  secondo i quali  “the actual or estimated value of the goods” andava determinato stabilendo un costo teorico CIFFO per l’acquisto di merci identiche inclusivo di  (i) costo di acquisto di merci equivalenti FOB dal porto di origine di Vancouver (ii) il nolo per il trasporto di tali merci da Vancouver a Mundra, entrambi determinati a partire dalla “date of default“.

Tale sistema di calcolo ha portato a stimare prezzi inferiori del 25% – 30% rispetto a quelli esistenti sul mercato interno a Mundra in quella data.

L’approccio è stato condiviso dalla Court of Appeal, che ha applicato il principio già espresso nel caso Bunge SA/Nidera BV [2015] secondo cui il sistema corretto deve privilegiare al massimo grado una comparazione tra dati omogenei, e quando il criterio da seguire, nelle parole della Corte “is to value the goods based on the same terms and conditions” del contratto di vendita non eseguito; ad avviso della Corte i prezzi sul mercato interno  indiano indicati da parte acquirente erano “on any analysis not a like for like sale: the goods benefitted from the customs clearance and thence (more significantly) from the absence of tariff.”