Home Legislazione Regolamento contro la deforestazione: nuovi obblighi per le imprese (anche mangimistiche)

Regolamento contro la deforestazione: nuovi obblighi per le imprese (anche mangimistiche)

665
0

di Mattia Bianchi, Relazioni Istituzionali Assalzoo

Il contrasto alla deforestazione, al degrado forestale e la tutela degli ecosistemi rappresentano sfide epocali e mondiali. Secondo alcune stime della FAO in trent’anni, dal 1990 al 2020, sono stati distrutti 420 milioni di ettari di foreste, equivalenti al 10% del patrimonio complessivo presente sulla Terra.

L’UE, che tra il 1990 e il 2008 ha effettuato importazioni e consumi di un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello globale ed associati alla deforestazione, deve contribuire a impedire che tali situazioni evolvano in modo peggiorativo. Questi sono solo alcuni dati che evidenziano la ragione per cui si è deciso di definire un regolamento che tuteli le foreste, riduca le emissioni di gas serra e la perdita di biodiversità, abbattendo al contempo l’impatto dell’UE a minimi livelli.

Ne consegue che dal 29 giugno di quest’anno è entrato in vigore il “Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010”. Questo atto mira a regolamentare il mercato dell’UE con norme per l’immissione, messa a disposizione ed esportazione di specifici prodotti quali bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, unitamente ai loro prodotti derivati. I prodotti in questione costituiscono la quota più alta di deforestazione collegabile all’UE. In particolare, la palma da olio e la soia si attestano al di sopra del 30% (rispettivamente 34% e 32%); i bovini, invece, incidono per un 5%.

I prodotti sopra citati dovranno rispettare contemporaneamente tre requisiti fondamentali:

  • deforestazione zero per i prodotti che contengono, sono fabbricati o nutriti con materie prime provenienti da terreni non oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;
  • produzione rispettando la legislazione del paese di produzione in termini di tutela ambientale, disciplina fiscale, diritti d’uso del suolo, dei lavoratori e popoli indigeni;
  • dichiarazione di dovuta diligenza, comprendente la raccolta di informazioni, dati e documenti, finalizzati a constatare i precedenti due requisiti, unitamente a misure di valutazione e attenuazione del rischio.

Il Regolamento è applicabile dal 30 giugno 2025 agli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese; è attuabile invece dal 30 dicembre 2024 agli altri operatori, inclusi quelli attivi con il legno e salvo particolari specifiche. La norma si applica quindi agli operatori e commercianti con sede nell’UE e, in caso di persona giuridica/fisica stabilita in uno Stato extra UE, gli obblighi saranno applicati all’importatore dell’Unione.

Si evidenzia anche l’importanza della distinzione tra “operatore” e “commerciante” PMI o non PMI: infatti, oltre ai fini della data di applicazione, questo aspetto è rilevante per la comprensione degli obblighi specifici. Ad esempio, nonostante l’operatore PMI o non PMI debba effettuare la dovuta diligenza nel caso in cui non sia stata effettuata, per i prodotti già oggetto e per i quali è già stata presentata una specifica dichiarazione, l’operatore non PMI è tenuto a verificarne la veridicità, a differenza dell’operatore PMI.

Sul fronte dei controlli, operatori e commercianti verranno ispezionati dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro dell’UE. Essi riguarderanno almeno il 3% degli operatori che trattano prodotti fabbricati con materie prime interessate di un Paese di produzione classificato a rischio standard, almeno l’1% degli operatori se il Paese è classificato a basso rischio, nonché almeno il 9% degli operatori e il 9% della quantità di prodotto se il Paese è classificato ad alto rischio. Alla data di entrata in vigore del Regolamento è stato assegnato a tutti i Paesi un livello standard di rischio, ma entro il 30 dicembre 2024 dovrà essere pubblicato l’elenco degli stessi catalogati con un rischio basso o alto.

Infine, qualora un’ispezione richieda ulteriori verifiche e ne derivi un esito di non conformità, le autorità potranno recuperare dagli operatori e commercianti il complessivo dei costi correlati. Le sanzioni devono comunque essere effettive, proporzionate e dissuasive, prevedendo ad esempio l’esclusione da appalti e finanziamenti pubblici per un anno, la confisca dei prodotti e proventi, fino ad una sanzione massima del 4% del fatturato totale annuo.

Il Regolamento ha quindi un concreto impatto anche sul settore mangimistico, che potrebbe utilizzare nelle formulazioni le materie prime ricadenti nel campo di applicazione della norma quali, ad esempio, derivati della soia o buccette di cacao. Oppure, nel caso dei bovini, viene indicato che gli operatori attivi con prodotti derivanti da questa specie animale debbano garantire e dimostrare che l’alimentazione sia avvenuta con mangimi a deforestazione zero. Nello specifico, ai fini della dichiarazione di due diligence e del controllo, l’azione verrebbe limitata alla geolocalizzazione dell’impianto di allevamento e senza fornire informazioni sulla geolocalizzazione del mangime assunto. Tuttavia, in caso vi siano sospetti di deforestazione correlati all’alimento zootecnico, le autorità di controllo possono richiedere informazioni dettagliate, estrapolabili da fatture di acquisto con codice di riferimento al precedente processo di due diligence oppure documentazione attestante l’assenza di deforestazione.

Alla luce di questo Regolamento è pertanto fondamentale prestare attenzione a tutti gli sviluppi che seguiranno sulla tematica.