Home Legislazione Estate, vietato trasporto animali sopra i 30°C

Estate, vietato trasporto animali sopra i 30°C

672
0
importazioni

Se la temperatura supera i 30°C, il trasporto di animali vivi è vietato. Lo comunica il Ministero della Salute precisando che, per garantire il benessere del bestiame, durante l’estate occorre programmare in modo adeguato la movimentazione dei capi d’allevamento su lunghe distanze.

La Direzione della sanita animale e dei farmaci veterinari del ministero (Dgsaf) del Ministero evidenzia che il Regolamento (CE) n.1/2005 impone “l’obbligo di garantire la salute durante gli spostamenti nei mesi più caldi, pianificando correttamente e adeguatamente i viaggi più lunghi, via terra o via mare, sia attraverso l’Unione che verso Paesi Terzi”. Di conseguenza, prima di autorizzare lunghi viaggi di animali vivi, i Servizi veterinari competenti devono valutare attentamente i seguenti aspetti:
– temperature eccessivamente elevate;
– idoneità degli animali a essere trasportati;
– stato fisiologico;
– densità del carico;
– quantità e qualità della lettiera;
– rispetto delle soste e dei tempi di riposo, di abbeverata e di alimentazione.

Nei casi in cui le temperature lungo il tragitto e in partenza dall’Italia fossero ritenute superiori ai 30°C, i trasporti non potranno essere autorizzati. Per questo motivo, gli spostamenti devono essere pianificati durante le ore più fresche della giornata, possibilmente nelle ore notturne. Inoltre, occorre tenere in considerazione diversi fattori, come l’effettiva necessità di una partenza immediata, le temperature previste lungo il tragitto e all’interno del mezzo di trasporto e gli eventuali blocchi effettuati da altri Stati Membri sul proprio territorio a causa del caldo eccessivo. Allo stesso modo, anche l’organizzazione dei viaggi via mare – anche tra Paesi dell’Unione – dovrà essere adeguatamente pianificata, così come le necessarie soste, la scelta degli orari delle navi e dei porti d’imbarco.

Infine, la Dgsaf invita a prestare attenzione agli orari di apertura dei posti di controllo negli altri Stati Membri e, nel caso sia necessario usufruirne, alla preventiva prenotazione di quello presso il Posto di Ispezione Frontaliera in uscita dal territorio bulgaro. Il Regolamento (CE) n.1/2005 non si applica al trasporto degli animali da compagnia. Tuttavia, la Dgsaf ricorda che oltre al rispetto delle norme sanitarie sull’applicazione del microchip e sul rilascio del passaporto, se si sceglie di viaggiare nelle ore più calde resta l’obbligo di tutelare la salute dell’animale e di garantirne il benessere.

Foto: © candy1812 – Fotolia

redazione