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Il registro comunitario delle materie prime per mangimi

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Recentemente, a seguito di una segnalazione del Comitato permanente della Commissione europea,il Ministero della Salute ha emanato una nota riguardante la corretta applicazione del Registro delle materie prime per mangimi, istituito ai sensi dell’art. 24.6 del Reg. CE n. 767/2009 sull’immissione in commercio e sull’uso dei mangimie consultabile all’indirizzo http://www.feedmaterialsregister.eu/

Con la notail Ministeroha comunicatoalle Autorità competenti territoriali edalle Associazioni di settore la presenza di sostanze non conformiiscritte nel Registro e, su richiesta della CE, hacontattato le aziende responsabili degli errati inserimenti per far ritirare nel più breve tempo possibile le notifiche effettuate. Le eliminazioni sono state determinate dadiversi motivi: alcune sostanze eranogià autorizzate come additivi, altre non eranoautorizzate come additivi ma sarebbero dovute ricadere nel campo di applicazione del Reg. CE n. 1831/2003 ed altre ancoraeranoinvece già presenti nel vigente Catalogo delle materie prime per mangimi(Reg. UE n. 2017/1017).

Le Associazioni di settore sono stateinvitate a sensibilizzare le aziende perevitare la presenza sul mercato di materie prime emangimi non conformi mediante verifica dellacomposizione ed etichettatura dei propri prodotti,informando eventualmenteper successiva segnalazione al Ministero.

L’azione, consideratada alcuni a svantaggio degli operatori del settore, trovaperò le sue fondamenta e ragioni; per comprendere al meglio, è necessario fare un passo indietroe ricostruire storicamente gli eventi che hanno portato al compimento dell’accaduto stesso.

A metà degli anni 2000, la Commissione europea iniziò i lavori per la stesura della nuova normativa sull’immissione in commercio e sull’uso dei mangimi, che sarebbe stata pubblicata con la forma legislativa di regolamento e numero 767 nell’ottobre del 2009.

Tale Regolamento, che prendeva in considerazione aspetti fino a quel momento non specificatamente considerati riguardanti la sicurezza e la corretta informazione al consumatore, identificava strumenti operativi utili per gli operatori al fine di incentivare anche la trasparenza dei rapporti commerciali: fra questi, il Catalogo delle materie prime ed il Registro delle Materie prime.Il Catalogo, seppure diretto successore dei previgenti elenchi emanati con Direttive recepite in modo dissimile dai vari Stati membri, sarebbe stato a supporto dell’armonizzazione avendo la forma di un regolamento; il Registro, invece,natoda un compromesso politico per soddisfare la richiesta di alcuni Stati membri di un elenco chiuso di materie prime e ostacolata dalla maggior parte degli altri Paesi europei, sarebbe stato propedeutico all’inclusione ufficiale di materie prime nel Catalogoa salvaguardia anche dell’Industria e della velocità di innovazione dei processi e dei prodotti.

I due elenchi, così coesistenti, sono stati e sono spesso confusi e sovrapposti per la loro applicazione pratica ma in realtà possiedono natura e finalità completamente differenti. Tuttavia, la loro diversità è ben chiarita nei consideranda del Reg. CE n. 767/2009, oltre che all’art. 24, punti 5 e 6, da cui si deduce in pratica che

–        il Catalogo è un elenco positivo, non esaustivo e facoltativo per gli operatori, e nasce per facilitare lo scambio di informazioni sulle caratteristiche e proprietà delle materie prime per mangimi; una volta aggiornato, è pubblicato con atto normativo sulla Gazzetta ufficiale europea, epossiede quindi valenza legale;

–        il Registro, pur essendo un elenco assimilabile al precedente, trova la sua applicazione solo nel momento in cui una materia prima è “nuova”, cioè non è elencata nel Catalogo e non ricadeeventualmente nemmeno nei gruppi generici già ivi definiti, ecome taledeve essere notificata dall’operatore della filiera mangimistica che per primola immette sul mercato. Le notifiche sonovisionate dalle Federazioni europee del settore che ne possono vagliare la validità e ne provvedono al regolare aggiornamento.

Deriva quindi che la presenza di una materia prima nel Registro non fornisce alcuna informazione sulla sicurezza d’uso e non esime il singolo operatore da tutta una serie di responsabilità relative all’adempimento dei precetti previsti in materia dal Reg. CE n. 767/2009, dal Reg. CE n. 183/2005 e dal più generale Reg. CE n. 178/2002. Principi anche ribaditi in passato con una nota ministeriale del 2012.

I concetti e gli indirizzi espressi sono ricordati anche in un box rosso ben in evidenza sulla pagina web del Registro comunitario delle materie prime, la cui traduzione letterale di undisclaimerrivolto agli operatori è più o meno la seguente:

Tutte le informazioni provviste su questo sito Web sono fornite “così come sono” senza garanzie di alcun tipo. Il vostro accesso ed utilizzo delle informazioni relative alle materie prime per mangimi, notificate dagli operatori del settore mangimistico, sono a vostro esclusivo rischio. Nessuna garanzia o dichiarazione è resa, esplicita o implicita, sull’accuratezza, aggiornamento o completezza delle informazioni contenute o citate nel presente documento. Inoltre, coloro che sviluppano e i proprietari di questo sito Web non saranno ritenuti responsabili in alcun modo per danni diretti, incidentali, speciali, consequenziali o punitivi derivanti dall’uso o dall’impossibilità di utilizzare qualsiasi informazione contenuta o citata in questo sito Web o qualsiasi informazione fornita tramite siti Web collegati. Coloro che sviluppano e i proprietari di questo sito Web si riservano il diritto di rimuovere le notifiche illegali o abusive”.

In questa pagina web si invitano anche gli operatori a controllare accuratamente lo status legale della materia prima “nuova”verificando l’intera normativa in essere ed utilizzando strumenti operativi per interpretarne correttamente l’inquadramento prima di iscriverla nel Registro.A tal fine, sul sito si consiglia di fare riferimento a due principali testi guida predisposti: un documento Q&A che riporta questioni e raccomandazioni correlate alle disposizioni legali ed un documento recante informazioni sulla procedura di registrazione della materia prima “nuova”.

E’ chiaro che, per il ruolo ed i compiti assegnati, il notificante ha piena responsabilità avendo conoscenza del prodotto stesso da iscrivere nel Registro.

In termini di procedura, il Registro ed il Catalogo sonospesso“vasi comunicanti” grazie ai quali una materia prima nuova “ufficiosa”, ma eleggibile, può divenire ufficiale; tale prassi di “trasferimento” può non avere esito positivo qualora appunto l’iscrizione di una sostanza non sia inizialmentecondivisadai Rappresentantieuropei (Task Force) della filiera mangimisticae quindi non venga presentata alla Commissioneper essere approvata come materia prima.

Infatti, ogni versione aggiornata del Catalogo deriva dalla sottomissione di una lista di materie prime “nuove” da parte della Task Force alla Commissione per votazione. Le materie prime “nuove” oggetto di richiesta di inserimento nel Catalogo devono essere corredate da informazioni relative al nome specifico, alla categoria, alla descrizione ed anche alle dichiarazioni obbligatorie di etichettatura fornite dall’operatore iniziale notificante.

Tutti gli inserimenti nuovi nel Catalogo determinano la rimozionedelle materie prime iscrittenel Registro senza prenotifica; motivo per cui è importante consultarne costantemente gli aggiornamenti.

Malgrado quindi quanto finora chiarito dal Legislatore, vi è da dire che l’applicazione, l’aggiornamento e l’utilizzo del Registro ha sempre creato problematiche sia per gli operatori che per le Autorità.

In sintesi, nonostante la valutazione della materia prima “nuova” sia responsabilità del notificanteche per primo la commercializza,è pur vero che gli operatori del settore,“utilizzatori” della stessa, devonoconsiderare con estrema cautela ed attenzione il Registro per non incorrere in contestazioni.

Consigliamo infatti, a loro tutela,una visionee conoscenza dell’intera legislazione di interesse che può ad esempio escludere a priori l’iscrizione nel Registro di una sostanza poiché già inquadrata in altre normative(additivi, medicinali veterinari, sostanze indesiderabili, ecc.) o addirittura essere già vietata.

Come avvenuto, la Commissione europea infatti può effettuare approfondimenti sulla natura, tipologia ed inquadramento legislativo della sostanza iscritta nel Registro e segnalarne l’immediata rimozione richiedendo successivo controllo sul territorio da parte delle Autorità competenti. Da tali decisioni, possono derivare serie e conseguenti problematiche di carattere sanitario, commerciale esanzionatorio (e non da ultimo di immagine, facilmente attaccabile)per le aziende di produzione e distribuzione di alimenti per animali.

 

Foto: Pixabay

Francesca Russo – Assalzoo