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Organismi ottenuti per mutagenesi: non si applica regolamentazione per Ogm

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Agli organismi ottenuti con la mutagenesi non si applica la regolamentazione europea riguardante gli organismi geneticamente modificati (Ogm). Dato che non prevedono l’inserimento di Dna estraneo all’interno di esseri viventi, questi organismi sono quindi esenti dagli obblighi previsti dalla direttiva 2001/18/CE in materia di Ogm. Lo ha disposto l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Michal Bobek, nelle conclusioni riguardanti una causa presentata dal sindacato agricolo Confédération Paysanne contro lo Stato francese. Nel testo si legge che le conclusioni non vincolano la Corte di Giustizia, che decide in piena autonomia, ma indicano una possibile soluzione giuridica alla causa.

Nel 2016 il Consiglio di Stato francese ha chiesto alla Corte di chiarire l’esatta portata della direttiva Ogm, con particolare riferimento all’ambito di applicazione, alla ratio e agli effetti della deroga della mutagenesi. La richiesta è stata fatta in seguito al ricorso presentato dalla Confédération paysanne, che difende gli interessi dei piccoli agricoltori, e da altre otto associazioni, contro la normativa nazionale e che recepisce la direttiva Ogm.

Nelle sue conclusioni, l’avvocato Bobek scrive che la direttiva sugli Ogm non può essere applicata agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica come la mutagenesi, per la quale fa riferimento alla “deroga della mutagenesi”. A differenza della transgenesi, la mutagenesi non comporta infatti l’inserimento di Dna estraneo all’interno di organismi viventi, anche se prevede la modificazione del genoma di una specie vivente. L’esperto sottolinea che grazie alle tecniche di mutagenesi è stato possibile sviluppare varietà di sementi resistenti a un erbicida selettivo.

Nello specifico, l’avvocato Bobek precisa che le tecniche di mutagenesi sono esentate dagli obblighi previsti dalla direttiva Ogm purché non comportino l’impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di Ogm diversi da quelli prodotti “mediante mutagenesi o fusione cellulare di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali”.

Per quanto riguarda la possibilità che gli Stati membri possano decidere se assoggettare gli organismi ottenuti per mutagenesi agli obblighi stabiliti dalla direttiva Ogm o a norme puramente nazionali, l’avvocato osserva che, inserendo la deroga della mutagenesi, il legislatore dell’UE non abbia inteso disciplinare la questione a livello europeo. Di conseguenza, questo spazio resta libero, per cui gli Stati dell’Unione sono liberi di adottare misure che disciplinino gli organismi ottenuti per mutagenesi, a condizione che rispettino i principi generali del diritto europeo.

Infine, in relazione alla validità della deroga della mutagenesi, Bobek riconosce che il legislatore ha l’obbligo di mantenere la sua normativa ragionevolmente aggiornata, e che questo dovere diventa fondamentale rispetto a settori e questioni cui si applica il principio di precauzione. Ma non ravvisa motivi che potrebbero incidere sulla validità della deroga della mutagenesi.

Foto: © Alex011973 – Fotolia.com

redazione