Negli ultimi anni, l’aumento della popolazione mondiale, l’urbanizzazione e la modifica delle abitudini alimentari dovuta a una maggiore disponibilità di cibo hanno determinato un significativo incremento della domanda di proteine animali. L”International Feed Industry Federation (IFIF) stima che, nel 2050, la produzione di carne (bovina, suina e avicola) raddoppierà rispetto alla produzione attuale, ponendo importanti sfide per il settore mangimistico, chiamato a produrre mangimi sicuri, proteici e, al contempo, sostenibili.
Nel documento “The Contribution of Insects to Food Security, Livelihoods and the Environment”, la FAO ha evidenziato le potenzialità legate all’uso degli insetti quale nuova fonte proteica nei mangimi destinati agli animali da allevamento. Non solo la produzione d’insetti richiede minori quantità di acqua e suolo rispetto agli allevamenti tradizionali, ma produce una quantità significatamente inferiore anche di gas serra . Gli insetti, inoltre, hanno un alto coefficiente di conversione alimentare e possono essere allevati con rifiuti organici, stante la loro capacità di convertire gli scarti alimentari in proteine di ottima qualità.
Queste caratteristiche rendono gli insetti una materia prima ideale per integrare le fonti tradizionali quali mais, soia, grano e farina di pesce.
Il quadro europeo attualmente applicabile
Gli insetti sono attualmente contemplati tra le materie prime per mangimi a norma del Reg. 68/2013/EU. La parte C dell’Allegato al Reg. 68/2013/EU, contempla, infatti, tra le materie prime “Gli invertebrati terrestri, o loro parti, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie patogene per l’uomo o per gli animali; trattati o non trattati, ad es. allo stato fresco, congelato, essiccato”.
In base al Reg. 68/2013/EU possono, pertanto, essere utilizzati come materie prime per mangimi gli insetti non appartenenti a specie patogene per uomo, animali e piante che rispettino altresì i criteri microbiologici e i limiti di contaminanti e sostanze indesiderabili previsti dalla normativa comunitaria per le materie prime per mangimi.
A una diversa disciplina sono, invece, soggette le proteine animali trasformate (PAT) derivanti dagli insetti, la cui somministrazione è attualmente ammessa solo agli animali da compagnia, agli animali diversi da quelli di allevamento e agli animali da pelliccia. La ragione di questa restrizione deve andare a ricercarsi nel rischio che le PAT derivanti dagli insetti, analogamente a quelle derivanti da altri animali, possano costituire un veicolo di diffusione dei prioni causa dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
L’art. 7 del Reg. 999/2001/CE recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, vieta, infatti, espressamente la somministrazione di PAT ai ruminanti e agli animali d’allevamento non ruminanti, diversi dagli animali da pelliccia (c.d. Feedban). Analoghe restrizioni sono contenute all’interno del Reg. 1069/2009/CE e del Reg. 142/2011/CE sui sottoprodotti di origine animale.
Un’eccezione al feedban è stata, tuttavia, introdotta dal Reg. 56/2013/UE che ha ammesso l’utilizzo di proteine animali trasformate ricavate da non ruminanti come mangime per gli animali d’acquacoltura, purché le stesse siano state prodotte nel rispetto dei requisiti stabiliti all’interno della Sezione D del Capitolo IV dell’Allegato IV al Reg. 999/2001/CE. Questa sezione espressamente richiede che i sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione delle PAT provengano da macelli registrati dall’autorità competente o da impianti di sezionamento in cui non sono disossate o sezionate carni di ruminanti.
Detta eccezione, tuttavia, non si applica alle proteine ricavate dagli insetti per l’impossibilità di produrre le stesse in conformità ai requisiti specificati all’interno della Sezione D del Capitolo IV dell’Allegato IV al Reg. 999/2001/CE.
Ne consegue che la somministrazione di proteine animali trasformate derivanti dagli insetti non è attualmente ammessa neanche per gli animali d’acquacoltura.
Il parere dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)
I numerosi vantaggi legati all’utilizzo degli insetti hanno spinto la Commissione Europea a chiedere all’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) di analizzare i rischi microbiologici, chimici e ambientali legali alla produzione e consumo degli insetti come alimenti e mangimi.
Nel documento “Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed” l’EFSA ha evidenziato come l’eventuale presenza di pericoli biologici e chimici nei prodotti alimentari e nei mangimi derivati da insetti dipenderebbe dal metodo di produzione, dal substrato utilizzato per il loro allevamento, dalla fase nel ciclo di vita nella quale gli insetti vengono raccolti, dalle specie di insetti, nonché dai metodi utilizzati per la loro successiva trasformazione.
L’EFSA ha quindi concluso che quando gli insetti non trasformati vengono nutriti con sostanze per mangimi attualmente autorizzate, la potenziale insorgenza di pericoli microbiologici è prevedibilmente simile a quella associata ad altre fonti di proteine non trasformate. Quanto ai rischi connessi alla presenza di prioni, causa dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel bestiame e la malattia di Creutzfeldt-Jakob nell’uomo, l’EFSA ha rilevato che i rischi sono analoghi a quelli connessi alle fonti di proteine animali attualmente autorizzate ed il rischio connesso agli insetti non processati appare essere uguale o inferiore, purché il substrato con il quale gli insetti sono nutriti non contenga deiezioni umane o di ruminanti.
Le novità a livello europeo
Nel novembre 2016, la Commissione Europea ha presentato una bozza di regolamento volto a modificare gli allegati I e IV del Reg. 999/2001/CE e gli allegati X e XV del Reg. 142/2011/UE al fine di ammettere l’utilizzo delle proteine animali trasformate derivanti dagli insetti per l’alimentazione degli animali d’acquacoltura. Il regolamento, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è attesa per luglio, presenta inoltre numerose novità.
La bozza di regolamento introduce in primo luogo la nozione d’insetti d’allevamento. Si tratta delle specie di insetti individuate all’interno dell’Allegato II della bozza, che possono essere utilizzate per la produzione di PAT. Le specie incluse all’interno dell’allegato sono le seguenti: i) mosca soldato nera (Hermetia illucens), ii) tenebrone (Alphitobius diaperinus) e tenebrone mugnaio (Tenebrio molitor); iii) grillo (Gryllodes sigillatus), grillo domestico (Acheta domesticus) e grillo silente (Gryllus Assimilis). L’inclusione degli insetti nella categoria degli animali da allevamento comporta che le materie prime utilizzate come substrato siano soggette alle medesime restrizioni previste per gli animali d’allevamento.
Ne consegue che per l’alimentazione degli insetti non possono essere utilizzati:
– i materiali vietati contenuti nell’allegato III del Reg. 767/2009/CE e, tra gli altri, feci, urine, contenuto del tubo digerente, rifiuti solidi urbani;
– i rifiuti di cucina e ristorazioni o gli ex alimenti senza ulteriore trasformazione, diversi da quelli indicati all’allegato X, Capo II, Parte III sezione 10 del Reg. 142/2’011/CE;
– le PAT (ad eccezione della farina di pesce) ed i prodotti a base di sangue, gelatina, collagene derivanti da ruminanti e proteine idrolizzate derivate da ruminanti (ad eccezione di quelle derivate da cuoio e pelli).
Per quanto concerne, invece, i sottoprodotti di origine animale, possono essere utilizzati come substrato solo i materiali di categoria 3 di cui all’art. 10 del Reg. 1069/2011.
Le proteine animali derivanti dagli insetti e destinate agli animali d’acquacoltura devono essere prodotte all’interno di impianti di trasformazione approvati ai sensi dell’Art. 24 del Reg. 1069/2009/CE sui sottoprodotti di origine animale che siano dedicati esclusivamente alla produzione di prodotti derivanti dagli insetti d’allevamento. Inoltre, devono essere prodotti in conformità ai requisiti previsti dall’allegato X, capitolo II, sez. I. del Reg. 142/2011/UE e devono appartenere alle specie sopra descritte.
La bozza di regolamento detta, altresì, disposizioni specifiche relativamente alla conservazione e al trasporto delle proteine animali trasformate derivanti dagli insetti, che non possono essere conservate in contenitori e trasportate su veicoli utilizzati per la conservazione ed il trasporto di mangimi diversi da quelli destinati agli animali d’acquacoltura.
Quanto, infine, all’etichettatura delle PAT derivanti da insetti e dei mangimi composti che le contengono, è previsto che stesse siano adeguatamente etichettate in modo da indicare la possibilità di utilizzarle solo per l’alimentazione di animali d’acquacoltura e da pelliccia.
La bozza è stata accolta con favore da parte degli stakeholders, che hanno sottolineato la necessità di condurre ulteriore ricerca al fine di estendere l’utilizzo delle PAT derivanti dagli insetti anche agli altri animali non ruminanti (suini e polli).
Le novità a livello italiano
Il 5 maggio 2017, il Ministero della Salute ha pubblicato una nota recante disposizioni sull’allevamento e uso d’insetti per la produzione di mangimi. La nota, oltre a ricostruire il quadro normativo attualmente applicabile all’allevamento e uso di insetti in mangimistica e le novità introdotta dalla bozza di regolamento sopra descritta, fornisce interessanti chiarimenti sull’utilizzo degli alimenti vivi e trattati.
In particolare, la nota chiarisce come – fermi i divieti sopra esposti con riguardo all’utilizzo di PAT derivanti dagli insetti – debba ritenersi ammissibile sul territorio nazionale l’utilizzo di insetti vivi per l’alimentazione di animali da compagnia o di animali non allevati per la produzione di alimenti, quali quelli ornamentali, da pelliccia, da zoo o da laboratorio o per usi diversi da quelli alimentari (usi tecnici).
Quanto agli insetti trattati, diversi dalle PAT (ad es. gli insetti essiccati), l’utilizzo degli stessi deve ritenersi ammissibile per l’alimentazione animale e per gli usi tecnici, sebbene il trattamento debba essere, in ogni caso, soggetto ad autorizzazione da parte dell’Autorità competente che garantisca l’assenza di rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale.
La nota specifica, inoltre, che gli operatori che allevano insetti sono operatori del settore dei mangimi, che ricadono nell’obbligo di registrazione di cui all’Art. 9 del Regolamento 183/2005/CE per le attività di cui all’art. 5 comma 1 (a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione; b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento; c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati).
Infine, la nota ribadisce che nelle more nell’emanazione delle nuove disposizioni europee, l’utilizzo degli insetti in mangimistica deve avvenire nel rispetto delle restrizioni sopra descritte.
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Francesca Lotta