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Quadro sanzionatorio per il Reg. CE n. 767/2009 commercializzazione e sicurezza dei mangimi

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Dopo quasi 8 anni dalla pubblicazione del Reg. CE n. 767/2009 sull’immissione in commercio e sull’uso dei mangimi è stato emanato il decreto nazionale che ne prevede le sanzioni per violazioni riscontrate sul territorio. Tale lasso di tempo, è inutile negarlo, dovrebbe aver facilitato gli operatori che hanno, o si confida abbiano avuto, il tempo di “metabolizzare” la norma comunitaria e prendere confidenza anche con i nuovi princìpi con i quali sono tenuti d’ora in poi a confrontarsi.

Infatti, come più volte evidenziato nel corso di questi anni, l’attenzione deve essere posta non solo all’etichetta in quanto tale ma all<;etichettatura Verificando i propri prodotti immessi in commercio ed i messaggi trasmessi attraverso i mass media, gli aspetti da curare sono la correttezza e la trasparenza delle >informazioni al consumatore (allevatore o proprietario di un animale da compagnia); con tali regole, l’acquirente potrà quindi effettuare la scelta migliore in base alle proprie esigenze ed alle necessità dell’animale. In tale modo, si incentiveranno anche laconcorrenza leale ed il buon funzionamento del mercato. Proseguiranno ovviamente i controlli più “tradizionali” sulla lista dei componenti (materie prime) e degli additivi, sui quantitativi e tenori analitici.

Di certo il Decreto Legislativo 3 febbraio 2017, n. 26 è già una norma che ha fatto storia ancor prima della sua emanazione. Il confronto preventivo e fruttuosamente collaborativo con le Autorità competenti ha fatto sì che il testo fosse chiaro, in totale allineamento con il provvedimento comunitario e stabilisse sanzioni specifiche (non duplicate per aspetti di sicurezza già definiti da altri quadri sanzionatori vigenti) e modulate a seconda della gravità delle infrazioni effettuate dall’operatore del settore mangimistico o dal responsabile dell’etichettatura. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono indirizzate a molteplici violazioni precedentemente normate in modo generico ma efficiente dalla Legge n. 281/1963 (solo 3 articoli rispetto agli attuali 15!) che, pur non essendo abrogata, viene “superata” dal presente quadro sanzionatorio laddove i due provvedimenti siano sovrapponibili. Resta vigente anche il D. Lgs. n. 45/1997 sugli alimenti dietetici per animali saranno abrogati solo gli artt. 6.3 e 7.

Come anticipato, le sanzioni risultano modulate: condotte inficianti la salubrità dei mangimi o la tutela della salute umana, animale o dell’ambiente (es. mangimi contaminati privi dell’etichettatura prevista o contenenti materiali vietati) sono ben più punite rispetto a non conformità ritenute meno gravi (es. valori dichiarati riscontrati fuori dalle tolleranze per ceneri o proteine grezze in un mangime non funzionale o dietetico). Altro elemento importante è il seguente. Applicandosi la definizione di “mangime” di cui al Reg. CE n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare, il decreto sanzionatorio riguarda non solo tutte le tipologie di alimenti per animali (semplici, completi, complementari e dietetici), trasformati e non, contenenti o meno additivi, confezionati e sfusi, destinati ad animali da produzione alimentare e da compagnia (pet food), ma anche gli additivi e le premiscele. Per queste ultime due categorie di prodotti, sono stabilite sanzioni particolari per violazioni inerenti la sicurezza e la commercializzazione, responsabilità ed obblighi, restrizioni e divieti, princìpi di presentazione ed etichettatura, prescrizioni obbligatorie aggiuntive per etichettatura di mangimi non conformi (artt. 4-6, 11-12 e 20 del Regolamento).

Sono previste sanzioni anche per la difforme ottemperanza ai testi a corredo dell’applicazione del Reg. CE n. 767/2009, il Catalogo delle materie prime per mangimi (Reg. UE n. 68/2013) ed i Codici di Buona Pratica di Etichettatura per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare e per alimenti destinati ad animali da compagnia, entrambi approvati dalla CE. Sebbene l’utilizzo di questi documenti sia facoltativo per gli operatori, qualora sia fatto riferimento ad essi, è necessario rispettarne tutte le pertinenti disposizioni (artt. 24 e 25 del Regolamento). Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni, si applicherà la Legge n. 689/1981 (Codice Penale) perchè compatibile; ne saranno competenti diverse Istituzioni secondo i rispettivi ambiti: Ministeri della Salute, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dello Sviluppo Economico, Regioni, Province autonome, ASL.

Per supportare gli operatori mangimistici e chiarire alcuni aspetti del quadro sanzionatorio, Assalzoo ha organizzato un evento che si è tenuto il 3 maggio 2017a Bologna ed è durato l’intera giornata. Il Seminario, che ha vistola partecipazione e l’intervento di diverse Autorità competenti alla presenza di operatori mangimistici e rappresentanti dei settori interessati “a monte” e “a valle” dello specifico comparto, è stato anche l’occasione per presentare il Codice FEFAC per una Corretta Etichettatura dei Mangimi Composti per Animali da Produzione alimentare. Nel pomeriggio è previsto unworkshop per le sole aziende associate durante il quale, mediante analisi di casi-studio, saranno approfonditi con un legale gli aspetti correlati alla comunicazione >una giornata di confronto fra le parti e di studio, al termine della quale i partecipanti potranno avere idee più chiare su aspetti e ruoli differenti ma necessariamente convergenti di tutti gli operatori coinvolti.

 Fonte: Pixabay

Francesca Russo