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Contratti tipo: nuove condizioni generali unificate delle associazioni granarie di Bologna, Milano, Torino, Verona e di Genova

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Il 1° giugno 2016 sono entrate in vigore le nuove Condizioni Generali Unificate dei Contratti tipo delle Associazioni Granarie di Bologna, Milano, Torino e Verona. Dalla stessa data entrano altresì in vigore anche le nuove Condizioni Generali del contratti tipo dell’ACCS di Genova, anch’esse aggiornate sulla stessa base.
Da notare che i contratti tipo delle Associazioni Granarie sopra richiamare rappresentano da sempre un importante riferimento per tutti gli operatori che intendono acquistare o vendere materie prime destinate alla trasformazione – soprattutto nel settore mangimistico e alimentare – e costituiscono la base cui ispirarsi per regolare i rapporti commerciali e per la definizione dei contratti di compravendita.
L’ultimo aggiornamento delle vecchie Condizioni Generali Unificate risaliva al 2002. Nei quasi 15 anni trascorsi, come era logico aspettarsi, sono state molte le novità intervenute che hanno determinato la necessità di procedere all’aggiornamento delle suddette Condizioni Generali, motivate soprattutto da due aspetti principali:
– sotto il profilo normativo si è assistito all’adozione di una specifica normativa in tema di sicurezza alimentare che prevede importanti implicazioni per gli operatori chiamati a rispettare severi requisiti per le materie prime commercializzate, con l’introduzione di caratteristiche qualitative sempre più stringenti per assicurare livelli sempre più elevati di garanzia per la salute umana e animale. Sempre dal punto di vista normativo sono intervenute anche importanti disposizioni che regolano le transazioni commerciali e che incidono in modo significativo sulla disciplina dei pagamenti;
– sono, inoltre, profondamente cambiate le esigenze degli operatori, anche a causa dell’evoluzione della realtà del mercato condizionato da un lato dal mercato unico comunitario e, dall’altro lato, dal processo di globalizzazione a livello mondiale che, ovviamente, non hanno mancato di riflettersi in modo profondo anche sulle pratiche commerciali.

Proprio partendo da una realtà di mercato notevolmente innovata sia sotto il profilo normativo che delle esigenze manifestate dagli operatori, Assalzoo, unitamente con altre tre Associazioni Anacer, Assitol e Italmopa – in rappresentanza sia degli acquirenti sia dei venditori – hanno assunto l’iniziativa di promuovere un aggiornamento delle Condizioni Generali Unificate e, dopo un primo confronto interno, hanno presentato alle Associazione Granarie una proposta di modifica in tale senso. È stato pertanto aperto un tavolo tecnico di confronto sul tema, che dopo un lungo periodo di lavoro ha portato all’adozione del nuovo testo entrato in vigore, come detto sopra, il 1° giugno scorso.

Si è pertanto giunti alla definizione del nuovo testo delle Condizioni Generali Unificate che, oltre ad un riordino complessivo delle clausole che lo caratterizzano, presenta anche alcune novità importanti, di cui vale la pena riepilogare quelle di maggiore rilievo per gli operatori:

“Destinazione d’uso”: è stato introdotto l’obbligo di indicare nel contratto la destinazione di impiego della merce oggetto di compravendita, che rappresenta un elemento molto importante al fine di stabilire i parametri qualitativi minimi di legge che la stessa deve avere in relazione all’uso cui è destinata (art. 4);
“Qualità”: nel nuovo contratto viene di fatto introdotta una definizione specifica di “merce sana” (art. 5) in luogo delle vecchia e troppo generica ed astratta definizione di sana leale e mercantile, che tra l’altro non trovava nemmeno riscontro in alcuna disposizione di legge;
“Tolleranze e abbuoni”: è di fatto inserita una implicita differenziazione tra due aspetti qualitativi che caratterizzano la merce da un punto di vista “merceologico” oppure da quello “igienico sanitario”, dai quali derivano conseguenze differenti nel caso in cui si riscontrino delle difformità dell’una o dell’altra rispetto a quanto pattuito in contratto (art. 6), sia per quanto riguarda la possibilità di applicare tolleranze e/o abbuoni, sia per quanto riguarda la possibilità di esercitare il diritto di rifiuto della merce;
“Campionamento”: è stata riservata una particolare attenzione all’attività di campionamento in relazione all’importanza che assume il campione in caso di contenzioso tra le parti sulla qualità della merce. Al riguardo si è ritenuta necessaria l’adozione di uno specifico “Addendum Tecnico Campionamento”, che fa parte integrante del contratto, nel quale sono individuati e stabiliti i criteri operativi per l’esecuzione del campionamento contrattuale in contraddittorio, affinchè ne possano risultare campioni il più possibile rappresentativi della merce (art. 8);
“Analisi”: è prevista la possibilità di una prima e di una eventuale seconda analisi che devono essere condotte secondo i metodi ufficiali vigenti alla data della richiesta. Per quanto riguarda in particolare la definizione analitica delle caratteristiche igienico sanitarie è stato espressamente previsto che la seconda analisi deve essere effettuata presso un Laboratorio accreditato per la specifica prova richiesta (art. 9);
“Diritto di rifiuto”: è stata inserita anche in questo caso una differenzazione per l’esercizio del diritto di rifiuto a seconda che la contestazione verta sulla qualità merceologica oppure su quella igienico sanitaria della merce. Nel primo caso la procedura resta di fatto quella già in vigore in precedenza, mentre, una novità importante è stata inserita nel caso in cui risultati analitici comprovino che la merce non risulta conforme alle caratteristiche igienico sanitarie pattuite in contratto, nel qual caso il compratore può esercitare il diritto di rifiuto della merce ed ha diritto al rimborso delle eventuali spese di trasporto, conservazione e custodia della merce. (art. 14);
“Pagamento”: sono stati introdotti alcuni aggiornamenti anche per quanto riguarda il capitolo relativo ai pagamenti. A tale riguardo l’aspetto di maggiore rilievo è determinato dal richiamo espresso alle attuali disposizioni di legge in materia ed in particolare alle norme introdotte dall’articolo 62 del D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012 e successive modifiche ed integrazioni, che regola la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, e per gli altri casi alla normativa di carattere generale stabilita dal D. L.gsvo n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.


Naturalmente, l’adozione delle nuove Condizioni Generali Unificate rappresenta solo il primo passo di un più ampio progetto di aggiornamento, cui dovrà far seguito la prossima apertura di una serie di tavoli per l’esame e la revisione di tutti i singoli contratti, relativi alle diverse materie prime, per il loro adeguamento ai nuovi criteri introdotti

 

Foto: Pixabay

Giulio Gavino Usai