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L’Autorità Antitrust sanziona Coop Italia e Centrale Adriatica per condotte abusive nei rapporti contrattuali di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

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In data 18 giugno 2015, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”) ha avviato il procedimento istruttorio AL14 – Coop Italia – Centrale Adriatica/Condizioni Contrattuali con fornitori volto ad accertare se Coop Italia S.c. a r.l. (“Coop ” o “CI”) e Centrale Adriatica S.c. a r.l. (“Centrale Adriatica”) avessero posto in essere pratiche in violazione dell’articolo 62 del decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 1 (“d.l. 1/2012”)nei confronti del proprio fornitore Celox Trade s.r.l. (“Celox” o “fornitore”) attivo nella lavorazione, confezionamento e commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli freschi.

Come noto, l’art. 62, recante la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, attribuisce all’AGCM la competenza ad intervenire per una serie di condotte abusive poste in essere nel contesto di rapporti contrattuali di cessione dei prodotti summenzionati. Le modalità applicative dell’art. 62 sono state definite nel Decreto di Attuazione del 19 ottobre 2012 n. 199 (“Decreto di attuazione”).
In particolare, l’art. 62, al comma 1, impone precisi requisiti di forma e contenuto per i contratti di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari nonché il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, mentre al comma 2 elenca, in via esemplificativa, talune pratiche ritenute sleali. Ulteriori fattispecie ritenute abusive sono individuate dall’art. 4 del Decreto di Attuazione.
Con riferimento al caso di specie, l’Autorità ha ritenuto che le condotte segnalate fossero in violazione della citata normativa. In particolare, prima di esaminare l’illiceità delle condotte, l’AGCM ha accertato la sussistenza di un significativo squilibrio di potere contrattuale tra le parti, presupposto per l’applicazione della normativa in parola, desumendolo da una serie di elementi sintomatici dello stesso, sia soggettivi che oggettivi.
Innanzitutto, ha accertato le differenti caratteristiche dimensionali delle imprese parti del rapporto di fornitura: da un lato Coop e Centrale Adriatica le quali, essendo parti del sistema Coop, leader sul mercato della Grande Distribuzione Organizzata (“GDO”) in Italia, producono un fatturato elevato, e, dall’altro, Celox che al contrario produceva già un fatturato modesto che si è ulteriormente ridotto a seguito della perdita dell’unico cliente della GDO.

In secondo luogo, l’Autorità ha verificato la percentuale estremamente significativa del fatturato Celox derivante dalla vendita a CI, pari, nel 2012, al 72% e, nel 2013, al 56% sul totale; tanto più che Coop rappresentava per Celox non soltanto il cliente più importante ma altresì l’unico cliente nell’ambito della GDO.
L’AGCM ha poi considerato la durata del rapporto di fornitura, sottoscritto nel 1998 e protrattosi senza soluzione di continuità fino al 2014; l’estrema notorietà del marchio Coop sul mercato e la circostanza per cui oggetto del contratto erano anche prodotti c.d. private label, per la cui commercializzazione Celox aveva dovuto adeguare la propria organizzazione aziendale.
Accertato quindi il significativo squilibrio di potere contrattuale tra le parti di Coop e Centrale Adriatica, le pratiche abusive sono state individuate:
i. nell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
ii. nell’imposizione di condizioni extracontrattuali;
iii. nell’interruzione della fornitura.

Sub (i), l’Autorità ha accertato la sussistenza, nelle lettere annuali “Nostre forniture a vostre associate” predisposte da Coop e sottoscritte da Celox, di previsioni contrattuali in base alle quali Celox si obbligava a riconoscere una serie di sconti incondizionati sul prezzo di listino nonché corrispettivi, per le attività di co-marketing e per le analisi qualitative svolte sui prodotti, a favore di CI. Tali condizioni, da un lato, non erano oggetto di specifica negoziazione tra le parti e, dall’altro, non garantivano nemmeno alcuna controprestazione a carico della controparte. Nella specie, il fornitore, non riceveva alcuna garanzia, nemmeno indicativa, sui quantitativi della merce da consegnare né alcuna indicazione sul prezzo o sul metodo di calcolo del prezzo di listino dei prodotti. Ciononostante, essendosi il volume degli acquisti di Centrale Adriatica attestatosi su un quantitativo standard, seppure con minime variazioni in aumento o in diminuzione, Celox aveva progressivamente adeguato la propria struttura alle esigenze di Coop. L’imposizione delle menzionate condizioni, quindi, imputabile al CI, è stata ritenuta una forma di “imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose”, in violazione dell’articolo 62, comma 2, lett. a) del d.l. 1/2012 e dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto di attuazione.


Sub (ii), l’AGCM ha verificato che nel corso di vigenza del rapporto, in attuazione del c.d. “piano promozionale nazionale”, erano previsti ulteriori sconti extracontrattuali, in quanto definiti successivamente alla sottoscrizione delle condizioni commerciali di inizio anno, che si sommavano a quelli contrattuali. Essi, di fatto, costringevano Celox a riconoscere al proprio cliente ribassi sul prezzo di listino non preventivati né preventivabili e di entità particolarmente elevata. Anche in questo caso, peraltro, il fornitore non partecipava in alcun modo alla definizione delle promozioni ma veniva solamente contattato, a valle della decisione presa, per ottenere lo sconto. Tale condotta, imputabile a CI e a Centrale Adriatica, è stata qualificata come imposizione di condizioni extracontrattuali in violazione dell’art. 62, comma 2, lett. a).

Sub (iii), l’Autorità ha ritenuto dirimenti le modalità con cui Coop e Centrale Adriatica hanno gestito la cessazione del rapporto, in assenza di vincoli negoziali circa i quantitativi di fornitura. Nella specie, all’inizio dell’anno 2014, Centrale Adriatica ha annullato gli ordini relativi ai prodotti esteri e sensibilmente ridotto quelli nazionali, nonostante fossero state definite le condizioni commerciali valide per tutto il 2014. Inoltre, solo dopo diversi mesi e dopo molteplici rimostranze di Celox, Coop ha inviato lettera formale di disdetta al contratto di fornitura. Tali condotte, imputabili a CI e Centrale Adriatica, sono state quindi ritenute sia in violazione dei principi di correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti, ai sensi dell’art. 62, comma 1, che sleali nei confronti del fornitore, tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento, ai sensi dell’art. 62, comma 2, lett. e).

In definitiva, l’Autorità ha irrogato sanzioni complessive pari a ventitremila euro, a Centrale Adriatica e a ventiseimila euro, a CI, applicando il massimo edittale previsto per ciascuna delle condotte contestate.

 

Foto: Pixabay

Luciano Di Via