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Mangimi e informazione dei consumatori

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Una dicotomia inconciliabile? Probabilmente no. Ciò che è certo è che spesso, parlando d’informazione alimentare, ci si dimentica di considerare che il “destinatario finale” delle informazioni è sempre il consumatore. Questo avviene anche nel caso dei mangimi che, sebbene siano utilizzati da parte di un “addetto ai lavori” – spesso l’allevatore -, sono destinati all’alimentazione animale e rappresentano il primo e fondamentale “tassello” per garantire la sicurezza alimentare nella filiera dei prodotti di origine animale. In tale contesto, la sicurezza e la qualità dipendono sicuramente anche da una fase precedente alla lavorazione dei prodotti di origine animale e, cioè, dall’alimentazione e dallo stato di salute e di benessere degli animali. In altre parole, ad esempio, un prosciutto di Parma DOP è “fatto” a partire da un maiale allevato in un certo modo e alimentato con un mangime sicuro, di qualità e messo a punto nel rispetto della legislazione di riferimento e del disciplinare adottato dal Consorzio. Taluni disciplinari possono, inoltre, prevedere alcuni requisiti riguardo alla provenienza dei mangimi.

Da ciò consegue che è molto importante poter disporre di informazioni complete sui mangimi utilizzati. Queste informazioni, anche se non direttamente fornite al consumatore, incidono sul consumatore stesso. Invero, il processo d’informazione sui prodotti alimentari si svilupperebbe in una “triplice” relazione business-to-business-to-consumer. La responsabilità del mangimista nel fornire informazioni all’allevatore cui fornisce il mangime, non deriva solamente dalle prescrizioni normative, ma anche dalla correttezza e lealtà che deve esistere nei rapporti tra operatori. A ciò si aggiunga che la legislazione europea in materia di sicurezza alimentare persegue l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori, obiettivo primario di rilevanza pubblica1. Tale obiettivo emerge in ogni fase della produzione, trasformazione, immissione sul mercato e distribuzione del prodotto e, quindi, per quando riguarda i prodotti di origine animale, la produzione dei mangimi rappresenta la fase primaria e fondamentale.

Le informazioni rese sui prodotti alimentari e sui mangimi hanno la finalità non solo di tutelare la salute dei consumatori, ma anche di salvaguardare il diritto degli stessi a ricevere informazioni, riconosciuto all’art. 11 della Carta europea dei diritti fondamentali. In particolare, i consumatori di alimenti hanno il diritto di compiere scelte consapevoli, come statuito all’art. 8 del Regolamento (CE) n. 178/2002. Tali scelte sono da considerare consapevoli se i consumatori conoscono caratteristiche, origine, proprietà nutrizionali degli alimenti che consumano, senza che siano tratti in inganno da pratiche fraudolente o ingannevoli. Gli interessi dei consumatori e, in via generale, il loro diritto di ricevere un’informazione chiara ed esaustiva, che non trascuri l’interesse di disporre di informazioni anche sui mangimi utilizzati per i prodotti di origine animale, sono protetti attraverso altre disposizioni del Regolamento (CE) n. 178/2002. Ad esempio, l’art. 9, in relazione all’elaborazione, valutazione e revisione della legislazione alimentare, stabilisce che, in linea di principio, i cittadini devono essere consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o tramite organi rappresentativi. Il successivo art. 10 prevede azioni da adottare per informare il pubblico nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale, identificando il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio. L’art. 16 dispone che informazioni collegate all’etichettatura, alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti o dei mangimi non devono trarre in inganno i consumatori.

Inoltre, recentemente è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1169/2011 che, com’è stato affermato, ha significato il compimento di un passo ulteriore in relazione all’informazione alimentare ai consumatori. Ciò è sicuramente importante; infatti, il consumatore sarebbe da intendere al giorno d’oggi, com’è stato opportunamente rilevato, “cittadino-consumatore europeo, soggetto diritti e di doveri, destinatario di informazione e formazione”2.
In conclusione, nel panorama attuale in cui il “ruolo” dell’informazione è sempre più centrale per rendere il consumatore non più soggetto passivo, bensì soggetto attivo, partecipe di tematiche legate all’alimentazione animale e umana, all’ambiente, alle risorse disponibili, anche i produttori di mangimi fanno la “loro parte” nella trasparenza e fondatezza dell’informazione sui mangimi. Possono, quindi, offrire un valido contributo per la creazione di una maggiore consapevolezza e riacquisita fiducia da parte dei consumatori riguardo alla sicurezza, qualità e sostenibilità dei prodotti di origine animale.

 

Foto: Unsplash

Antonia Corini