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Centrale Italiana a seguito dell’istruttoria avviata nei suoi confronti dall’Autorità Antitrust si impegna a sciogliersi

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Per effetto della procedura antitrust avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“Autorità” o “AGCM“) contro “Centrale Italiana” (“CI“), si assiste oggi ad un’importante evoluzione delle dinamiche commerciali sulla filiera agroalimentare ed in particolare sul settore della Grande Distribuzione Organizzata (“GDO“). Infatti, la più importante supercentrale d’acquisto italiana, uscirà dal mercato, avviando, certamente, un processo di profondo rinnovamento delle dinamiche commerciali che si andranno a giocare sul mercato degli approvvigionamenti della GDO.

Come noto, CI è un’alleanza tra catene concorrenti nel settore della GDO la cui attività consiste nella negoziazione di accordi quadro contenenti le principali condizioni di acquisto applicabili ai contratti di fornitura al fine di ottenere, attraverso la negoziazione collettiva, risparmi di costo nella fase di acquisto delle merci. Sebbene CI operi per conto delle proprie imprese partecipanti, sono poi direttamente queste che singolarmente stipulano i contratti, fungendo a loro volta da centrale d’acquisto per il proprio gruppo e i propri affiliati.

Fanno parte di CI cinque catene distributive: Coop Italia, Despar Servizi, Il Gigante (attraverso la controllata Gartico), Disco Verde e Sigma Società Italiana Gruppi mercantili Associati.

Con riguardo al procedimento antitrust, in data 4 dicembre 2013, come analizzato in un precedente articolo di questa rivista1, l’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di CI, e delle imprese ad essa associate, al fine di accertare l’esistenza di una possibile intesa restrittiva della concorrenza.

L’Autorità, nel provvedimento di avvio del procedimento istruttorio, ha ipotizzato che la presunta intesa potesse produrre effetti tanto sui mercati di approvvigionamento quanto su quelli delle vendite, dato il potenziale d’acquisto detenuto dalle Parti su detti mercati, pari a circa il 23% e con quote superiori al 40% in numerosi mercati locali.

Si ricordi che i mercati di approvvigionamento sono quelli ove opera CI, acquistando i prodotti che saranno poi commercializzati dalle catene distributive ad essa aderenti. I mercati di vendita, invece, sono quelli ove operano le catene distributive aderenti a CI attraverso la rivendita al dettaglio dei prodotti.

In particolare, secondo l’AGCM, per i mercati di approvvigionamento, il rischio sarebbe costituito dalla possibile riduzione della capacità di competizione dei produttori che, seppur efficienti, sono contrattualmente più deboli rispetto a CI. Inoltre, nel medio periodo, l’intesa potrebbe, da un lato, pregiudicare la varietà e/o la qualità dei prodotti, oltre che gli sforzi in innovazione e investimenti, e, dall’altro, incrementare i compensi versati dai fornitori ai distributori per remunerare le attività e i servizi promozionali, distributivi e di vendita dagli ultimi.

Viceversa, nei mercati delle vendite, l’intesa potrebbe determinare un coordinamento delle politiche di distribuzione tra le imprese aderenti, con pregiudizio anche dei consumatori finali cui non sarebbero trasferiti i prezzi più bassi ottenuti dall’accordo di acquisto in comune.

Nel corso del procedimento volto a individuare effettivamente la sussistenza dell’intesa con gli effetti appena menzionati, CI, così come gli altri soggetti parte del procedimento, ha presentato impegni2, ai sensi della legge nazionale a tutela della concorrenza3.

Più nel dettaglio, CI ha presentato impegni di durata indeterminata e natura (i) strutturale e (ii) comportamentale. Infatti, si è impegnata a:

sub (i), sciogliere, entro il 31 dicembre 2014, la società e a non svolgere alcuna attività di negoziazione nell’interesse di alcuna parte relativamente alla tornata contrattuale 2015, nonché a risolvere gli atti di conferimento di mandato conclusi con le cinque catene ad essa associate;

 

sub (ii), far cessare, dal 1 gennaio 2015, la vigenza del contratto concluso con Coop Italia mediante il quale quest’ultima si era impegnata ad organizzare, in nome e per conto di CI, le attività di negoziazione delle condizioni commerciali praticate dalle imprese fornitrici di prodotti e servizi a favore delle associate a CI.

 

Nell’ambito degli impegni presentati, CI ha evidenziato la loro idoneità a superare completamente le preoccupazioni concorrenziali sollevate dall’Autorità nella misura in cui essa cesserà completamente la propria attività. Ha, inoltre, giustificato la continuazione dell’attività sino alla fine dell’anno con la necessità di consentire la negoziazione di eventuali aumenti di listini precedentemente concordati e relativi alla tornata contrattuale 2014, i quali potrebbero essere applicati dall’industria anche successivamente alla chiusura de contratti.

1Numero 1, Anno VI – Dicembre 2013 -Gennaio 2014, L’Antitrust avvia un’istruttoria contro Centrale Italiana.

2 in data 28 aprile 2014

3 Legge del 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato“. In particolare ai sensi dell’articolo 14-ter entro tre mesi dalla notifica dell’apertura dell’istruttoria per l’accertamento della violazione della normativa a tutela della concorrenza, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria.

 

Foto: Pixabay

Luciano Di Via – Avvocato