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Novità solo per l’acquacoltura

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Neppure la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Europea, avvenuta già a fine gennaio, è servita agli organi di informazione generici per riuscire a fornire notizie corrette sul Regolamento UE n. 56/2013 che prevede, a partire dal 1° giugno 2013, la possibilità di utilizzare le proteine animali trasformate derivate da non ruminanti nell’alimentazione degli animali acquatici in merito. Infatti, perseverando nell’errore in cui alcune testate erano cadute la scorsa estate, viene ancora diffusa la notizia dell’apertura all’utilizzo delle proteine animali trasformate anche per i suini e i polli, fornendo anche dovizia di particolari, quali, ad esempio, l’obbligo di rispettare il divieto di riciclaggio all’interno della specie.


Informazioni non corrette che non fanno altro che creare confusione nel settore e allertare un consumatore già sufficientemente sospettoso, senza dare il minimo risalto alle evidenze scientifiche alla base della scelta comunitaria. Infatti, il Regolamento dà attuazione alla pianificazione delineata a livello europeo nel documento pubblicato nel 2010 “Piano per la TSE – 2° edizione”, un documento strategico che prevede che le proteine animali trasformate derivate da non ruminanti vengano reintrodotte gradualmente nelle diverse filiere, eccezion fatta per i ruminanti. Una reintroduzione che deve basarsi esclusivamente su pareri scientifici, che già esistono, e che deve essere attuata solo qualora siano state sviluppate e validate le tecniche analitiche necessarie per garantire un controllo efficace della norma.


Seguendo questi principi, conoscenze scientifiche e metodi analitici affidabili, la Commissione Europea ha ritenuto maturi i tempi per permettere l’utilizzo delle proteine animali trasformate nei mangimi per l’acquacoltura. Possibilità che prima di essere sfruttata appieno dovrà comunque sottostare alle leggi del mercato ed ai relativi tempi. Ricordiamo infatti, che dopo lo sblocco normativo per l’utilizzo delle farine di sangue, sono passati anni prima che il settore ne considerasse l’utilizzo.


Non resta che evidenziare che la reintroduzione delle proteine animali avviene su specie naturalmente carnivore e che, andando a sostituire a livello nutrizionale una quota delle farine di pesce, non fa altro che alleggerire la pressione su un sistema naturale che non è più in grado di fornire pescato sufficiente per l’acquacoltura. Si tratta, di fatto, di una scelta che va a favore di una produzione sostenibile. Infatti potremmo rischiare il paradosso che la scienza dell’alimentazione umana spinge verso un maggiore consumo di pesce ed il mare da solo, senza l’acquacoltura, non è in grado di sopperire all’aumentato fabbisogno.
 
La norma
Il regolamento, in applicazione dal 1° giugno 2013, reintroduce l’utilizzo delle proteine animali trasformate (PAT) ricavate da non ruminanti nei mangimi per gli animali d’acquacoltura, ossia a animali acquatici in tutti gli stadi di vita, rientrano nella categoria non solo i pesci, ma anche i molluschi ed i crostacei.
 
La possibilità di utilizzare le proteine animali trasformate per alimentare i suddetti animali, non è che un aspetto del regolamento, che, per tutelare tale apertura, prevede una serie di disposizioni specifiche in materia di produzione, trasformazione, trasporto ed etichettatura volte a ridurre qualsiasi possibilità di errore lungo la filiera.


 
Proteine animali trasformate
Produzione: i sottoprodotti utilizzati per la produzione delle PAT devono provenire da macelli o impianti di sezionamento registrati che non macellano ruminanti.
Trasporto : i sottoprodotti ottenuti da non ruminanti devono essere trasportati in contenitori che non sono utilizzati per il trasporto di sottoprodotti ottenuti da ruminanti.
Trasformazione PAT: le PAT sono prodotte in impianti che non trasformano sottoprodotti derivati da ruminanti.
Nelle 3 fasi sopra descritte è prevista la possibilità concessa dalle autorità competenti di derogare previa verifica delle misure messe in atto per evitare la contaminazione crociata.
Etichettatura: la documentazione commerciale o il certificato sanitario deve riportare la dicitura: “Proteine animali trasformate derivate da non ruminanti – Da non utilizzare per la produzione di mangimi per animali d’allevamento, ad eccezione degli animali d’acquacoltura e degli animali da pelliccia
 
Mangimi composti contenenti PAT
Produzione Mangimi composti: gli stabilimenti che producono mangimi composti contenenti PAT devono essere autorizzati dalle autorità e devono produrre esclusivamente per animali da acquacoltura. Anche in questo caso è prevsita la possibilità di autorizzazioni in deroga.
Autoproduzione mangimi composti: non è prevista un’autorizzazione specifica per la produzione a domicilio di mangimi completi utilizzando mangimi composti contenenti PAT, a condizione che questi operatori siano registrati presso l’Autorità competente;  detengano unicamente animali d’acquacoltura;  producano alimenti completi per animali d’acquacoltura destinati ad essere impiegati esclusivamente nella stessa azienda e utilizzino per le proprie produzioni mangimi composti, contenenti proteine animali trasformate, il cui tenore totale di proteine sia inferiore al 50 %. E’ pertanto vietato l’uso diretto delle proteine animali trasformate in allevamento.
Etichettatura: la documentazione commerciale o il certificato sanitario e l’etichetta devono riportare la dicitura: “Contiene proteine animali trasformate derivate da non ruminanti – Da non utilizzare per la produzione di mangimi per animali d’allevamento, ad eccezione degli animali d’acquacoltura e degli animali da pelliccia”.

 

 

Tabella: disposizioni attualmente vigenti relative al divieto delle farine animali nell’alimentazione degli animali (Reg. 999/2001 e successive modificazioni)

NA = non autorizzato

A = autorizzato

 

 

 

Ruminanti

Ruminanti non svezzati

Non ruminanti

Acquacoltura

Animali da pelliccia

Proteine animali trasformate (PAT)

NA

NA

NA

NA

A

PAT da non ruminanti

NA

NA

NA

A

A

Farina di sangue da non ruminanti

NA

NA

NA

A

A

Farina di pesce

NA

A

A

A

A

Collagene e Gelatina da ruminanti

NA

NA

NA

NA

A

Collagene e Gelatine derivate da non ruminanti

A

A

A

A

A

Prodotti sanguigni

NA

NA

NA

NA

A

Prodotti sanguigni da non ruminanti

NA

NA

A

A

A

Proteine idrolizzate da ruminanti

NA

NA

NA

NA

A

Proteine idrolizzate derivate da non ruminanti

A

A

A

A

A

Proteine idrolizzate da cuoio e pelli di ruminanti

A

A

A

A

A

Fosfato dicalcico e tricalcico

NA

NA

NA

NA

A

Latte, prodotti a base di latte

A

A

A

A

A

Colostro e derivati

A

A

A

A

A

Uova e prodotti a base di uova

A

A

A

A

A

 

Foto: Pixabay

Lea Pallaroni