A decorrere dal prossimo 24 ottobre 2012 entra in vigore l’articolo 62 del D. L. 24 gennaio 2012 n° 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27, con il quale viene disposto, tra l’altro, che il pagamento del corrispettivo a fronte di cessioni di prodotti agricoli e alimentari debba essere effettuato entro 60 giorni a decorrere dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, ulteriormente ridotti a 30 giorni nel caso la cessione riguardi prodotti “deteriorabili”.
In proposito viene anche stabilito che, in caso di ritardato pagamento da parte del debitore, scatta in via automatica a suo carico la decorrenza degli interessi di mora a favore del creditore oltre alla possibilità che, in caso di controlli da parte delle Autorità preposte, al debitore inadempiente venga comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 500.000.
È stabilito, inoltre, l’obbligo per le parti di regolare la cessioni di tali beni mediante contratti scritti e si prevede, in caso di inadempimento, una sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 a € 20.000.
È inoltre delineato un espresso divieto relativo a condotte commerciali che possano configurare una pratica “sleale” a danno di una parte, prevedendo a carico di chi dovesse ricavare un indebito vantaggio da tale condotta una sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 a € 3.000.
La norma costituisce senza dubbio una novità importante e sarà certamente destinata ad avere profondi effetti sulle relazioni commerciali all’interno della filiera agro-alimentare tenuto conto che negli anni si è diffuso il malcostume, tutto italiano, di allungare inverosimilmente i tempi di pagamento dei prodotti agricoli e alimentari.
La disposizione è destinata ad avere effetti, verosimilmente positivi, anche sul settore mangimistico – compreso il pet-food – che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 62. Sono anni che l’Assalzoo lamenta una situazione insostenibile per le aziende del settore, costrette a farsi carico degli enormi costi che derivano da un eccessivo dilatamento dei tempi di pagamento delle forniture di mangime arrivate a toccare e superare, in molti casi, i 180 giorni.
Va detto che la dilazione dei termini di pagamento è stata spesso accordata dai mangimisti per cercare di sostenere gli allevatori gravati da una forte crisi di liquidità a causa di un prezzo di vendita dei prodotti che derivano dall’allevamento (carni, latte, uova, pesce) spesso inadeguato a coprire i loro costi di produzione, accompagnato dai forti ritardi con i quali molti allevatori vengono a loro volta pagati per la vendita delle loro produzioni.
A partire dal 24 ottobre 2012, quindi, la filiera alimentare dovrà fare i conti con un cambiamento radicale che impone alle aziende di rivedere le proprie politiche commerciali con il risvolto positivo – almeno si spera – di offrire una maggiore fluidità negli scambi commerciali, specie tra operatori che appartengono a segmenti diversi della filiera, attenuando i costi di un’esposizione finanziaria insostenibile che penalizza gli anelli più deboli della catena.
Rispetto all’applicazione della norma va evidenziato come l’articolo 62 preveda anche l’emissione di un decreto attuativo da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con quello dello Sviluppo Economico. In proposito benché il decreto sia stato messo a punto dai Ministeri in questione e diffuso alla fine di luglio, al momento in cui questo numero di Mangimi & Alimenti sta andando in stampa non è stato ancora formalmente emanato perchè in attesa del parere del Consiglio di Stato, dal quale dipenderà il nulla osta al decreto nella versione già conosciuta, oppure l’eventuale modifica di alcune sue parti.
Tenuto conto di quanto sopra e dell’avvicinarsi della data di entrata in vigore dell’articolo 62, è auspicabile che il decreto venga pubblicato nel più breve tempo possibile per evitare agli operatori della filiera ulteriori difficoltà operative che metterebbero a rischio il corretto funzionamento della norma. Occorre infatti precisare che qualora alla data del 24 ottobre 2012 il decreto ministeriale non fosse stato ancora emanato in via definitiva, l’articolo 62 entrerà comunque in vigore con tutte le problematiche derivanti dall’assenza di disposizioni specifiche per la sua corretta applicazione.
Va evidenziato infine come, nonostante la diffusione di notizie sull’articolo 62, ci siano ancora moltissime categorie di operatori che non sembrano aver piena conoscenza e coscienza della portata della norma (sua entrata in vigore, forme contrattuali obbligatorie, termine di pagamento massimo e applicazione degli interessi). È auspicabile dunque che tutte le rappresentanze dei settori della filiera agro-alimentare favoriscano, con ogni mezzo, una capillare informazione in merito, viste anche le pesanti sanzioni previste dalla norma per chi si dovesse dimostrare inadempiente.
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Giulio Gavino Usai