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Diritto del Lavoro:informativa in pillole

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Agenti e rappresentanti:

clausola risolutiva espressa

Tribunale di Milano 16 luglio 2010, n. 9344

Il Tribunale di Milano conferma l’applicabilità ai rapporti di agenzia del principio in base al quale, in tema di inadempimento delle obbligazioni del contratto, la colpa del contraente inadempiente si presume; al fine di vincere tale presunzione di colpa, quest’ultimo deve fornire gli elementi di prova e di giudizio idonei a dimostrare oltre che il dato obiettivo della sopravvenuta impossibilità della prestazione a norma degli artt. 1218 e 1256 c.c., anche l’assenza di colpa; nel caso di specie, non è stata ritenuta sufficiente, al fine di vincere la presunzione, in relazione alla clausola risolutiva espressa che sancisce la risoluzione del contratto nel caso di volume d’affari inferiore ad un determinato livello, l’allegazione inerente la perdita di un importante cliente a causa del suo trasferimento, laddove il debitore non dimostri di aver fatto di tutto per raggiungere, comunque, il volume d’affari convenzionalmente pattuito attraverso ad esempio la riorganizzazione del proprio lavoro, il tentativo di incrementare il portafogli clienti o i rapporti con quelli già acquisiti e che, quindi, nonostante i documentati sforzi profusi i fatti verificatisi abbiano reso oggettivamente impossibile l’adempimento.

 

Agenti e rappresentanti

Risoluzione del contratto

e mancato preavviso

Cass. Sez. lav. 15 ottobre 2010, n. 21279

La Cassazione ricorda il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di recesso per giusta causa nell’ambito del rapporto di agenzia secondo cui si ritiene applicabile in via analogica la disciplina dl recesso per giusta causa d cui all’art. 2119 c.c. applicato al rapporto di lavoro subordinato, puntualizzando tuttavia che tale applicazione analogica deve comunque tenere conto della sostanziale diversità delle prestazioni richieste in un contratto di agenzia rispetto a quelle proprie del contratto di lavoro subordinato; nel caso di specie, non ricorrendo un’ipotesi di giusta causa, la parte che recede dal contratto di agenzia deve darne preavviso all’altra nel termine stabilito dall’art. 1750 c.c. e, laddove il preavviso non sia stato concesso, all’agente spetta il risarcimento del danno.

 

 

Mobbing

Nozione e onere della prova

Corte di Appello di Bologna 7/10/2010

La Corte d’Appello di Bologna sostiene che il fenomeno del mobbing, quale insieme di pratiche vessatorie poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare un lavoratore nel suo ambiente di lavoro, non può prescindere da un minimo di caratteristiche che valgono a contraddistinguerlo; tra cui la sistematicità, la durate e la ripetitività della condotta lesiva oltre che dell’intento emulativo e persecutorio. Il correlativo onere di prova è a carico del lavoratore. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta – tra le varie risultanze probatorie – di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

 

Licenziamento per riassetto organizzativo

Cassazione Sez. lav. 17/11/2010 n. 23222

La Cassazione, alla luce di principi giurisprudenziali consolidati, afferma che alla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento di profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed imponenti un’effettiva necessità di riduzione dei costi; tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo delle reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore .

 

Licenziamento per assenza

prolungata dal lavoro

Cass. Sez. Lav. 14/10/2010 n. 21215

La Cassazione ribadisce che per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravità dell’infrazione e della sua idoneità ed integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

 

Infortunio sul lavoro

e onere probatorio

ass. Sez. lav. 24/5/2010 n. 12593

In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore che si infortuni in occasione della utilizzazione di un macchinario cui è addetto, ha l’onere di provare il danno e l’esistenza del nesso causale tra l’utilizzazione del macchinario e l’evento dannoso; la colpa del datore di lavoro può essere esclusa allorchè quest’ultimo dimostri di aver adottato, ex art 2087 c.c. tutte le misure che, in considerazione della peculiarità della attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza; per contro, il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando detto comportamento sia autosufficiente nella determinazione dell’evento, ovvero che rivesta il carattere dell’abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile.

 

 

 

 

Pubblicato: Gennaio-Febbraio 2011

 

Foto: Pixabay

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