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Igiene dei mangimi:ecco lo schema sanzionatorio

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Il Regolamento CE n. 183/2005 sull’igiene dei mangimi rimanda agli Stati Membri la definizione di sanzioni applicabili in caso di violazione e l’adozione di misure per verificarne l’attuazione. Secondo il Regolamento le sanzioni avrebbero dovuto essere comunicate alla Commissione entro l’8 febbraio 2007. E’ evidente che l’Italia arriva con un discreto ritardo, giustificabile se si considera che la delega è stata conferita al Governo solo nell’ambito della Comunitaria 2007.

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142 concernente: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento CE n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 14 settembre u.s., è entrato in vigore il 15 ottobre 2009, con uno sfasamento di oltre 45 mesi rispetto all’entrata in applicazione del Regolamento.

Il provvedimento individua quali autorità competenti per la verifica del rispetto del Regolamento e per l’eventuale irrogazione delle relative sanzioni il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, nonché le Regioni e le Province autonome e le Aziende Sanitarie Locali.

Discusso nella primavera del 2008 in seno alla Commissione Tecnica Mangimi, il Decreto ha una struttura molto semplice (v. box) e prevede sanzioni di tipo amministrativo pecuniario che in termini di entità sono state allineate a quelle previste per il settore alimentare, comportando, in taluni casi, una riduzione delle sanzioni rispetto a quelle precedentemente in essere

Desta qualche perplessità tra gli operatori del settore constatare che operare senza la necessaria “autorizzazione”, o addirittura operare quando la suddetta autorizzazione è stata esplicitamente revocata, costituisce solo una violazione e non un reato ed è pertanto sanzionata con una semplice multa!

Violazioni relative alla registrazione

L’articolo 3 stabilisce in 3 commi le sanzioni previste per le violazioni legate all’atto formale della registrazione, senza effettuare alcuna distinzione tra operatori primari e secondari. Vengono così individuate le seguenti violazioni e relative sanzioni:

1. Mancata registrazione: sanzione amministrativa pecuniaria 1.500-9.000 euro.

Siamo nella fattispecie per cui l‘operatore, indistintamente dal fatto che sia esso primario o secondario, non ha effettuato la notifica di registrazione.

2. Mancata comunicazione delle modifiche avvenute: sanzione amministrativa pecuniaria 500-3.000 euro.

Tale violazione si configura qualora l’operatore registrato non fornisca le informazioni relative ad ogni significativo cambiamento apportato al proprio stabilimento entro il termine di 30 giorni.

3. Mancata sospensione dell’attività in caso di revoca o sospensione della registrazione: sanzione amministrativa pecuniaria 3.000-18.000 euro.

Tale sanzione viene comminata nel caso in cui l’operatore continui la propria attività nonostante una espressa revoca o sospensione dell’attività.

Violazioni relative al riconoscimento

L’articolo 4, che è speculare a quello relativo alla registrazione, pur prevedendo sanzioni di entità maggiore (circa il 330%), stabilisce in 3 commi le sanzioni previste per le violazioni legate all’atto formale del riconoscimento.

1. Mancato riconoscimento: sanzione amministrativa pecuniaria 5.000-30.000 euro.

Tale sanzione è prevista per gli operatori che svolgono la propria attività in assenza di riconoscimento, quindi senza la necessaria autorizzazione!

2. Mancata comunicazione delle modifiche avvenute: sanzione amministrativa pecuniaria 1.700-10.000 euro;

Qualora l’operatore riconosciuto non fornisca le informazioni relative ad ogni significativo cambiamento apportato al proprio stabilimento, compresa la chiusura dell’attività, entro il termine di 30 giorni.

3. Mancata sospensione dell’attività in caso di revoca o sospensione del riconoscimento: sanzioni amministrativa pecuniaria 10.0000-60.000 Euro.

Tale sanzione viene comminata nel caso in cui l’operatore continui la propria attività nonostante una espressa revoca o sospensione dell’attività.

Violazioni relative ad obblighi specifici

L’articolo 5 stabilisce le sanzioni da comminare in caso gli obblighi specifici previsti dal Regolamento CE n. 183/2005 non siano rispettati. L’individuazione delle violazioni è, nel complesso, piuttosto generica rimandando alle disposizioni previste dai singoli allegati del Regolamento CE n. 183/2005.

Produzione primaria
Ricordiamo che sono operatori primari coloro che svolgono le operazioni di produzione primaria come definite all’articolo 5, comma 1 del Regolamento sull’igiene dei mangimi, ossia: a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione; b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento; c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati. Per gli operatori primari è prevista la seguente violazione:

1. Mancato rispetto dell’allegato I: sanzione amministrativa pecuniaria 250-1.500 euro o sospensione e/o revoca della registrazione.
Ricordiamo che l’allegato I prevede i requisiti per le imprese del settore dei mangimi a livello della produzione primaria di mangimi e dispone in particolare i requisiti in materia di igiene e disposizioni per la tenuta dei registri.

Produzione secondaria
1. Mancato rispetto dell’allegato II: sanzione amministrativa pecuniaria 500-3.000 euro o sospensione e/o revoca della registrazione.

L’allegato II, che prevede i requisiti per le imprese del settore dei mangimi diverse da quelle della produzione primaria, stabilisce i requisiti in materia di attrezzature, personale, produzione, controllo qualità, stoccaggio e trasporto e tenuta dei registri.

2. Mancata predisposizione e/o rispetto del sistema HACCP: sanzione amministrativa pecuniaria 1.000-6.000 euro o sospensione e/o revoca della registrazione.

L’implementazione e la gestione di un sistema basato sui principi dell’HACCP è obbligatorio (Reg. CE n. 183/2005, artt. 6 e 7) solo per gli operatori secondari. Il Decreto prevede quali violazioni, la mancata predisposizione delle procedure di autocontrollo o la mancata presentazione delle prove all’autorità.

Produzione primaria e secondaria
1. Mancato rispetto dell’allegato III (allevatori): sanzione amministrativa pecuniaria 250-1.500 euro o sospensione e/o revoca della registrazione.

L’allegato III riporta le buone pratiche di alimentazione degli animali disponendo specifici requisiti per la somministrazione dei mangimi agli animali.

2. Verifica del proprio fornitore: sanzione amministrativa pecuniaria 250-1.500 euro o sospensione e/o revoca della registrazione.

Il regolamento, a differenza di quanto precedentemente previsto dal D.P.R. 433/2001, stabilisce l’obbligo per tutti gli operatori del settore di verificare che il proprio fornitore sia registrato o riconosciuto ai sensi del Reg. CE n. 183/2005.

Come più volte evidenziato da Assalzoo anche in sede ministeriale, è opportuno sottolineare che la mancata pubblicazione di liste nazionali degli operatori registrati rende difficile la verifica dei propri fornitori. Verifica che, considerato che a livello regionale non è stato rilasciato un documento comprovante l’avvenuta registrazione può essere effettuata solo chiedendo evidenza (es. autocertificazione o copia della notifica inviata) al proprio fornitore.

3. Mancato rispetto dei termini imposti dall’autorità per l’adeguamento alle prescrizioni: sanzione amministrativa pecuniaria 1.000-6.000 euro o sospensione e/o revoca della registrazione.

Queste sanzioni sono legate al riscontro di una violazione relativa all’applicazione degli allegati I, II e III e degli articoli 6 e 7 (HACCP) del Regolamento sull’igiene dei mangimi. Infatti, quando l’autorità riscontra una violazione fissa un termine entro il quale l’operatore è tenuto ad adeguarsi, nel caso in cui tale termine non venga rispettato l’autorità può comminare una ulteriore sanzione.

4. Mancato rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento in materia di importazioni: sanzione amministrativa pecuniaria 5.000-30.000 euro.

Si configura questa violazione quando viene importato un prodotto senza rispettare le disposizioni dell’articolo 24.

Viene infine specificato che l’eventuale sospensione della registrazione o del riconoscimento termina non appena lo stabilimento si adegua ai requisiti richiesti. La sospensione non deve comunque durare più di un anno. In caso di reiterate e gravi violazioni l’autorità può disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento.

Pubblicato: Ottobre-Dicembre 2009

 

Foto: Pixabay

Lea Pallaroni