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Materie prime per mangimi: il Catalogo e il Registro

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Il quadro normativo con il quale le aziende mangimistiche si sono relazionate fino ad oggi sta per cambiare radicalmente. Se consideriamo che fino ad oggi la Legge 281/1963 ha rappresentato di fatto il riferimento assoluto, e tale continuerà ad essere fino al 31 agosto 2010, per quanto riguarda la commercializzazione e l’etichettatura dei mangimi, gli addetti ai lavori non possono che provare quanto meno un senso di nostalgia nel veder scomparire un siffatto pezzo di storia della mangimistica nazionale; tanto più nel momento in cui ci rendiamo conto che la Legge 281/1963, di fatto, ha rappresentato un punto di riferimento per la stessa legislazione europea, a dimostrazione di come nel nostro Paese la produzione mangimistica sia da sempre stata al passo con i tempi.

Considerato che il Regolamento CE n. 767/2009 stabilisce molteplici requisiti di legge che si discostano dall’attuale normativa nazionale di settore, vogliamo in questo numero soffermarci su due strumenti in particolare: il “Catalogo delle materie prime” ed il “Registro delle materie prime”.

 

CATALOGO della materie prime per mangimi

Mentre il Catalogo delle materie prime affonda le proprie radici nel medesimo elenco delle materie prime istituito con la Direttiva 96/25/CE (recepita con D. Lgs 360/1999), il Registro delle materie prime rappresenta di fatto un’assoluta novità, per il quadro normativo di settore, ma fortemente voluto a livello politico in sede di Parlamento europeo.

Il Catalogo delle materie prime riporta un elenco delle materie prime e le relative dichiarazioni obbligatorie per la commercializzazione delle stesse. La prima versione di questo Catalogo è stata pubblicata con Regolamento CE n. 242/2010. Questa versione include le materie prime della Direttiva 96/25/CE e della Direttiva 82/471/CEE. Da sottolineare che nella prima versione del Catalogo non sono presenti alcune materie prime che erano state introdotte a livello nazionale nel D. Lgs. 360/1999 (ma Assalzoo ha già provveduto a darne comunicazione per il successivo inserimento delle stesse nella seconda versione del catalogo).

A partire dal 1° settembre 2010, a seguito dell’entrata in applicazione del Regolamento CE n. 767/2009, sarà obbligatorio utilizzare questa prima versione del Catalogo per la commercializzazione e l’etichettatura (vedi dichiarazioni obbligatorie) delle materie prime. Precisiamo che tutte le materie prime che non sono presenti nella prima versione del Catalogo, comprese alcune denominazioni approvate esclusivamente a livello nazionale con D. Lgs. 360/1999, dovranno essere notificate nel Registro delle materie prime.

Fino al 31 agosto 2010 sarà possibile continuare ad etichettare le materie prime ed i mangimi utilizzando la normativa attualmente in applicazione (Legge 281/1963 e successive modifiche), ma dal 1° settembre 2010 di fatto si dovrà fare riferimento esclusivamente al Reg. CE n. 767/2009.

A fine maggio è stato pubblicato il Reg. UE n. 454/2010 relativo alle misure transitorie che consente di anticipare le norme di etichettatura del Reg. CE n. 767/2009 al fine di adeguare gli stampati dei cartellini con un certo anticipo. Con la pubblicazione di tale Regolamento gli operatori quindi, a partire dal 16 giugno 2010, potranno scegliere se etichettare utilizzando:

lista delle materie prime del D. Lgs. 360/1999; oppure

prima versione del Catalogo delle materie prime (Reg. CE n. 242/2010).

Sin da ottobre 2009 la Commissione europea ha incaricato le Associazioni di settore (coordinate a livello europeo da FEFAC – Federazione Europea dei Produttori di Mangimi) di predisporre la “seconda versione del Catalogo delle materie prime”. Tale documento, al quale hanno lavorato 39 Associazioni europee, è stato presentato al Comitato permanente a marzo 2010. Attualmente si trova in fase di valutazione e, considerate le tempistiche intrinseche al processo di valutazione, dovrebbe essere pubblicato non prima dell’ autunno 2010 (ottobre-novembre) ed andrà a sostituire la prima versione del Catalogo.

 

REGISTRO delle materie prime per mangimi

Come abbiamo specificato nell’introduzione, il Regolamento CE n. 767/2009 introduce al fianco del Catalogo delle materie prime, un altro strumento di legge denominato “Registro delle materie prime”.

Tale strumento è stato voluto fortemente dal relatore della DG AGRI, Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verdi – Germania), lo stesso che nel 2002 ha sostenuto l’introduzione della formula aperta per l’etichettatura dei mangimi.

La funzione del Registro è quella di elencare tutte quelle materie prime che non sono incluse nel Catalogo. Sarà compito dell’operatore del settore dei mangimi di notificare le materie prime da lui stesso utilizzate che non compaiono nel Catalogo. Da quanto sinora appreso dai servizi della Commissione europea, la notifica dovrebbe essere costituita dal nome dell’operatore e dalla denominazione della materia prima, senza alcun obbligo di specificare il processo produttivo da cui deriva e le relative dichiarazioni obbligatorie.

Allo stato attuale si rimane ancora in attesa di ulteriori indicazioni, da parte della Commissione europea, relativamente ad alcuni aspetti fondamentali che necessitano di ulteriori chiarimenti, come ad esempio: modalità di notifica delle materie prime, possibilità di utilizzare il Registro per eseguire l’aggiornamento del Catalogo e l’eventuale responsabilità dell’operatpore che esegue la notifica.

Come stabilito dal Regolamento CE n. 767/2009, sarà responsabilità degli operatori notificare alle Associazioni di settore europee, le materie prime da inserire nel Registro. Dal 1° settembre 2010, FEFAC metterà a disposizione per la pubblica consultazione un sito internet del Registro in cui verranno inserite tutte le materie prime che verranno notificate dagli operatori.

Purtroppo il 1° settembre 2010 risulta essere una scadenza alquanto pressante, in particolare se consideriamo l’esigenza impellente degli operatori di dover modificare i cartellini dei propri prodotti finiti entro tale data. Essendo a conoscenza di tale problematica, FEFAC sta facendo il possibile per ottenere maggiori informazioni dalla Commissione europea al fine di aver un quadro più chiaro e definitivo.

Allo stato attuale, ancora non risulta chiaro come la Commissione intenderà gestire e a quale scopo utilizzare il Registro delle materie prime che, dal punto di vista di Assalzoo e dell’industria mangimistica europea, non apporta benefici particolari e che oltretutto risulta avere una discutibile utilità dal punto di vista legale, considerato che difficilmente, data la sua sommarietà di informazioni, potrà essere utilizzato per eseguire l’aggiornamento del Catalogo in futuro.

 

Pubblicato: Aprile-Giugno 2010

 

 Foto: Pixabay

 

Michele Fusillo – Assalzoo