Mancano poche settimane all’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo che introduce importanti novità sull’attività operativa dell’Efsa, l’Autorità europea per la Sicurezza alimentare. Il Regolamento Ue 2019/1381 è applicabile, infatti, a partire dal prossimo 27 marzo. Già nei mesi scorsi l’autorità ha avviato una serie di incontri per la formazione e il coinvolgimento dei portatori di interesse. L’obiettivo dell’atto legislativo di Parlamento e Consiglio Ue è aumentare la trasparenza del processo di analisi del rischio nella filiera alimentare ma anche rafforzare l’affidabilità e la governance dell’authority.
Trasparenza e riservatezza
Il regolamento sulla trasparenza è stato elaborato come risposta a un’iniziativa di cittadini di diversi Paesi Ue sui pesticidi, l’iniziativa ‘Stop glifosato’, e anche a seguito della revisione del gennaio 2018 del Regolamento che contiene la legislazione alimentare generale (2002/178). Nasce dunque dall’esigenza di rendere più trasparente l’attività dell’Efsa e di recuperare la fiducia dell’opinione pubblica. Lo riconosce lo stesso legislatore europeo nel regolamento prossimo all’entrata in vigore. Il processo di analisi del rischio di Efsa, formato da tre fasi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio, processo manca di trasparenza ed efficacia, in particolare con riferimento alle procedure di autorizzazione relative alla filiera alimentare.
Le procedure di autorizzazione si basano sul principio dell’onere della prova a carico del richiedente o notificante che deve dimostrare, prima dell’immissione sul mercato, che l’oggetto della sua istanza è sicuro. Pertanto deve presentare studi e test sulla sicurezza del prodotto. Un punto critico rilevato dal legislatore è la preoccupazione manifestata a più riprese che l’authority con sede a Parma basi principalmente la sua valutazione su studi forniti dall’industria. E l’iniziativa sullo stop al glifosato lo ha dimostrato ancora una volta.
Per rendere più trasparente queste fasi – e quindi per recuperare legittimità agli occhi della pubblica opinione, nonché innalzare la fiducia nei confronti dell’Efsa – è emersa l’opportunità di rendere pubblici e facilmente accessibili tutti i dati e tutte le informazioni scientifiche a sostegno delle domande di autorizzazione o approvazione a norma del diritto dell’Unione. Ulteriori strumenti di garanzia devono essere la possibilità di consultazione di terzi, per vedere se sono disponibili altri dati o studi scientifici pertinenti, ma anche poter commissionare studi supplementari in caso di “gravi controversie o risultati contraddittori”
La massima trasparenza – sottolinea il legislatore europeo – non deve però pregiudicare le norme a tutela della proprietà intellettuale o le disposizioni del diritto Ue a tutela degli investimenti effettuati dagli innovatori in relazione alla raccolta delle informazioni e dei dati a sostegno delle loro domande o notifiche.
Comunicazione del rischio a livello Ue e nazionale
Il regolamento introduce anche un Piano generale sulla comunicazione del rischio che la Commissione dovrà adottare in collaborazione con l’Efsa e gli Stati membri. Il piano generale dovrebbe promuovere un quadro integrato di comunicazione per tutti i responsabili della valutazione e gestione del rischio a livello nazionale e dell’Unione europea su tutte le questioni relative alla filiera alimentare.
Nelle intenzioni dell’Ue la comunicazione dovrebbe essere chiara, precisa, completa, coerente, adeguata e tempestiva relativamente ai risultati della valutazione del rischio ma anche riguardo a come l’esito del processo valutativo e altri elementi eventualmente presi in considerazione dall’Efsa concorrano a formare le decisioni in materia.
Tra i soggetti interessati dal nuovo regolamento ci sono diversi portatori di interesse compreso chi vuole commercializzare prodotti alimentari nel mercato unico. Nella fase attuativa l’Efsa ha pubblicato disposizioni dettagliate sul funzionamento pratico delle nuove regole e delle misure contenute nel regolamento. Sono documenti con i quali le parti potranno comprendere meglio le conseguenze dei nuovi processi e dei nuovi strumenti e come comportarsi di conseguenza. Le disposizioni pratiche sono state redatte dopo una consultazione con stakeholders, Commissione Ue e Stati membri. Sono relative alla trasparenza preliminare, alla riservatezza, alla notifica degli studi, alla consulenza precedente alla presentazione dei documenti. L’authority aveva inoltre già pubblicato le disposizioni pratiche sul trattamento delle richieste di accesso ai documenti in suo possesso.
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