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Regolamento europeo sui mangimi medicati, il parere di Assalzoo

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Assalzoo ha accolto molto favorevolmente la presentazione della bozza di Regolamento sui mangimi medicati. Poiché la fase di consultazione effettuata prima della presentazione della bozza è stata effettuata su ampi principi senza avere il minimo riscontro del testo in discussione è inevitabile che vi siano passaggi non solo di difficile comprensione, ma che non sembra possano apportare un plus valore verso un uso responsabile del farmaco veterinario, ma, anzi, rischiano di complicare le condizioni di produzione.
Molti aspetti che hanno in linea di principio una valenza positiva, possono, purtroppo, essere visti anche in una luce negativa.


Aspetti positivi


Regolamento: la forma giuridica del regolamento faciliterà a livello europeo una armonizzazione alquanto difficile provenendo da situazioni molto differenti
Carry-over: l’introduzione per la prima volta della definizione legale di carry-over in un documento legislativo comunitario è di fondamentale importanza, così come la presa d’atto, anche da parte del legislatore, che il carry-over, essendo un fenomeno inevitabile non può essere uguale a zero, ma deve essere ridotto al minimo
Mangimi: viene nuovamente ribadito che il mangime medicato ha uno stato legale di mangime e non di farmaco veterinario
Autorizzazione: il sistema di riconoscimento per poter produrre mangimi medicati non prevede deroghe, equiparando tutti gli operatori che dovranno rispettare i medesimi standard e le medesime regole.
Igiene dei mangimi: l’aver previsto che i requisiti per la produzione dei mangimi medicati debbano essere definiti secondo e ai sensi del Regolamento CE n 183/2005, dimostra una buona coerenza del quadro normativo.


Aspetti da definire:


Carry-over: basare la gestione del carry-over solo ed esclusivamente grazie alla definizione di una soglia di tolleranza indipendentemente dal tipo di mangime in cui la sostanza medicamentosa viene riscontrata, equivale ad azzerare anni di esperienza e di buone pratiche di produzione (vedi ad esempio la gestione delle sequenze di produzione) e rinnegare il principio dell’HACCP: una stessa presenza di sostanza attiva può avere ripercussioni ben diverse se riscontrata in un mangime di primo periodo o in uno destinato al finissaggio o ad una categoria di animali in produzione continua (produzione di latte e uova). Superfluo dire che il valore attualmente proposto è proibitivo.
Prodotti intermedi: una diversa modalità di utilizzo dei prodotti intermedi a livello europeo (in Italia lo usa l’allevatore, in Belgio solo il mangimista) rischia di creare una zona grigia
Innovazione: alcuni aspetti stabiliti per la produzione, a partire dalla definizione legale di mangime medicato, rischiano di divenire uno ostacolo all’innovazione tecnologica a livello di produzione che rappresenta la migliore via per ridurre in modo significativo il fenomeno del carry-over.
Igiene dei mangimi: sebbene pienamente condivisibile il riferimento per quanto i requisiti per la produzione al regolamento sull’igiene dei mangimi, al contempo rischia di lasciare una area di vuoto che deve essere prontamente coperta. Ricordiamo che il regolamento sull’igiene dei mangimi aveva promosso, nello spirito della co-regolamentazione, lo sviluppo di manuali di buona pratica, che tuttavia non sono presi in considerazione in ugual modo dalle diverse autorità europee. Fattispecie che potrebbe rischiare di vanificare gli sforzi di armonizzazione.
Tolleranze: le tolleranze stabilite per il titolo del mangime medicato con antibiotico sembra siano state stabilite solo tenendo conto di fattori emozionali, considerato che viene rinnegata la legge di Horwitz (come se la statistica non valesse di fronte agli antimicrobici). Inoltre al momento si assiste al paradosso che il valore stabilito per la tolleranza tecnica e analitica è inferiore alla sola tolleranza analitica.

 

Foto: Pixabay

Lea Pallaroni – Assalzoo