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Mangimi medicati, si punta all’armonizzazione

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Armonizzare le norme europee dedicate alla fabbricazione, alla vendita e all’utilizzo dei mangimi medicati. Dopo 15 anni di lavoro a livello europeo è approdata nelle aule parlamentari la proposta del regolamento che sostituirà il precedente riferimento normativo, la direttiva 90/167/CEE, ormai datato dal punto di vista “anagrafico” e tecnologico. Non è priva di significato la scelta del regolamento come strumento normativo scelto per disciplinare il settore, ma discende dalla volontà di operare una efficace armonizzazione legislativa che la direttiva, precedente alla creazione del mercato interno, non era in grado di ottenere. Lo stesso legislatore europeo individua i punti “deboli” di quella normativa nel “riconoscimento degli stabilimenti o su quali tecniche siano accettabili per la produzione di mangimi medicati” e nel fatto che non “stabilisce se le norme debbano essere incentrate sulle tecnologie o sui risultati”.

Per questo il regolamento contiene dei punti fermi che riguardano le procedure per la fabbricazione, fissando i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 183/2005 con riferimento a procedure basate sul sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP). Ampio spazio viene riservato al riconoscimento da parte delle autorità statali agli stabilimenti autorizzati e prescrive che l’autorizzazione sia subordinata ad un’ispezione in loco, effettuata prima dell’avvio di qualsiasi attività che “abbia dimostrato che i sistemi adottati siano conformi ai requisiti prescritti”. Sono quindi dettate disposizioni relative agli stabilimenti già riconosciuti ai sensi della direttiva 90/167/CEE. Le norme comunitarie riguardano anche lo stoccaggio e il cosiddetto carry-over, che riguarda il trasferimento di tracce di una sostanza attiva in mangimi non destinati ad essere medicati. L’altro pilastro della normativa è contenuto nell’articolo 15 con il quale il legislatore europeo intende riequilibrare le divergenze che riguardano le norme statali relative alla prescrizione veterinaria, alla miscelazione presso l’azienda di utilizzo, alle indicazioni minime della prescrizione. Si prevede inoltre che i mangimi medicati non siano utilizzati per più di un trattamento, nell’ambito della medesima prescrizione, per animali destinati alla produzione di alimenti e ancora che non vengano superati i quantitativi indicati nella prescrizione.

La risposta europea rappresenta anche la presa di consapevolezza di un mercato sempre più integrato e maggiormente esposto alle pratiche di alcuni operatori, tra i quali quelli di Paesi di recente ingresso nell’Unione, i cui modi di produzione non risultano in linea con gli standard di sicurezza. Si tratta, in definitiva, di un riconoscimento impliciti agli sforzi che le associazioni dei produttori europei di mangimi hanno profuso in questi anni nel campo della sicurezza alimentare, spesso con un impegno ben al di sopra delle richieste del legislatore. A confermarlo la soddisfazione con cui la FEFAC, la Federazione europea delle imprese mangimistiche, ha accolto l’impianto della normativa, costruita anche “sull’esperienza dei produttori acquisita con l’attuazione di sistemi di gestione dei rischi HACCP”.

 

Foto: Pixabay

Nadia Comerci