Le fonti rinnovabili rappresentano un’opportunità interessante per le aziende che intendono investire nella produzione di energia, che tuttavia devono valutare con attenzione questa possibilità alla luce dei recenti tagli agli incentivi introdotti dal Governo che hanno generato incertezze, soprattutto per la finanziabilità di grandi impianti a terra.
In ogni caso la riforma introdotta dal quarto conto energia pone in evidenza un favore per impianti fotovoltaici di piccole e medie dimensioni (fino ad 1 MW di potenza, pari a circa 2-3 ettari di superficie radiante) collocate possibilmente sui tetti o integrati architettonicamente.
I benefici potenziali riguardano principalmente una possibile riduzione del costo delle bollette elettriche, specie per le aziende che hanno un consumo di energia notevole e che, come vedremo con la possibilità del c.d. scambio sul posto, può offrire delle opportunità interessanti.
Il conto energia prevede poi anche un’altra possibilità al proprietario di un tetto industriale, che non deve necessariamente diventare imprenditore elettrico, ma che più semplicemente può ricevere un canone per la concessione del diritto di superficie sulla copertura, potendo peraltro negoziare, a fronte della concessione del diritto di superficie, l’obbligo da parte del concessionario di provvedere al rifacimento del tetto, all’adozione di migliorie infrastrutturali e persino alla costosa rimozione di eventuali pannelli in amianto; e ciò a costo tendenzialmente nullo per il concedente.
Il meccanismo degli incentivi è parametrato alla quantità di energia che l’impianto (ovviamente regolarmente autorizzato ed allacciato), immette nella rete elettrica. Tale incentivo si aggiunge al prezzo dell’energia prodotta e venduta anche presso la borsa elettrica. L’energia elettrica da fonte rinnovabile beneficia di un diritto di priorità di accesso e vettoramento alla rete; a parità di condizioni, il gestore della rete dovrà preferire sempre l’immissione in rete di energia da fonte rinnovabile rispetto all’energia prodotta da altre fonti. La durata degli incentivi è di 20 anni.
Il c.d. conto energia ha consentito di realizzare impianti avendo accesso in maniera rilevante al credito bancario, visto la natura semi-pubblica dell’acquirente (il “GSE”) ed il livello degli incentivi.
Di regola un soggetto (ad esempio un fondo d’investimento, ma anche un soggetto non finanziario dotato di adeguate risorse economiche e dunque anche un impresa titolare di una copertura, se decide di effettuare un investimento nel settore elettrico) con un investimento del 20% dei costi complessivi dell’impianto (sui costi si rinvia ad alcune tabelle che riguardano un piano finanziario per un impianto da 20 Kw), si fa originariamente carico di acquisire le autorizzazioni per la realizzazione dell’impianto, nonché di stringere accordi con la società di costruzione (il “General Contractor”) per la realizzazione chiavi in mano della centrale fotovoltaica. Nel nostro progetto tutti i rapporti tra fondo, investitore e General Contractor sono già regolati ex ante.
Lo stesso fondo procede al reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell’impianto presso le istituzioni bancarie. Solitamente si utilizza il leasing ovvero il project finance; strumento finanziario, quest’ultimo, più complesso ma più agevole qualora si intenda in una fase successiva alla costruzione, rinegoziare il debito con le banche, beneficiando di eventuali più convenienti condizioni di mercato, ovvero di costi più bassi di rifinanziamento (ad esempio, post costruzione).
Di regola si costituisce una società di scopo per ciascun progetto, società che poi sarà titolare delle autorizzazioni, dei rapporti contrattuali con il General Contractor e che sarà debitrice nei confronti delle banche che hanno finanziato il progetto. Nell’ambito dei rapporti contrattuali si prevedono delle garanzie a favore delle banche tendenzialmente limitate al capitale delle società di scopo, e che indirettamente coinvolgono anche il General Contractor relativamente alla performance dell’impianto.
Come anticipato, un altro profilo da considerare da un punto di vista finanziario, se un’impresa titolare di una copertura esterna voglia assumere il ruolo di investitore, è il c.d. scambio sul posto. In tale ipotesi, infatti, se un produttore di energia è anche consumatore ed utilizza da se l’energia prodotta, è possibile ottenere una valorizzazione maggiore (rispetto al prezzo di mercato) dell’energia prodotta ed auto-consumata, con la conseguenza che tale scambio sul posto potrà comportare significativi risparmi sul costo delle utenze elettriche.
Se, peraltro, la costruzione di un impianto fotovoltaico si dovesse inserire nell’ambito di lavori di più ampio respiro quali il rifacimento dei tetti ovvero lo smaltimento di coperture in amianto, i costi di apertura e gestione del cantiere, così come di opere infrastrutturali comuni ai due progetti, saranno percentualmente più bassi in quanto dedicati congiuntamente sia alla realizzazione dei lavori di rifacimento-smaltimento, sia alla realizzazione dell’impianto.
In tale contesto, stiamo partendo dal presupposto che l’azienda si faccia, in tutto od in parte, promotore dei progetti, facendosi carico del capitale iniziale necessario per l’avvio di questi ultimi (circa il 20% del costo di realizzazione dell’impianto), potendo quest’ultima ampiamente beneficiare degli utili realizzati dall’impianto, al netto del costo del finanziamento (e potendo vendere l’impianto a terzi, una volta allacciato, beneficiando di interessanti opportunità di guadagno).
Altra ipotesi è quella nella quale la ditta ceda semplicemente il diritto di superficie sulla copertura e, nell’ambito degli accordi con il Promotore, richieda come contropartita per la disponibilità delle aree a favore di quest’ultimo, un canone ovvero anche la realizzazione a titolo gratuito di opere infrastrutturali accessorie all’impianto fotovoltaico; ad esempio, potrebbe chiedere, opere di ristrutturazione (da notare ad esempio che per lo smaltimento di eventuale amianto è prevista anche una maggiorazione degli incentivi), di riportare a norma la copertura o persino di realizzare altre opere infrastrutturali, ciò evidentemente nei limiti del valore del canone previsto, nel contesto della prassi di mercato, per la disponibilità della copertura.
Non entrando in questa sede nei dettagli relativi alla sostenibilità finanziaria del progetto, non va, quindi, trascurato di valutare anche la possibilità di realizzare a costi più bassi degli standard di mercato, tutta una serie di lavori comunque connessi alla realizzazione di impianti fotovoltaici su tetto.
In termini finanziari, un progetto fotovoltaico rende su base ventennale tra il 7% e il 9%; tramite un finanziamento con un rapporto debito/equity del 80% : 20%. In tale ipotesi, il rendimento per l’investitore (l’azienda che investe e/o il fondo di investimento) è stimabile tra il 12% ed il 16%. Vanno, inoltre, considerati: la variabilità geografica dei rendimenti associata al maggior irraggiamento da Nord a Sud (con differenze anche del 20% di produttività energetica).
Nelle tabelle che seguono si riportano dei prospetti indicativi per un impianto da 20 kw, tenendo conto dell’ubicazione al Nord al Centro o al Sud dell’Italia.
Luglio – Agosto 2011.
Foto: Pixabay
Giulio Gavino Usai (Assalzoo) e Di Luciano Vasques (Studio Legale Agnoli Giuggioli)