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Diossine: la trilogia

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Nel mese di marzo sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 3 Regolamenti relativi alla diossina. Provvedimenti che stabiliscono nuove disposizioni per gli operatori del settore, modificano i limiti stabiliti nei mangimi ed inseriscono tra i metodi ufficiali un metodo di screening (v. box).

Il regolamento di più ampia portata per i mangimisti, ma non solo, visto che sono coinvolti anche e soprattutto altri operatori del settore dei mangimi, è il Regolamento CE n. 225/2012 che modifica il regolamento sull’igiene dei mangimi.

Un provvedimento proposto a seguito della  ben nota crisi diossina verificatasi a cavallo del 2010 e 2011 in Germania; un provvedimento fortemente voluto dal Ministero tedesco che, soprattutto a tutela della proprio posizione, ha immediatamente sviluppato un piano di azione su 10 punti attuato a livello nazionale, con la ferma intenzione di sostenerlo anche a livello europeo. Ed è così che dopo una lunga e travagliata discussione in seno al Comitato Permanente, segnale di quanto il provvedimento non fosse condiviso dalle autorità degli altri Stati Membri, l’ultima versione del Regolamento, decisamente mitigata nei contenuti rispetto alla prima, è riuscita ad addolcire i più decisi oppositori.

 

Le novità introdotte dal Regolamento europeo
Il Regolamento CE n 225/2012, che entrerà in applicazione il 16 settembre 2012, identifica come “sorvegliati speciali” i grassi, gli oli ed i prodotti da essi derivati, prevedendo una serie di disposizioni a carico degli operatori che li utilizzano.
 

Riconoscimento
Alcune attività strettamente correlate con la produzione di grasi e oli e prodotti derivate vendono riclassificate come attività da considerarsi a rischio, pertanto il regolamento prevede che siano oggetto di riconoscimento ai sensi del Regolamento sull’igiene dei mangimi (art. 10, 3 Reg. 183/2005).

In particolare, il riconoscimento, che rappresenta una vera e propria autorizzazione sanitaria, viene esteso agli operatori che svolgono 4 tipologie di attività:

–        Trasformazione di oli vegetali greggi (eccetto gli operatori che ricadono nel campo di applicazione del Reg. CE n. 852/2004);

–        Trattamento oleochimico di acidi grassi;

–        Produzione di biodiesel;

–        Miscelazione di grassi.

 

Segregazione
Viene istituito l’obbligo per gli operatori che effettuano la miscelazione dei grassi di tenere i prodotti destinati all’alimentazione degli animali fisicamente separati da quelli destinati a scopi diversi. Tale disposizione appare fin troppo edulcorata rispetto alla versione iniziale in cui si prevedeva che i grassi e oli ad uso tecnico venissero prodotti in stabilimenti separati.

Considerato che nel caso della crisi tedesca un grasso ad uso tecnico è stato utilizzato, volontariamente o involontariamente saranno le indagini in corso a stabilirlo, per la produzione di una miscela di grassi destinata all’alimentazione animale, è evidente che tale disposizione sia stata introdotta per evitare che vi siano commistioni tra prodotti per la mangimistica e prodotti per altri utilizzi.

 
In tal senso va anche l’obbligo, per quanto riguarda le strutture di trasporto e stoccaggio, di utilizzare contenitori per i prodotti destinati all’alimentazione degli animali in via esclusiva, eccezion fatta per i prodotti che soddisfano requisiti igienico-sanitari più ristretti rispetto a quelli del settore mangimistico (es. prodotti ad uso umano). Purtroppo anche tale disposizione perde leggermente significato considerato che, qualora non sia possibile effettuare la completa separazione di destinazione d’uso, si concede la possibilità di pulire in modo efficiente i contenitori (!).

 
Etichettatura della destinazione d’uso
L’etichettatura dei prodotti deve riportare chiaramente la destinazione d’utilizzo in modo che sia chiaro all’utilizzatore se un prodotto è destinato all’alimentazione degli animali o ad altri scopi. Un concetto che pare più che logico, per non dire scontato, ma che non trovando un esplicito riscontro nella norma poteva essere messo in discussione. Finalmente, grazie a questo comma, è inequivocabile che non è in alcun modo possibile modificare la destinazione d’uso di un prodotto per effettuarne un “up-grade”” passando così da un prodotto classificato per un uso tecnico o industriale ad un uso mangimistico.

 
Monitoraggio rafforzato
Su tutti gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato oli, grassi e prodotti derivati, ricade un obbligo generale di effettuare le analisi per le diossine, analisi che devono essere effettuate nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n.159/2009 che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi. Si tratta di un obbligo nuovo in quanto generalmente l’operatore era lasciato di scegliere quale metodica utilizzare per effettuare il proprio controllo qualità.


Sono obbligati al piano di monitoraggio rafforzato i seguenti operatori:
–        i trasformatori di oli vegetali greggi;

–        i produttori di grassi animali;

–        gli operatori del settore dell’olio di pesce;

–        l’industria oleochimica e del biodiesel;

–        gli stabilimenti di miscelazione di acidi grassi;

–        i produttori di mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti.

 

Per i suddetti operatori il Regolamento stesso individua i prodotti da analizzare, le frequenze e la dimensione massima dei lotti. Per quanto concerne le frequenze di analisi sono stati adottati due diversi approcci: il primo prevede l’obbligo di analizzare il 100% dei lotti, il secondo di analizzare un campione rappresentativo per un determinato quantitativo di prodotto.

 
Ad alleggerire l’impatto economico del piano rafforzato sono stati chiariti alcuni concetti fondamentali, quali:

–          prodotti già analizzati: se in una fase precedente della filiera il prodotto è già stato analizzato o sono già stati analizzati tutti i componenti di una partita, allora non è necessario prevedere una ulteriore analisi. Questa diposizione prevede che vi sia una completa trasparenza e collaborazione a livello della filiera con un più che corretto passaggio della documentazione relativa a ciascun ingrediente;

–          merce accompagnata dal certificato analitico: per tutti i prodotti per cui è necessaria l’analisi del 100% delle partite da parte dell’industria oleochimica, dei miscelatori dei grassi e dei produttori di mangimi composti, è previsto l’obbligo che tali prodotti siano accompagnati dalla evidenza che sono stati analizzati. Questa disposizione è oggetto di molteplici e svariate interpretazioni a livello europeo, la più sensata a tutela dell’intera filiera è che le consegne di tali prodotti avvengano solo se la merce è scortata dal relativo certificato analitico. Se da un lato vi è la certezza dell’obbligo di fornire una evidenza, dall’altro non può sfuggire che tale obbligo si applica anche a prodotti e a operatori che non sono inclusi nel piano di monitoraggio rafforzato, quindi è più che plausibile ipotizzare che gli operatori incontreranno una certa resistenza da parte di alcuni fornitori. Un esempio su tutti la fornitura di oli recuperati dall’industria alimentare consegnata direttamente da un operatore del settore alimentare (fattispecie fortunatamente rara). In tal caso alla luce delle quasi insormontabili difficoltà che ancora incontriamo a far comprendere agli operatori del settore alimentare che, nel momento in cui forniscono un prodotto al settore mangimistico, hanno l’obbligo di registrarsi ai sensi del Reg. CE. n. 183/2005, pare inevitabile che vi saranno difficoltà a chiarire che, indipendentemente dal fatto che non sono citati direttamente nel piano rafforzato, hanno comunque l’obbligo di analizzare il prodotto;

–          processi che non “creano” diossina: l’obbligo di effettuare le analisi sul prodotto finito decade, qualora sia possibile dimostrare da un lato che tutti i prodotti oggetto di attenzione del regolamento siano stati analizzati e dall’altro che il processo produttivo o di trasformazione non possa essere a sua volta fonte di contaminazione di diossina.

 

Riassumendo per il produttore di mangimi composti sussistono questi due obblighi:
–          in entrata: obbligo di analisi di 100% delle partite in entrata di oli di cocco greggi, di prodotti derivati dagli vegetali (quindi vengono di fatto esclusi gli oli stessi e per regolamento il glicerolo, la lecitina e le gomme), in pratica gli acidi grassi e le oleine, gli oli recuperati dalle industrie alimentari e tutte le miscele di grassi. Questo obbligo nella sostanza viene superato in quanto tutti questi prodotti devono essere scortati dalla prova che sono stati analizzati

–          in uscita: l’obbligo di analizzare l’1% delle partite che contengono i prodotti identificati a rischio di cui sopra, decade dal momento in cui tutti questi prodotti in entrata sono analizzati (obbligo assolto dimostrando che sono stati analizzati in una fase precedente) e che la produzione di mangimi composti non ha fasi a rischio di produzione diossina.

In breve riassumendo gli obblighi del produttore di mangimi composti si limitano ad una minuziosa raccolta della documentazione comprovante l’effettuata analisi dei prodotti in entrata.

 

Analisi secondo il piano HACCP
Come anticipato il regolamento prevede un piano di monitoraggio rafforzato a cui si affianca il piano di analisi sviluppato dalle singole aziende sulla base dei principi generali dell’HACCP. A tal proposito sulla base dei fari contatti avuti con le autorità ho personalmente percepito la convinzione che anche il piano HACCP dovrà prevedere un aumento del numero di campioni effettuati per la ricerca della diossina.

Percezione generale che tuttavia è in contrasto con quelli che sono i principi dell’HACCP, infatti, dal momento che con l’obbligo del piano rafforzato un maggior numero di analisi viene effettuato lungo la filiera e che nel caso dei produttori di mangimi composti, la maggior parte dei prodotti a rischio sarà o accompagnata dal certificato analitico o comunque già stata analizzata a monte ( e quindi se non conforme non dovrebbe essere commercializzata), di fatto si riduce in una riduzione del rischio legato alla diossina con una conseguente diminuzione dei controlli effettuati nell’ambito di un normale piano HACCP.

 

Comunicazione dei risultati di analisi

Fortemente criticato dagli operatori, l’obbligo previsto dal legislatore di imporre al laboratorio di analisi, a dispetto della tutela della privacy, di informare, in caso di campioni non conformi, le autorità. Tale obbligo sussiste anche qualora ci si avvalga di un laboratorio di analisi comunitario, nel qual caso sarà tenuto ad informare le proprie autorità, situazione per cui, sebbene non ancora chiarito, permane il dubbio che essendo coinvolte due autorità comunitarie, indipendentemente dal fatto che il mangime sia stato commercializzato solo a livello nazionale, possa comunque scattare l’attivazione del sistema di allerta rapido. Presa in considerazione anche la possibilità che un operatore scelga di far effettuare l’analisi in un Paese Extracomunitario, in tal caso l’operatore ha l’obbligo di informare di tale scelta la propria autorità competente.

 
La posizione di FEFAC
A livello europeo la Federazione Europea dei produttori di mangimi composti (FEFAC), ha svolto una azione fondamentale a supporto di un approccio di buon senso che focalizzasse la propria attenzione sui prodotti a rischio, prima del loro utilizzo nei mangimi, spostando l’attenzione sugli operatori più a monte e prevedendo  trasparenza lungo la filiera con il passaggio delle informazioni, evitando un inutile duplicazione dei costi analitici.

In tale contesto FEFAC raccomanda a tutti i produttori di mangimi composti di prevedere, anche su base contrattuale privatistica, che i fornitori garantiscano il passaggio dele informazioni relative alle analisi svolte.

 

Considerazioni

A dispetto di quanto enunciato in occasione di un Seminario Assalzoo dall’ex capo dell’unità Nutrizione Animale di DG-SANCO: “Non adottare mai un provvedimento legislativo sull’onda emotiva di una crisi”, non vi è dubbio che  il Regolamento UE n. 225/2012 sia stato pensato in risposta alla crisi diossina verificatasi in Germania e sia stato fortemente sostenuto, soprattutto politicamente dalla Germania stessa. Pressione politica che risulta ancor più evidente se si valuta che l’attuale provvedimento considera come prodotti e attività a rischio solo quelli coinvolti nella crisi tedesca, dimenticando completamente tutte le discussioni fatte a livello europeo dopo la precedente crisi della diossina irlandese.

Anche le modalità con cui sono state apportate le modifiche sono le più veloci,ma non garantiscono una coerenza normativa: infatti la Commissione ha preferito introdurre i nuovi obblighi tramite una modifica degli allegati del Regolamento, invece che seguire la più corretta, ma lunga via della modifica dell’articolato. Indubbio infatti che per mantenere la coerenza del provvedimento alcune disposizioni avrebbero dovuto modificare l’articolato e non gli allegati, si pensi ad esempio all’introduzione di nuove definizioni per le quali sarebbe stato coerente modificare l’articolo 3 “definizioni”, nonché all’obbligo del riconoscimento per alcune nuove tipologie di operatori che viene introdotto nell’allegato II, piuttosto che nell’articolo 10 “Riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi” che individua esplicitamente gli operatori soggetti al riconoscimento.

Il Piano di monitoraggio inizialmente proposto avrebbe avuto, per il solo comparto dei produttori di mangimi composti, un impatto economico a livello europeo di alcune decine di milioni di euro. Valori assolutamente preoccupanti considerata la situazione economica generale.
 
In tal senso è risultata fondamentale nel ridurre l’impatto sui mangimisti, ma anche sugli altri operatori che utilizzando i grassi e gli oli lungo la filiera, la decisa azione di FEFAC, per promuovere un approccio piramidale della problematica. E’ evidente che se le analisi vengono effettuate obbligatoriamente sui prodotti a rischio, prima che vengano utilizzati nei mangimi istituendo il concetto del “positive release” è possibile riscontrare una eventuale contaminazione nelle prime fasi della filiera limitando notevolmente il numero di analisi da effettuare e l’eventuale quantitativo di prodotto da ritirare in caso di non conformità.

In conclusione si tratta di un provvedimento molto articolato, che impone importanti sforzi economici agli operatori del settore del settore mangimistico, con l’obiettivo primario di una maggiore tutela del cittadino europeo; peccato che, se si riverificasse la situazione tedesca, fatta salva la regola sull’etichettatura che potrebbe riuscire ad evitare un utilizzo accidentale di un prodotto non destinato alla filiera mangimistica, gli eventi si susseguirebbero esattamente nello stesso modo.

Tabella: limiti massimi per le diossine, la somma di diossine ed i PCB-DL e di PCB (Reg. 277/2012)

Prodotti destinati

all’alimentazione degli animali

Contenuto massimo in  mangime con

un tasso di umidità del 12%

 

Diossine

ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt)

Somma diossine +

PCB diossina-simili

ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (ppt)

 

PCB

µg/kg (ppb)

Materie prime per mangimi di origine vegetale, ad eccezione di:

 

– Oli vegetali e loro sottoprodotti

 

Materie prime per mangimi di origine minerale

 

Materi prime per mangimi di origine animale:

 

– grassi animali, compresi i grassi del latte e delle uova

 

– altri prodotti di animali terrestri, compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti

 

– olio di pesce

 

– pesce, altri animali acquatici e loro prodotti, ad eccezione dell’olio di pesce e delle proteine di pesce idrolizzate contenenti oltre il 20 % di grasso

 

– proteine di pesce e contenenti oltre il 20 % di grasso

 

Additivi per mangimi: argilla caolinitica, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria, appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti

 

Additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi

 

Premiscele

 

Mangimi composti, ad eccezione di:

 

– mangimi composti per animali da  compagnia e pesci

 

– mangimi composti per animali da pelliccia

0,75

 

 

0,75

 

0,75

 

 

 

1,50

 

 

0,75

 

 

 

5,0

 

1,25

 

 

 

 

1,75

 

 

0,75

 

 

 

 

 

1,0

 

 

1,0

 

0,75

 

1,75

 

 

1,25

 

 

1,5

 

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2,0

 

 

1,25

 

 

 

20,0

 

4,0

 

 

 

 

9,0

 

 

1,5

 

 

 

 

 

1,5

 

 

1,5

 

1,5

 

5,5

 

 

10

 

 

10

 

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10

 

 

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175

 

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40

 

 

 

 

 

Lea Pallaroni