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Ecco le nuove Regole del gioco! Pubblicato il Regolamento sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi

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Con l’approvazione al Consiglio dei Ministri del 22 giugno 2009, cui ha fatto seguito la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L XX del xx settembre 2009 si è concluso l’iter legislativo del “Regolamento sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi” un titolo lineare che rispecchiava perfettamente l’ingente impresa di semplificazione operata dalla Commissione nell’ambito della legislazione mangimistica.

Oggetto corto e semplice che, nella sua versione finale, è stato stravolto dai Servizi legali ed ora il titolo definitivo è: “Regolamento sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) 1831/2003 e che abroga le direttive 79/3737/CEE, 80/511/CEE 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE 96/25/CE e la decisione 204/217/CE”.

Che la complicazione del titolo possa costituire un presagio?

Sì perché dall’ossessiva rilettura del testo stanno emergendo nell’ambito dei gruppi di lavoro in sede FEFAC, diverse problematiche e dubbi interpretativi che non è stato possibile dirimere prima della pubblicazione considerato il calendario serrato e la consapevolezza delle Associazioni di categoria di aver tralasciato qualche punto di secondaria importanza per presidiare e tutelare argomenti di interesse primario quali, ad esempio, l’eliminazione della formula aperta ed il mantenimento del carattere non esaustivo del catalogo delle materie prime.

Le novità sono molte, pertanto, non risulta possibile una trattazione esaustiva nell’ambito del presente articolo, tuttavia la materia ci accompagnerà sino, se non oltre, l’applicazione nel 2010, quindi, per ora risulta importante sottolineare le principali novità.

 

Campo di applicazione

Il regolamento stabilisce le norme di commercializzazione e di utilizzo di tutte le tipologie di mangime (materie prime e mangimi composti) per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti.

Le responsabilità stabilite dai Regolamenti CE nn. 178/2002 e 183/2005 vengono ribadite ed imposte agli operatori del settore dei mangimi siano essi per animali da reddito che da compagnia, senza esclusione di alcuna categoria (es. animali da pelliccia e da circo).

 

Commercializzazione

Con 17 articoli e 6 allegati relativi all’etichettatura il Regolamento ridefinisce le regole in materia, riprendendo parte della precedente impostazione prevista dalla Direttiva 79/373/CEE (a livello nazionale allegato 3 e 4 del D. Lgs. 360/99). Tra le novità più importanti:

 

Etichetta vs. Etichettatura: sono riportate due definizioni: “Etichetta” indica il cartellino propriamente detto che segue il prodotto, mentre ”Etichettatura” identifica le indicazioni e le immagini fornite all’acquirente con qualsiasi mezzo, ossia imballaggi, fascette, documenti commerciali, internet, etc. Attenzione quindi perchè anche le brochure pubblicitarie ed i siti internet devono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento.

 

Composizione: le materie prime devono essere riportate, utilizzando il nome specifico, in ordine decrescente di inclusione ponderale calcolata sul tenore di umidità del mangime composto. La normalizzazione di tutte le materie prime rispetto al tenore di umidità apporta una modifica, introdotta dal Consiglio e non desiderata né dalla Commissione, né dalle Associazioni mangimistiche europee (FEFAC e FEDIAF), che potrà comportare in taluni casi il completo stravolgimento dell’etichetta di un mangime rispetto alla norma attualmente in applicazione. L’argomento resta da approfondire.

L’uso delle categorie è consentito solo ed esclusivamente per gli alimenti per animali non destinati alla produzione alimentare, ad eccezione degli animali da pelliccia.

 

Percentuale e quantità: l’indicazione della percentuale può essere riportata su base volontaria. Tuttavia qualora venga evidenziata la presenza di una materia prima o di un additivo tramite parole, immagini o grafici è obbligatorio riportare per tali materie prime la percentuale di inclusione e per gli additivi la quantità.

Sicuramente questa disposizione avrà un significativo impatto sul design delle confezioni e sui nomi commerciali dei mangimi.

 

Additivi: novità anche per quanto riguarda la dichiarazione degli additivi. D’ora in poi sarà obbligatorio riportare la quantità, il numero di identificazione ed il gruppo funzionale di tutti gli additivi per i quali è stabilito un tenore massimo di inclusione, per gli additivi zootecnici, per i coccidiostatici e per gli additivi appartenenti al gruppo funzionale urea e suoi derivati ed additivi nutrizionali.

Su richiesta dell’acquirente dovranno, inoltre, essere fornite alcune informazioni relativamente agli additivi per cui non è richiesta l’etichettatura

 

Premiscela vs. mangime complementare: il regolamento, andando a colmare l’esistente vuoto normativo, stabilisce in modo inequivocabile la differenza tra premiscela e mangime complementare.

Un prodotto che contiene un additivo ad un tenore oltre 100 volte superiore rispetto al limite massimo di inclusione definito dal rispettivo Regolamento di autorizzazione è una premiscela. Tale fattore è ridotto a 5 volte nel caso di coccidiostatici ed istomonostatici.

La classificazione individuata permette di inquadrare un prodotto come premiscela o mangime complementare indipendentemente dalle istruzioni per l’uso, che, ammettiamolo (!), talvolta sono talmente complicate da non permettere una agevole distinzione.

Deludendo le aspettative di una parte del settore non sono trattati, per espressa volontà del legislatore, i supplementi nutrizionali. In merito è prevista la possibilità di superare la limitazione relativa al fattore 100 per i prodotti che soddisfano particolari fini nutrizionali. Siffatti mangimi devono essere prodotti in stabilimenti riconosciuti.

 

Allegazioni: commercialmente conosciute come “ claims”; il Regolamento prevede la possibilità di evidenziare nell’etichettatura la presenza o l’assenza di una sostanza, una caratteristica nutrizionale, un processo o una funzione specifica, a patto che la dichiarazione sia oggettivamente verificabile da parte delle autorità e che sia disponibile una documentazione scientifica. Vietato vantare effetti preventivi o curativi nei confronti di una malattia. Le allegazioni, già ampiamente utilizzate nel settore pet-food, potrebbero costituire una innovazione interessante per il settore mangimi per animali da reddito.

 

Mangimi contaminati: sono i mangimi (materie prime, additivi, premiscele o mangimi composti) che contengono tenori di sostanze indesiderabili superiori a quelli previsti per legge (Direttiva 2002/32/CE – D. Lgs. 149/2004). I mangimi con elevate contaminazioni di sostanze indesiderabili possono ancora avere un utilizzo se preventivamente detossificati. Al fine di permettere la circolazione di tali prodotti, che devono essere purificati in stabilimenti appositamente riconosciuti, la Commissione ha introdotto una specifica etichettatura “mangimi contenenti livelli eccessivi di (nome della sostanza). Da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti riconosciuti”.

 

Le novità non mancano e quelle elencate sono solo quelle di maggiore importanza a cui se ne aggiungono tante di importanza minore, ma che di fatto, richiederanno un cambio dell’etichetta. Si consideri ad esempio che i mangimi composti per suini e pollame prevedono l’indicazione obbligatoria sia della lisina che della metionina o che il termine “alimento” può essere utilizzato solo per i mangimi destinati ad animali da compagnia.

A rendere più semplice il passaggio dalle vecchie norme a quelle nuove saranno presto disponibili i Codici Comunitari di Buona Pratica in materia di etichettatura, previsti dal Regolamento stesso ed in fase di sviluppo da parte delle Associazioni di categoria che rappresentano i mangimisti a livello europeo – FEFAC, per i mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti e FEDIAF per il pet-food.

 

Il Catalogo

Il Regolamento prevede la stesura di un Catalogo delle materie prime, come strumento per facilitare lo scambio di informazioni sulle proprietà del prodotto, con carattere non-esaustivo ed uso facoltativo. La prima versione del catalogo si baserà sull’elenco delle materie prime riportate nella parte B della Direttiva 96/25/CE (D. Lgs. 360/99) e dall’allegato della Direttiva 82/471/CEE (Tabella B del Decreto 13 novembre 1985 – chimico industriali). Il Catalogo potrà essere modificato mediante procedura di comitato.

Al catalogo si affiancherà un Registro pubblicato in internet e aggiornato dai rappresentanti dei settori europei. Considerato che chi immette sul mercato una materia prima che non figura nel Catalogo, ha l’obbligo di notificare tale materia prima, nel registro dovranno comparire tutte le materie prime che non si trovano nel Catalogo.

Un sistema che, se per alcuni Stati potrebbe destare qualche preoccupazione, per gli operatori italiani, che hanno serie difficoltà ad utilizzare materie prime innovative (es. glicerolo da produzione di bioenergie), potrebbe costituire uno strumento molto utile.

 

Dichiarazioni della Commissione e lista delle priorità

Al documento approvato dal Parlamento Europeo sono allegate le tre seguenti dichiarazioni della Commissione: 1) revisione dell’allegato IV relativo alle tolleranze al fine di adeguare le stesse allo sviluppo scientifico e tecnico; 2) Etichettatura degli additivi: La Commissione si impegna a esaminare i principi di informazione in materia di etichettatura adottati con il nuovo Regolamento con quanto previsto dal Regolamento CE n. 1831/2003 sugli additivi al fine di garantirne la consistenza; 3) interpretazione di “qualsiasi urgenza relativa alla salute umana e animale e all’ambiente”, tra cui ritiene siano da comprendere le urgenze causate da negligenze, frodi e atti criminosi.

Tra le priorità per la Commissione vi sono oltre alla revisione delle Tolleranze previste nell’allegato IV, l’aggiornamento dell’elenco dei materiali la cui immissione sul mercato è vietata, l’adozione della prima versione del Catalogo delle materie prime, l’adozione di criteri per distinguere le materie prime dagli additivi e chiarire lo stato delle sostanze identificate nella c.d. “zona grigia”, la definizione di un possibile periodo di transizione che renda possibile anticipare l’applicazione delle norme di etichettatura per facilitare il passaggio dalla norma esistente a quella nuova.

Infine chi auspicava che il nuovo Regolamento potesse essere la base normativa per tutelare la professionalità dei mangimisti, abbandoni ogni speranza! Sì perché il Regolamento per tutelare chi lavora responsabilmente dalla concorrenza sleale di chi mangimista di fatto non è, già esiste ed è il Regolamento sull’igiene dei mangimi (Reg. CE n. 183/2005).

 

 

BOX 1

Struttura del Regolamento

29 Considerando

CAPO 1 – Disposizioni introduttive – artt. 1-3

CAPO 2 – Disposizioni generali – artt. 4-6

CAPO 3 – Immissione sul mercato di categorie specifiche di mangimi – artt. 7-10

CAPO 4 – Etichettatura, presentazione ed imballaggio – artt. 11-23

CAPO 5 – Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi e codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura – artt. 24-26

CAPO 6 – Disposizioni generali e finali – artt. 27-33

Allegato I: Disposizioni tecniche

Allegato II – Disposizioni generali di etichettatura

Allegato III – Materiali vietati

Allegato IV – Tolleranze

Allegato IV – Dichiarazioni obbligatorie per materie prime e mangimi

Allegato VI – Additivi in materie prime e mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti

Allegato VII – Additivi in materie prime e mangimi per animali non destina ti alla produzione di alimenti

Allegato VIII – Mangimi non conformi

Allegato IX – Tavola di concordanza

 

BOX 1 versione ridotta

Struttura del Regolamento

29 Considerando

CAPO 1 – Disposizioni introduttive – artt. 1-3

CAPO 2 – Disposizioni generali – artt. 4-6

CAPO 3 – Immissione sul mercato di categorie specifiche di mangimi – artt. 7-10

CAPO 4 – Etichettatura, presentazione ed imballaggio – artt. 11-23

CAPO 5 – Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi e codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura – artt. 24-26

CAPO 6 – Disposizioni generali e finali – artt. 27-33

Allegato da I a IX

 

 

BOX 2

SEMINARIO ASSALZOO

Regolamento sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi”

Martedì 6 ottobre 2009 – 9.30 17.00

Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza

 

Assalzoo presenta il nuovo Regolamento sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi.

Parteciperanno in qualità di relatori: Commissione Europea, Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, FEFAC, Studio legale Andreis e Associati, Studio legale avv. Roberto Bernocchi, Assalzoo.

Per ulteriori informazioni consulta il sito www.assalzoo.it

 

 

 

 

 

Pubblicato: Luglio-Settembre 2009

Lea Pallaroni