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Efsa, linee guida per l’autorizzazione al commercio di “nuovi alimenti” e “alimenti tradizionali”

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L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha pubblicato le linee guida per predisporre le richieste di autorizzazione alla commercializzazione dei “nuovi alimenti” e degli “alimenti tradizionali da Paesi terzi”. Il documento è stato predisposto in seguito all’adozione del nuovo regolamento europeo sui “nuovi alimenti”, che sostituisce quello del 1997 ed entrerà in vigore nel mese di gennaio 2018. In base alla nuova normativa, saranno i gestori del rischio dell’UE – non gli Stati membri – a decidere se autorizzare o meno la commercializzazione dei nuovi alimenti. Potranno, eventualmente, chiedere all’Efsa di condurre una valutazione scientifica dei rischi per confermarne la sicurezza.

L’Efsa evidenzia che l’adesione alle linee guida potrà contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti prima che i gestori del rischio possano autorizzarne l’immissione sul mercato europeo. Ma cosa sono i “nuovi alimenti”? Si tratta dei cibi che i cittadini europei non hanno consumato in misura significativa prima del maggio 1997, compresi quelli derivanti da nuove fonti, come l’olio di krill, quelli ottenuti con nuove tecnologie, come le nanotecnologie, o quelli prodotti utilizzando nuove sostanze, come i fitosteroli (steroli vegetali). Gli “alimenti tradizionali” rappresentano un sottoinsieme dei nuovi alimenti, e sono costituiti dai cibi consumati tradizionalmente nei Paesi extraeuropei. Questo termine comprende, quindi, alimenti a base di piante, microrganismi, funghi, alghe e animali, come semi di chia, frutto del baobab, insetti e castagne d’acqua.

Le linee guida indicano nel dettaglio il tipo di informazioni che i richiedenti devono fornire ai fini della valutazione del rischio. Chiariscono anche come presentare queste informazioni prima che l’Efsa possa valutare la sicurezza dell’alimento nuovo o tradizionale. In particolare, chi vuole fare richiesta di autorizzazione deve presentare tutti i dati che descrivono il prodotto, incluse le caratteristiche compositive, nutrizionali, tossicologiche e allergeniche del nuovo alimento, e le informazioni sul processo produttivo, gli usi proposti e i livelli di utilizzo. L’Efsa tratta gli alimenti tradizionali provenienti dai Paesi extra-UE in un documento orientativo distinto. Im questo caso, il richiedente deve documentare la sicurezza d’impiego dell’alimento tradizionale in almeno un Paese al di fuori dell’Unione Europea, per un periodo di almeno 25 anni. L’Efsa e gli Stati membri valuteranno le prove in parallelo.

 

Foto: © Giuseppe Porzani – Fotolia

redazione