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Etichettatura prodotti lattiero-caseari, i punti chiave del decreto 9 dicembre 2016

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Il decreto 9 dicembre 2016 del Ministero delle Politiche Agricole e del Ministero dello Sviluppo Economico, concernente “l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011”, definisce i criteri dell’indicazione sull’etichetta dell’origine dei prodotti lattiero-caseari e del latte. Di seguito gli elementi chiave contenuti nella normativa:

Ambito di applicazione – la norma fa riferimento ai prodotti lattiero-caseari preimballati. Di conseguenza, sono esclusi dal campo di applicazione i prodotti:
– venduti sfusi;
– imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore;
– preimballati per la vendita diretta;
– non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni;
– i formaggi fusi.

Operatori coinvolti dal decreto – Dato che l’oggetto di applicazione del provvedimento sono i prodotti lattiero caseari preimballati, l’obbligo dell’indicazione di origine del latte ricade sull’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti. Si tratta, nello specifico, dell’operatore “con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione”.
L’obbligo d’indicazione di origine del latte non investe, invece, gli altri operatori del settore alimentare che hanno fornito gli ingredienti utilizzati nella lavorazione del prodotto finale, perché non riguarda i prodotti non destinati al consumatore finale
Inoltre, l’obbligo non trova applicazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari fabbricati all’estero, che costituiscono ingredienti dei prodotti fabbricati in Italia, sia perché non sono destinati al consumatore finale, sia per il principio del “mutuo riconoscimento”, che rende impossibile estendere un obbligo ai produttori residenti al di fuori del territorio nazionale.

Indicazione di provenienza del latte – La dicitura “latte di Paesi UE” o “latte di Paesi non UE”, può essere utilizzata dall’impresa responsabile delle informazioni anche se la singola confezione di latte non contiene non una selezione di latti, ma un solo tipo di latte proveniente, di volta in volta, da un solo Paese UE o da un solo Paese non UE. Questa condizione è valida purché l’approvvigionamento del latte da parte dell’impresa provenga abitualmente da diversi Paesi UE o diversi Paesi non UE.
È previsto che nel caso il latte utilizzato nei prodotti preimballati provenga contestualmente sia da paesi UE, sia da paesi non UE, le due diciture possono essere utilizzate congiuntamente in questo modo: “latte di Paesi UE” e “latte di Paesi non UE”. È possibile riportare la dicitura di sintesi “origine del latte: UE”, oppure “origine del latte: non UE”, solamente nel caso in cui il paese di mungitura e il paese di condizionamento o di trasformazione siano entrambi di provenienza UE o non UE.

Clausola di mutuo riconoscimento – Questa clausola impone l’obbligo d’indicazione di origine solo ed esclusivamente ai prodotti legalmente fabbricati in Italia e destinati al mercato italiano. Non si applica, quindi, ai prodotti destinati ad altri Paesi.

 

Foto: Pixabay

redazione