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Importazioni cereali: controlli rigorosi. Contaminazioni Ogm allo 0,1% dei casi

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Elena Perri del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Sperimentazione e Certificazione delle sementi, illustra l’attività dei soggetti impegnati nei controlli sulle commodities alimentari che entrano in Italia

Quali sono le differenze principali tra semi di mais e soia Ogm e quelli normali?

Ogni seme – Ogm, non-Ogm – è portatore di un patrimonio genetico che, come per ogni organismo vivente, ne determina le caratteristiche e il comportamento in relazione all’ambiente con il quale l’individuo interferisce nel corso della propria vita.
Sino al recente passato il miglioramento genetico inseriva nel patrimonio genetico delle specie coltivate caratteristiche migliorate con metodi tradizionali, quali selezione, incrocio, ibridazione. Nel caso di un Ogm, uno o più caratteri di interesse sono inseriti nel DNA della specie con metodiche di ingegneria genetica. Queste tecnologie rendono possibile il trasferimento di caratteri tra specie sessualmente compatibili o anche incompatibili, comunque in tempi più rapidi di quelli necessari con il breeding tradizionale.
Varietà geneticamente modificate di diverse specie sono state ottenute con diverse finalità, tra le quali massimizzare la produttività delle colture (maggiore resa, minori spese di produzione), rendere il prodotto migliore dal punto di vista della salubrità ma – in tempi più recenti – anche di produrre proteine, enzimi o vaccini (molecular pharming). Per mais e soia, le coltivazioni geneticamente modificate più utilizzate sono quelle ingegnerizzate per resistere agli attacchi di insetti o per essere tolleranti a particolari erbicidi.

Qual è il livello dei controlli in entrata relativamente alle importazioni?

Diverso è il caso di importazione di sementi da Paesi membri dell’Ue e da altri Paesi. Nel primo caso, vige la libera circolazione delle merci, mentre l’importazione di sementi da Paesi non membri dell’Unione europea è possibile a condizione che il Paese produttore offra le stesse garanzie di qualità assicurate dal sistema di certificazione vigente in Ue e che sia stato pertanto riconosciuto equivalente attraverso un’apposita decisione del Consiglio.
A partire dalla campagna di semina del 2004, nel nostro Paese viene applicato quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Agricoltura del 27 novembre 2003. Questo decreto istituisce piani di monitoraggio nazionali mirati innanzitutto a rendere disponibili per gli agricoltori italiani sementi di mais e soia controllate per l’assenza di Ogm. Il provvedimento affida a diverse istituzioni il prelievo dei campioni da destinare all’analisi di laboratorio con la quale verrà verificata l’assenza di Ogm. L’Agenzia delle Dogane si occupa dei controlli presso i punti di entrata terrestri e portuali, in collaborazione con i Servizi Fitosanitari Regionali. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) effettua il campionamento dei lotti di sementi provenienti da Stati dell’Ue e da Paesi terzi giacenti presso centri di stoccaggio e vendita. L’ente a cui appartengo, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Sperimentazione e Certificazione delle sementi (CRA-SCS) è incaricato del campionamento presso le ditte sementiere che lavorano le sementi sul territorio nazionale e svolge analisi di laboratorio su questi campioni e su quelli prelevati da ICQRF.
Il DM 27/11/2003 indica un livello di controllo del 20%. Nella realtà, in tutti gli anni di applicazione la percentuale di lotti inseriti nei piani di monitoraggio rispetto ai quantitativi totali immessi sul mercato nazionale è sempre stata più alta. I dati definitivi dell’ultima campagna, appena conclusa, non sono ancora disponibili, ma a titolo di esempio ricordo che il monitoraggio 2013/14 ha comportato il controllo di 1332 lotti di mais (corrispondenti a quasi 15mila t) e 600 lotti di soia (corrispondenti a oltre 13mila t). Con questi controlli, la percentuale dei lotti positivi in mais è stata dell’1,9% e in soia del 2,2%. Importante è anche sottolineare che la presenza di Ogm rilevata dal laboratorio è di norma molto bassa, nella maggior parte dei casi pari allo 0,1%. Maggiori dettagli sono reperibili nelle relazioni pubblicate annualmente da ICQRF sul sito del ministero.


A proposito del tema della “contaminazione”: quali sono le difficoltà nella gestione delle soglie?

La normativa europea prevede una soglia di etichettatura per mangimi e alimenti. In sintesi, tale normativa prevede un regime diverso per eventi Ogm autorizzati e non autorizzati: mentre questi ultimi non sono tollerati, per quelli autorizzati in Ue le norme prevedono una soglia dello 0,9%, oltre alla quale la presenza di Ogm nel prodotto destinato all’alimentazione umana o animale deve essere dichiarata in etichetta. Per i mangimi, sul territorio dell’Unione viene anche applicato un ulteriore provvedimento legislativo che definisce il concetto di Low Level Presence: la soglia è ridotta allo 0,1% per gli eventi Ogm la cui autorizzazione è scaduta oppure scaduta ed in corso di rinnovo, e per eventi autorizzati a essere commercializzati in un Paese terzo per i quali è stata presentata una domanda di autorizzazione in Europa.
Nel caso delle sementi, a Bruxelles non sono mai state stabilite soglie e alcuni paesi membri hanno adottato proprie iniziative a livello legislativo e operativo (è il caso dell’Italia con il DM 27/11/2003 sopra citato e la sua applicazione). Oggi non esistono pertanto linee guida comuni e ciò può rappresentare effettivamente una difficoltà nella situazione di libero scambio in vigore tra i Paesi dell’UE.

Ogm in Italia: utilizzo sì, coltivazione no. Quali i limiti e i vantaggi di questa dicotomia?

Questa dicotomia discende dalle normative europee in materia di Ogm. Pur non essendo questo il mio specifico campo di interesse, posso dire che il diverso status degli eventi Ogm autorizzati nell’ Ue per finalità diverse rende senz’altro più complesso il sistema delle autorizzazioni stesse e la macchina dei controlli. D’altra parte, le materie prime disponibili sul mercato mondiale sono oggi in gran parte prodotte da Paesi che coltivano Ogm, cosa che rende inevitabile considerare i prodotti in relazione alla disponibilità di materia prima.

Il regolamento 1829/2003 è in revisione. Quali sarebbero le conseguenze per i sistemi di controllo italiani?

Il regolamento 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio si riferisce agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Nel mese di marzo è stata però emanata la Direttiva (Ue) 2015/412 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE. Sulla base di quanto previsto da questa norma e nel rispetto di specifiche condizioni, ogni Stato membro potrà vietare o limitare la coltivazione di un Ogm sul proprio territorio o parte di esso. Questa direttiva si ripercuote anche sul regolamento 1829/2003 in particolare sugli articoli riguardanti la clausola di salvaguardia e le modalità di richiesta di autorizzazione di un Ogm. Le conseguenze che discenderanno dall’applicazione di questa nuova norma potranno essere analizzate solo in futuro.

 

Foto: Pixabay

Vito Miraglia