Con la pubblicazione e l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento CE n. 183/2005 che stabilisce l’igiene dei mangimi” si completa il quadro legislativo in materia di igiene.
Siamo giunti al momento della verità, perché il Regolamento igiene aveva richiesto e richiede all’intera filiera mangimistica un importante cambio di mentalità.
E non ci si vuole riferire all’obbligatorietà dell’implementazione di un sistema basato sui principi dell’HACCP, quanto all’estensione delle disposizioni previste dal Regolamento stesso a tutti gli operatori del settore dei mangimi a partire dai produttori primari, sino alla somministrazione dei mangimi, passando per la produzione stessa.
Un importante cambio di mentalità che sul territorio non è ancora stato appreso appieno. All’inizio perchè molti operatori leggendo, la parola mangime nel titolo del provvedimento, non lo hanno neppure letto, poi perchè al fine di ottemperare quanto prima agli obblighi di registrazione, tale operazione è stata effettuata per alcune categorie senza il coinvolgimento diretto degli operatori, che spesso non sono consapevoli di ricadere nel campo di applicazione del Regolamento.
Sino ad ora la mancanza di uno schema sanzionatorio ha concesso maggior tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni sia agli operatori che alle autorità. Si è trattato di tempo prezioso perché onestamente l’obbligatorietà del piano HACCP per tutti gli operatori secondari, e non solo per i mangimisti propriamente detti, e le altre numerose disposizioni non erano di facile applicazione.
D’altro canto il tempo è servito anche alle autorità che avrebbero dovuto predisporre le liste degli operatori riconosciuti e di quelli registrati. A tutt’oggi non sono ancora state completate le liste nazionali degli operatori registrati, situazione che complica l’adempimento della verifica dei fornitori.
Verifica che per gli operatori registrati, per i quali non viene rilasciato un atto autorizzativi, non può essere basata che sulla diretta richiesta di una evidenza (es. autocertificazione) all’operatore.
Ciò premesso, l’Associazione guarda con interesse ai futuri sviluppi relativamente al controllo delle disposizioni previste, perché il Regolamento sull’igiene dei mangimi costituisce la base giuridica per estendere i controlli lungo tutta la filiera e quindi, anche ad operatori che un tempo non erano oggetto delle attenzioni dei controlli.
Nonostante siano previste sanzioni di entità notevolmente maggiore (circa il 330%) per gli operatori riconosciuti, rispetto a quelli registrati, non sempre chi svolge le operazioni più complesse è per definizione colui che espone la filiera ai rischi maggiori. Si pensi ad esempio da ultimo alla crisi diossina irlandese legata ad un impianto di essiccazione registrato.
Fatti salvi gli obblighi dei mangimisti, si guarda con speranza alla completa applicazione del Regolamento e delle relative sanzioni, augurandosi che possano difendere il nostro mestiere da coloro che si improvvisano mangimisti o meglio che svolgono il nostro lavoro sotto mentite spoglie. Per il futuro del settore è fondamentale la lotta all’abusivismo. Impossibile competere con chi, non essendo parte della filiera, non ha regole da rispettare!
Sebbene la registrazione come prevista dal Regolamento igiene non possa essere considerata una vera e propria autorizzazione, di fatto è da considerarsi come tale, pertanto non possono essere taciute le perplessità dettate dall’analisi delle sanzioni che prevedono per coloro che operano senza la richiesta “autorizzazione” o addirittura operano nonostante la stessa sia stata esplicitamente revocata dalle autorità, una semplice sanzione amministrativa.
Nel quadro globale del settore mangimistico permane il paradosso che produrre senza i requisiti sanitari è considerata una violazione che incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre l’errata dichiarazione di un tenore analitico del cartellino (es. fibra, cenerei, proteine, etc) è attualmente un reato penale!
Pubblicato: Ottobre-Dicembre 2009
Lea Pallaroni