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La commissione europea pone a consultazione linee guida sulla possibilità per produttori agricoli di realizzare accordi di vendita in comune di olio d’oliva, bovini e seminativi

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Il 1° gennaio 2014, a conclusione di un lungo processo di riforma avviato nel 2010, è entrata in vigore la nuova Politica Agricola Comune dell’UE. Una delle novità più rilevanti ha riguardato l’introduzione di norme, che mirano a rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori, consentendo a quest’ultimi di commercializzare in comune olio d’oliva, bovini e seminativi attraverso le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori, in deroga al divieto generale ex art. 101, paragrafo 1, TFUE1.
Con l’obiettivo di dare attuazione a tali disposizioni, la Commissione europea ha messo a punto nelle ultime settimane un progetto di Linee Guida2, sul quale i soggetti interessati potranno esprimere le proprie osservazioni entro il 5 maggio 2015.
Secondo il documento posto a consultazione, l’esenzione dall’applicazione del divieto di cui all’art. 101, paragrafo 1, TFUE è possibile a condizione che:
l’accordo non preveda restrizioni fondamentali della concorrenza (la fissazione dei prezzi, la limitazione della produzione o delle vendite, la ripartizione di mercati o clienti);
l’organizzazione di produttori/associazione di organizzazioni di produttori sia riconosciuta in conformità agli articoli 152, paragrafo 1, e 156 del Regolamento n. 1308;
l’organizzazione di produttori/associazione di organizzazioni di produttori persegua uno o più degli obiettivi di (i) concentrare l’offerta, (ii) immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e (iii) ottimizzare i costi di produzione;
l’integrazione delle attività generi significativi guadagni in termini di efficienza quali, inter alia, la ripartizione dei rischi, la riduzione dei costi, il potenziamento degli investimenti, la raccolta del know-how o il miglioramento della varietà e della qualità di prodotti;
i produttori interessati non siano membri di un’altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome;
i prodotti in questione non siano interessati da un obbligo di distribuzione, derivante dall’affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca all’organizzazione di produttori/associazione di organizzazioni di produttori in questione;
i quantitativi di olio d’oliva, di bovini e di seminativi commercializzati non superino le soglie di 20, 15 e 15 per cento della produzione totale nazionale, rispettivamente.
La Commissione rivedrà la sua proposta alla luce dei contributi ricevuti, con l’obiettivo di adottare la versione definitiva delle Linee Guida entro la fine del 2015.
A testimoniare la delicatezza dell’applicazione del diritto della concorrenza al settore agricolo, e la difficoltà di accertare in concreto se accordi tra produttori agricoli rientrino o no nel divieto di intese restrittive di cui all’art. 101, par. 1, TFUE, basti ricordare la recente decisione della Corte d’appello di Parigi su un cartello realizzato in Francia da undici produttori agricoli di indivia e da sette associazioni di tali produttori, finalizzato a fissare i prezzi minimi di vendita da praticare a grossisti e dettaglianti.
In questo caso, la Corte d’Appello di Parigi ha annullato l’ammenda di circa Euro 4 milioni inflitta dall’autorità della concorrenza francese, sulla base dell’assunto che le parti non avessero ecceduto la facoltà di disciplinare i prezzi, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di Organizzazione Comune del mercato.
A questo punto, per avere una risposta definitiva sulla questione, occorrerà attendere la sentenza della Corte di cassazione francese in quanto l’autorità della concorrenza, con il sostegno della Commissione europea, ha impugnato la decisione della Corte d’Appello.

 


Foto: Pixabay

Luciano Di Via – Avvocato