L’articolo 62 del D.L n.1 del 2012, che prevede il pagamento a 30 giorni per i prodotti agricoli e alimentari deperibili e a 60 giorni per quelli non deperibili, continua a essere pienamente valido. L’ufficio legislativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf) ha confermato “la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari”, così come previsto dalla norma. Lo comunica Assalzoo riportando quanto espresso dal Mipaaf nella Nota 3470 del 2 aprile 2013 “Applicazione articolo 62 decreto-legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 del 2012” in risposta ai dubbi avanzati dal parere dell’ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico.
Nella nota il Mipaaf precisa che l’articolo 62 non è stato in alcun modo messo in discussione dall’entrata in vigore del D. Lgs. 192/2012, ponendo in evidenza in particolare che l’articolo 62 rappresenta una disposizione di carattere “speciale” rispetto alle norme generali. Inoltre proprio il criterio di specialità si pone quale limite all’applicazione del principio della successione delle leggi, pertanto il contenuto di una normativa speciale non è suscettibile di essere abrogato, tacitamente o implicitamente, da una norma generale.
Assalzoo fa, inoltre, notare che dal parere del Mipaaf si deduce che la norma speciale non può neppure esser dichiarata illegittima, in quanto sia la direttiva 2011/7/UE che il decreto di recepimento prevedono la possibilità di mantenere in vigore o adottare norme specifiche purché più favorevoli per il creditore.
Alla luce di questo parere “riteniamo – dichiara Assalzoo – che non sussistano al momento ragioni che giustifichino la non applicazione di quanto previsto dall’articolo 62, anche al fine di evitare le sanzioni previste in caso di violazioni. Resta la sorpresa per questo ennesimo attacco contro una norma il cui scopo principale è di riportare i termini di pagamento delle forniture nel settore agroalimentare italiano su livelli più vicini a quelli praticati negli altri Paesi dell’Unione Europea. Un fattore di competitività importantissimo per le imprese italiane. Si pensi che nel solo settore dei mangimi – ricorda l’associazione delle aziende mangimistiche – prima dell’entrata in vigore dell’articolo 62 i tempi medi di pagamento delle forniture erano di oltre 100 giorni superiori alla media europea”
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