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Nuovo regolamento europeo sulla sanità animale, arriva l’ok di Montecitorio

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Approvato anche in Italia l’articolo 14 della Legge di Delegazione Europea che istituisce il nuovo Regolamento europeo sulla sanità animale e sulle malattie trasmissibili. Il via libera è arrivato da Montecitorio, ma sarà il Ministero della Salute a tradurre in decreti attuativi i principi e i criteri sanciti in Europa. Il Ministero di lungotevere Ripa ha meno di un mese per licenziare i decreti. Il Regolamento sarà direttamente applicabile a tutti gli Stati Membri dal 21 aprile 2021 e la Commissione Europea non concede proroghe.

Non sono passati invece gli ultimi emendamenti all’articolo 14 (Legge di delegazione europea 2020) che detta i princìpi e i criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili (‘Normativa in materia di sanità animale’, cosiddetta Animal Health Law). Camera e Governo si sono detti contrari.

Intanto è il 21 aprile 2021 la data in cui il Regolamento Europeo 2016/ 429 sarà applicabile all’Italia, così come a tutti gli Stati Membri. Senza ulteriori rinvii, nonostante la pandemia, che la Commissione Europea non ha concesso. A meno di un mese, mancano i decreti legislativi che dovranno adeguare l’ordinamento nazionale alle nuove regole europee. I principi e i criteri delegati dal Parlamento al Governo (leggi: Ministero della Salute) arrivano in extremis, nell’ambito di una legge di delegazione europea che ha il compito di rimediare alle numerose infrazioni già a carico dell’Italia per ritardi o errate trasposizioni delle norme UE nell’ordinamento nazionale.

Cosa prevedrà il nuovo Regolamento

A fare la sintesi dei principi e i criteri guida dei decreti ministeriali è l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI). Il Parlamento detta i seguenti principi e criteri per adeguare e coordinare le disposizioni nazionali al Regolamento 2016/429:

L’autorità competente- Il Ministero della salute è l’autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali.

Tutela dei ciprinidi- Prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi; prevedere l’obbligatorietà della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato, al termine dell’attività piscatoria in acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi.

Misure di emergenza- Individuare, previo accordo in sede di Conferenza Stato- Regioni le modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 (insorgenza di focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente) attraverso: 1) la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; 2) la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale.

Piano eradicazione– la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale;

Delega di attività ufficiali– Individuare criteri, regole e condizioni, nonché livello di responsabilità, per delegare, in conformità all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429, specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali;

Tracciabilità degli animali– Adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti

Banche dati- Individuare le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l’Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome.

Veterinario Aziendale– Individuare strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell’ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall’attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali Ricetta Elettronica Veterinaria- Individuare nella REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all’animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa.

Incentivi finanziari- Prevedere misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano;

Formazione– Prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica anche agli operatori nei settori agricolo o dell’acquacoltura che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia.

Semplificazione– Conformare la normativa ai princìpi della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l’attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione;

Sanzioni– Introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

Selvatici ed esotici– Prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto all’importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.

Foto: fonte Pixabay