Gli Stati appartenenti all’Unione Europea potranno decidere di limitare o vietare la coltivazione sul proprio territorio di colture geneticamente modificate anche se l’Unione Europea dispone diversamente. E’ questo, in sintesi, il messaggio che emerge dalla bozza di modifica della direttiva 2001/18/CE di cui hanno discusso nei giorni scorsi i ministri dell’ambiente dei Paesi membri. L’obiettivo della proposta, che arriva in risposta a una diretta richiesta effettuata alla Commissione Europea da 13 stati membri nel giugno 2009, è fornire una base legale che consenta agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione, sul proprio territorio, di organismi geneticamente modificati che siano stati autorizzati o siano in fase di autorizzazione a livello UE. La partita UE-Ogm, che dura ormai da 4 anni, non è però conclusa: all’accordo politico dovrà infatti fare seguito un’adozione formale da parte del Consiglio dell’Unione Europea (in prima lettura), e l’ok definitivo dovrà arrivare (in seconda lettura) dal neo-eletto Parlamento Europeo, all’inizio dell’autunno, che sarà di presidenza italiana.
Il testo su cui è stato raggiunto l’accordo politico comprende in particolare i seguenti elementi:
– durante la fase istruttoria coordinata dall’EFSA (European Food Safety Authority) per l’introdurre sul mercato europeo un prodotto Ogm da parte di una impresa, ogni stato membro può chiedere l’esclusione del proprio territorio dalla fase della “coltivazione” (gli stati membri possono attivare questa stessa procedura anche per le colture Ogm già autorizzate a livello comunitario – come il mais MON810 – entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova direttiva);
– nel caso in cui non fosse raggiungibile alcun accordo, lo stato membro è autorizzato ad assumere un proprio provvedimento di divieto o limitazione della coltivazione potendo addurre diversi motivi: ambientali, socio-economici, ragioni legate all’uso del suolo e all’urbanistica, obiettivi agricoli politici, questioni di politica pubblica. In questo caso è previsto un esame sul contenuto del provvedimento da parte della Commissione Europea che dovrà concludersi nell’arco di 75 giorni, trascorsi i quali lo stato membro potrà comunque procedere unilateralmente (recependo oppure no le osservazioni della Commissione);
– entro quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’uso di questa direttiva e sulla sua efficacia, e sulle valutazioni del rischio ambientale;
– la nuova direttiva non avrà alcun impatto sul processo di valutazione degli Ogm effettuate dall’EFSA ai sensi della direttiva 2001/18 e del regolamento 1829/2003.
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Miriam Cesta