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Rinnovo del CCNL 21 luglio 2007 del settore alimentare

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Il 22 settembre 2009 è stato sottoscritto dalle Associazioni dell’Industria alimentare, coordinate da Federalimentare, e dalle Organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil l’accordo di rinnovo del CCNL 21 luglio 2007, che era scaduto il 31 maggio 2009.
Nella piattaforma, presentata unitariamente dalle tre sigle sindacali, nonostante la CGIL non avesse firmato l’Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009 – con il quale il Governo e le Parti Sociali avevano definito le linee guida per la riforma degli assetti contrattuali – i Sindacati, oltre a tutta una serie di modifiche normative, avevano richiesto per il triennio 1° giugno 2009-31maggio 2012 un aumento medio dei minimi tabellari pari a 173 euro mensili a parametro 137.
Tale richiesta non teneva conto né del Protocollo del luglio 1993, né dell’Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009 secondo i quali gli aumenti salariali da corrispondere nei rinnovi contrattuali non dovevano essere basati sull’inflazione programmata dal Governo, ma sull’indice IPCA, e cioè sull’indice dei prezzi al consumo armonizzato a livello europeo.
Tenuto conto di quanto sopra, il negoziato per il rinnovo del CCNL ha preso avvio il 19 maggio e, dopo un lungo iter che ha visto ben due interruzioni della trattativa, una il 22 luglio e l’altra il 6 agosto (quest’ultima portava alla proclamazione di uno sciopero di otto ore e al blocco degli straordinari), si è concluso il 22 settembre 2009 con la sottoscrizione unitaria dell’accordo.
L’accordo cui si è giunti rappresenta il primo esempio di applicazione del nuovo modello contrattuale introdotto con gli accordi del 22 gennaio 2009 e del 15 aprile 2009, sottoscritti dalle associazioni imprenditoriali e da CISL e UIL.
È un contratto innovativo che, scadendo il 30 settembre 2012, si allunga di fatto di 4 mesi sui 36 tradizionali, consentendo così di scavalcare il periodo estivo, da sempre uno dei più delicati per il settore alimentare.
Quanto ai contenuti di carattere economici l’intesa raggiunta prevede un aumento salariale mensile di € 142 a parametro medio 137 da erogare in 4 tranches alle seguenti scadenze:
€ 45,44 dal 1° ottobre 2009   pari al 32%
€ 42,60 dal  1° aprile 2010    pari al 30%
€ 28,40 del 1° aprile 2011    pari al 20%
€ 25,56 dal  1° giugno 2012   pari al 18%
Inoltre è  stato stabilito che per il periodo di “vacanza contrattuale” intercorsa tra il 1° giugno e il 31 agosto 2009 dovrà essere corrisposta una “una tantum” di € 227,20.
Le Parti hanno convenuto una moratoria di un anno per la ricontrattazione degli accordi aziendali che, pertanto, non potranno aver luogo prima del 30 novembre 2010.
È stata convenuta l’istituzione di un Fondo per l’Assistenza sanitaria integrativa di settore, che comporta una contribuzione a carico aziendale pari a 10 € /mese (per 12 mensilità all’anno), a partire dal 1° gennaio 2011, a favore dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato e dei dipendenti con contratto a tempo determinato, di durata pari o superiore a 9 mesi nell’anno solare. Dal 1° gennaio 2013 il finanziamento del Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2 euro mensili a carico del lavoratore, dietro espressa volontà dello stesso. Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la propria quota al Fondo, lo stesso decade dall’iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell’impresa.
È stato altresì creato un Ente bilaterale di settore che gestirà attività e/o servizi in tema di welfare. Per finanziare tale Ente le imprese, dal 1° gennaio 2011, verseranno due euro al mese per ciascun dipendente.  
È stato incrementato di 2 euro mensili, al parametro 137, il valore del premio – ora denominato elemento di garanzia retributiva, in base al recente Accordo Interconfederale 15 aprile 2009 – da versare ai lavoratori da parte delle aziende che non abbiano mai in passato realizzato la contrattazione del premio per obiettivi.
Sotto il profilo normativo sono previste, tra l’altro:
* norme per la stabilizzazione dei precari, con diritto di precedenza nelle assunzioni con contratti a tempo determinato per gli stagionali e nelle assunzioni a tempo indeterminato per i contratti a tempo determinato;
* impegno ad adottare misure a favore della parità tra donne e uomini sul posto di lavoro, rafforzando il ruolo della donna;
* individuazione dei bisogni formativi, con particolare riferimento ai progetti formativi in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, e concessione di congedi formativi;
* impegno a studiare a livello di comparto produttivo e in accordo con le Associazioni di categoria interessate, modelli di incentivazione salariale legata al raggiungimento di incrementi di produttività, efficienza e redditività. A tale proposito ricordiamo che i Sindacati, fino alle fasi finali del negoziato, hanno cercato di introdurre nel contratto l’obbligo di una contrattazione integrativa a livello territoriale presso tutte quelle aziende che non avevano una contrattazione aziendale.

Pubblicato: Ottobre-Dicembre 2009

Foto: Pixabay

Edgardo Mazzè