Via libera dalle Regioni al decreto attuativo della ricetta veterinaria elettronica. Lo comunica il Ministero della Salute, precisando che nella riunione del 13 dicembre 2018 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole sul testo recante: “Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n.167”.
Adesso l’iter del decreto proseguirà con la firma del Ministro della Salute, Giulia Grillo, la registrazione da parte della Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Come stabilito dalla norma, il decreto entrerà in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta. Il Ministero precisa che, dato l’impatto sanitario e socio-economico del decreto, ha ritenuto opportuno divulgarne anticipatamente il contenuto attraverso la pubblicazione sul portale ministeriale, allo scopo di garantire la massima diffusione e condivisione delle novità contenute nel testo.
Il decreto è costituito da cinque articoli e da un disciplinare tecnico sul funzionamento dei sistemi informativi di appoggio. Dal momento che la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati comprende varie fasi (dalla produzione fino alla consegna), il decreto è rivolto ai seguenti operatori:
– produttori, depositari, grossisti e titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta;
– titolari degli stabilimenti che producono mangimi;
– titolari dell’autorizzazione al commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi;
– medici veterinari iscritti nell’Albo nazionale della Fnovi;
– farmacie e parafarmacie.
La norma si applica a tutti i medicinali veterinari autorizzati a essere immessi sul mercato italiano (dotati di AIC), comprese le premiscele per alimenti medicamentosi, i medicinali ad azione immunologica e i medicinali veterinari omeopatici. In fase di prescrizione elettronica veterinaria e di somministrazione, sono inoltre comprese: le formule magistrali e officinali; i mangimi medicati e prodotti intermedi; medicamenti veterinari ad azione immunizzante che rientrano nei vaccini stabulogeni e negli autovaccini; medicinali veterinari autorizzati in altro Stato membro; medicinali autorizzati per l’uso umano prescritti dal medico veterinario in base agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n.193/2006 (c.d. cascata/uso in deroga). Infine, la tracciabilità si applica solo in fase distributiva (quindi non in fase di prescrizione veterinaria) anche ai medicinali veterinari autorizzati, sul mercato italiano, contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope (DPR 309/1990 – Testo Unico degli Stupefacenti). Ai medicinali veterinari autorizzati a essere immessi in commercio sul mercato italiano contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope non si applica invece la ricetta veterinaria elettronica: per questa tipologia di medicinali viene mantenuta la prescrizione cartacea.
Il decreto prevede il monitoraggio di tutti i medicinali dotati di AIC e di NIN (Numero Identificativo Nazionale). Ciò significa che sono inclusi anche i medicinali ad uso umano e i medicinali a base di sostanze stupefacenti, che saranno tracciati anche se non prescritti con ricetta veterinaria elettronica. Non sono invece compresi nel Sistema i medicinali per uso veterinario oggetto di protocolli sperimentali, le materie prime per la produzione di specialità medicinali e i gas anestetici.
Le farmacie possono utilizzare l’infrastruttura SAC (Sistema di accoglienza centrale del Ministero delle Finanze), già in uso per la ricetta in campo umano e collegata al sistema Tessera Sanitaria, per erogare i farmaci prescritti con la ricetta veterinaria elettronica, secondo le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato al Decreto operativo.
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