Il 30 gennaio Assalzoo è stata audita dalle Commissioni riunite XII Affari Sociali e XIII Agricoltura della Camera dei deputati. Oggetto della discussione è stato l’esame della Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625.
Si tratta di un’iniziativa avanzata dalla Commissione europea lo scorso 5 luglio con il fine di normare adeguatamente tale ambito.
Le Nuove tecniche genomiche – Ngt, che in Italia sono anche denominate Tecniche di evoluzione assistita – Tea, con il genome editing e la cisgenesi consentono, ad esempio, di ottenere piante migliori sotto i profili qualitativi e quantitativi, in grado di resistere ai correnti cambiamenti climatici, ottimizzando al contempo l’impiego di risorse idriche in fase di coltura.
Sebbene queste tecnologie non contemplino l’introduzione di nuovo materiale genetico nell’organismo durante il processo di modifica del Dna, esse ricadono sotto la legislazione degli organismi geneticamente modificati (Direttiva 2001/18/CE) per via di una sentenza emanata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (25 luglio 2018, causa C-528/16).
Diventa quindi necessaria una differenziazione dal contesto degli Ogm.
Il tema ha un forte impatto anche sulla mangimistica, considerata la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di materie prime. Secondo stime Assalzoo su dati 2022, l’Italia importa quasi il 65% di materie prime impiegate per l’alimentazione animale, con picchi del 90% per la farina di girasole e 82% per la farina di soia, mentre mais e grano tenero si attestano a circa il 60%.
Benché le nuove tecniche genomiche consentano di ottenere organismi analoghi a quelli prodotti con metodi convenzionali, nella proposta di regolamento è prevista la suddivisione delle Ngt in due categorie. Per Assalzoo questa classificazione rappresenta un elemento di preoccupazione in quanto potrebbe creare confusione nel consumatore, portandolo a pensare dell’esistenza di differenti prodotti con gradi e rischi diversi, nonché l’annessa possibilità di precluderli al mercato per via della sensibilità del consumatore stesso.
La categoria 1 riguarda gli organismi provenienti da cisgenesi o mutagenesi mirata, eventualmente ricavati anche con una selezione convenzionale oppure in modo naturale, comunque rispettando specifiche caratteristiche che sono indicate dall’allegato I. La categoria 2, invece, coinvolge tutte le piante Ngt che non rientrano in quella precedente e richiedono un processo autorizzativo analogo quello degli Ogm, nonostante la valutazione del rischio venga allineata alle Ngt. Tutte le caratteristiche su quest’ultimo aspetto sono riscontrabili nell’Allegato II della proposta di regolamento.
L’Associazione crede che usufruire su ampia scala di queste innovazioni sia un passo fondamentale da compiere; pertanto auspica che si concluda il prima possibile l’iter legislativo di questo regolamento al fine di fornire gli strumenti necessari agli agricoltori per incrementare la produzione e gli standard qualitativi, permettendo contemporaneamente al settore della ricerca di procedere appieno con i propri studi.
L’occasione dell’audizione è stata anche utile per ribadire il ruolo cruciale svolto dall’industria mangimistica all’interno della filiera agro-zootecnica-alimentare nazionale, quantificabile con un indotto di oltre 130 miliardi di euro – come evidenziato dal primo rapporto sulla Feed Economy – nonché per essere alla base di numerose eccellenze del Made in Italy agroalimentare.
Con le elezioni europee che si terranno in giugno, riuscirà questa proposta di regolamento ad essere approvata entro il termine della XIX Legislatura?
di Mattia Bianchi – Articolo uscito sul primo numero di Mangimi&Alimenti 2024