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Incidenti alimentari, come le affrontano l’Unione europea e l’Efsa

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La tutela della sicurezza di alimenti è mangimi è una materia di cui si occupano non solo i singoli Paesi ma anche le autorità sovranazionali, ovvero l’Unione europea e l’Efsa. La Commissione europea in particolare coordina il sistema di segnalazione, preparazione e risposta, proprio con la cooperazione delle autorità nazionali e l’assistenza dell’Efsa. Sono due le tappe fondamentali del percorso che ha portato alla definizione di questa attività: la creazione del Rasff, il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, nel 1979 e l’istituzione del sistema di sicurezza alimentare di Ue ed Efsa del 2002.   

Il ruolo della Commissione in questa materia è stato definito meglio con il trattato di Lisbona: l’esecutivo dell’Unione europea deve sostenere, coordinare o integrare l’attività dei membri relativamente alla protezione e al miglioramento della salute umana. Un passo decisivo è stato compiuto appunto nel 2002 con l’adozione del regolamento n. 178 che ha definito il sistema di gestione delle crisi in materia di sicurezza di alimenti e mangimi. Nel regolamento si fa riferimento al Rasff e si stabiliscono le procedure per le misure urgenti. Le disposizioni per un piano generale per la gestione delle crisi sono state attuate con una decisione nel 2004 aggiornata con un’altra decisione lo scorso anno.

L’intervento di urgenza in caso di incidenti relativi alla sicurezza alimentare scatta quando questi rispondono ad almeno due tra questi criteri:     

• elevato rischio per la salute pubblica (grave malattia o decesso);     

• incidente di larga scala o è probabile che lo diventi    

• incidente verificato o si presume che si sia verificato dopo un atto terroristico;     

• livello (potenzialmente) elevato di interesse mediatico o di preoccupazione del pubblico (compresi i rischi percepiti);     

• se gruppi vulnerabili della popolazione, come i bambini o gli anziani, sono o rischiano di essere colpiti in modo sproporzionato;     

• origine del problema sconosciuta o difficile da individuare;  

• rischio di ripercussioni sul funzionamento del mercato interno;     

• disaccordo tra Stati membri circa gli interventi;     

• rischio di reputazione istituzionale.

Il sistema di allarme rapido

Il Rasff favorisce la circolazione di informazioni e il rapido intervento in caso di rischio per la salute pubblica derivante dalla filiera alimentare. Ne fanno parte le autorità nazionali degli Stati membri, la Commissione, l’Efsa, l’Esa (l’Autorità di vigilanza Efta), la Norvegia, il Liechtenstein, l’Islanda e la Svizzera. Può ricevere e inviare delle notifiche con celerità e grazie alla sua attività molti rischi legati alla sicurezza alimentare sono stati ridimensionati prima che si potessero trasformare in reali minacce ai consumatori. Nel 2018 sono state 3699 le notifiche relative a rischi per l’alimentazione umana o animale, di cui 1118 allarmanti, secondo l’ultimo rapporto Rasff.

L’Efsa

L’attività dell’Efsa è relativa sia alla preparazione che alla risposta in caso di incidenti o crisi. Sul primo fronte l’Efsa risponde a delle richieste di parere urgente (individuazione delle situazioni di emergenza, definizione dei livelli di risposta, individuazione di fasi da seguire, attori e compiti, ecc.). Le procedure sono soggette a revisione e se necessario aggiornate ogni due anni anche in base alle esercitazioni e alle simulazioni svolte ogni anno.  

Sul fronte della risposta, infine, l’Efsa interviene se gli incidenti o le crisi interessano più Paesi o su richiesta della Commissione europea o di un’autorità nazionale per la sicurezza alimentare. Generalmente la risposta è rapida se il rischio relativo alla sicurezza alimentare ha destato o potrebbe destare timori diffusi in consumatori, agricoltori o altri portatori di interesse diretto nella produzione, nell’approvvigionamento o nell’uso di alimenti, e quando la natura esatta del rischio non è di immediata evidenza oppure l’impatto è potenzialmente ampio. Ancora, quando una questione suscita un notevole interesse, reale o potenziale, dei media o è seria fonte di preoccupazione, reale o potenziale, per il pubblico generale e quando la reputazione dell’Efsa potrebbe essere pregiudicata.

 

Foto: Pixabay

redazione