Sano, sicuro, bilanciato, nutraceutico, monoproteico, olistico, grain free, barf, biologico, senza, con, high, low, rich, naturale, ancestral, ipoallergenico, funzionale, nutrizionale, dietetico, cruelty free, vegan e vegetariano, riduce/migliora/favorisce/aiuta, prebiotico o probiotico, snack e treats, umido e crocchette, zuppe, in formato piccolo e grande, pouch, multipack o monoporzione, e così via… Insomma, ve ne sono di tutti i generi e di tutti i gusti, per le esigenze ed i desideri del proprietario e dell’animale, serviti in packaging sempre più attraenti, pratici, attenti agli sprechi, adatti alla dose nutrizionale giornaliera ed accattivanti per l’acquirente, il compagno di vita del “pet”, l’uomo.
Recentemente, però, una tendenza europea del momento sta dilagando anche in Italia, e riguarda l’apertura di attività di ristorazione per animali da compagnia, locali in cui vengono prodotti e serviti mangimi da consumare in loco o da asporto.
Considerati i requisiti sanitari necessari per queste nuove realtà imprenditoriali, il Ministero della Salute ha ritenuto indispensabile emanare precisazioni in merito affinchè la realizzazione e la somministrazione di questa tipologia di pet food garantiscano comunque sicurezza e tutela della salute animale ed umana, parimenti a quanto già avviene nel settore della produzione industriale di questi prodotti.
In primo luogo, si ricorda che le attività di cessione di prodotti alimentari per la produzione di pet food e gli esercizi di “gastronomia” (trasformazione, lavorazione) ricadono nel campo applicativo della norma sull’igiene dei mangimi (Reg. CE n. 183/2005), motivo per cui è obbligatoria un’autorizzazione degli operatori rilasciata dalle Autorità competenti, indipendentemente dalla natura delle materie prime impiegate.
Inoltre, considerato che la preparazione e la vendita di pet food nelle “gastronomie” prevede operazioni di manipolazione di materie prime, fresche o già trattate, costituite da alcuni sottoprodotti di origine animale di categoria 3 provenienti da imprese alimentari (macellerie, pescherie, supermercati o grossisti), i fornitori alimentari così come gli utilizzatori dovranno essere registrati o riconosciuti a seconda della specifica attività svolta (Reg. CE n. 1069/2009) ed implementare procedure sanitarie di autocontrollo con registrazione delle cessioni ed uso di questi componenti (Reg. UE n. 142/2011).
Per entrambe le tipologie di autorizzazioni (Reg. CE n. 183/2005 e Reg. UE n. 1069/2009), è prevista l’iscrizione della ragione sociale degli operatori autorizzati in elenchi nazionali specifici, consultabili sul sito ufficiale del Ministero della Salute o della Regione di appartenenza.
Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale dalle imprese alimentari alle “gastronomie” può avvenire in veicoli o contenitori adibiti anche ai prodotti destinati al consumo umano, sebbene a determinate condizioni: in tempi diversi ed in imballi adeguati e lavabili (oppure vuoti a perdere), a tenuta stagna, chiudibili ed identificati; possesso di caratteristiche idonee al consumo umano e presenza di un documento commerciale semplificato, che sarà conservato dal titolare dell’attività di gastronomia (Linee guida nazionali applicative del Reg. CE n. 1069/2009). Il Ministero evidenzia che la conservazione dei sottoprodotti di origine animale, il trattamento ed il successivo eventuale confezionamento debbano rispettare requisiti specifici e soddisfare disposizioni e buone prassi operative per minimizzare i rischi di possibili contaminazioni, garantendo la conformità legale microbiologica in ogni fase e fino alla vendita.
I locali di questi innovativi esercizi commerciali devono essere adeguatamente puliti ed idonei all’attività di produzione di pet food e ristorazione, e possedere requisiti igienico-edilizi ed attrezzature adeguate. Indispensabili le superfici, le pareti ed i pavimenti in materiali lavabili, le celle frigorifero separate per le materie prime in attesa di lavorazione e per i prodotti finiti, i piani di lavoro ed i lavelli in numero sufficiente ed adatti per dimensioni, i dispositivi di protezione contro animali nocivi ed infestanti. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue devono avvenire conformemente alla normativa vigente in materia. Sono anche definite le aree per il locale di preparazione del pet food, la dispensa delle materie prime non deperibili, la zona di lavaggio delle attrezzature ed i servizi igienici, luoghi ed armadietti per il personale lavoratore. Viene descritta anche l’area di possibile somministrazione in loco dei mangimi agli animali, dimensionata in base al numero degli utenti (non inferiore ad 1 mq/utente).
Ovviamente le attività di preparazione, somministrazione e vendita attuate in queste realtà commerciali dovranno avvenire in locali esclusivamente dedicati e completamente separati da quelli in cui potrebbe essere svolta medesima attività ma finalizzata agli alimenti per consumo umano.
Infine, non per ordine di importanza, le “gastronomie” di pet food devono rispettare gli obblighi previsti dal quadro normativo sull’immissione in commercio e sull’uso dei mangimi (Reg. CE n. 767/2009). Ai fini della corretta etichettatura è necessario, infatti, fornire informazioni al consumatore e la dovuta tracciabilità alle Autorità di controllo: le dichiarazioni obbligatorie (e facoltative) si dovranno applicare sia agli alimenti confezionati (mediante etichetta) sia agli alimenti sfusi (mediante affissione al punto vendita) e dovranno essere conformi ai princìpi legislativi generali della presentazione, oggettività, verificabilità e comprensibilità delle allegazioni.
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Francesca Russo