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Piscopo (Legacoop): «Dall’articolo 62 cambiamenti importanti, ma serve più informazione»

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Nuove regole per il pagamento dei prodotti agricoli che dovrà essere effettuato entro 60 giorni a decorrere dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, ridotti a 30 per i prodotti deteriorabili. A metterle a punto, l’articolo 62 del “Decreto Cresci Italia” entrato in vigore il 24 ottobre scorso. «I cambiamenti saranno particolarmente importanti nel comparto mangimistico perché interverranno a modificare consuetudini che risultano profondamente distanti rispetto a quanto si è voluto introdurre con questa nuova disposizione di legge»: a parlare delle novità apportate al settore agroalimentare dall’adozione della nuova normativa è Giuseppe Piscopo, Direttore Generale Legacoop Agroalimentare. Secondo il quale la nuova normativa non è però ancora sufficientemente nota tra gli addetti ai lavori: «Il livello di conoscenza della normativa – spiega – non è molto elevato, e ampie fasce di operatori non sembrano ancora oggi avere piena cognizione dei cambiamenti introdotti».  

 

1) A partire dal 24 ottobre è entrato in vigore l’articolo 62 del “Decreto Cresci Italia” secondo cui il pagamento dei prodotti alimentari e agricoli – tra i quali figurano anche i mangimi – dovrà essere effettuato entro 60 giorni a decorrere dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, ulteriormente ridotti a 30 nel caso di prodotti deteriorabili. La disposizione è destinata ad avere effetti importanti su tutta la filiera agro-alimentare e quindi anche sul settore mangimistico, compreso il pet-food.

 

Quali sono i cambiamenti che si potranno delineare nel vostro settore? Con l’entrata in vigore dell’art.62 molti saranno gli effetti che si potranno produrre, sia nel settore agroalimentare in generale che in quello mangimistico in particolare. In quest’ultimo comparto, infatti, i cambiamenti saranno molto importanti perché interverranno a modificare consuetudini che risultano profondamente distanti rispetto a quanto si è voluto introdurre con questa nuova disposizione di legge. I mangimifici, per l’effetto combinato di un pagamento di materie prime effettuato in tempi brevissimi e per un incasso dei prodotti finiti – i mangimi – mediamente assai più elevato dei 60 giorni introdotti con l’attuale normativa, hanno da sempre assunto l’improprio ruolo di “finanziatori” di un sistema rispetto al quale hanno  fornito non solo i mangimi, ma anche tutta una serie di mezzi di produzione (prodotti e servizi accessori quali la fornitura di animali per l’ingrasso, i servizi  di assistenza veterinaria, la scelta del macello, ecc.) di cui governavano il reperimento e a volte anche il pagamento. In sintesi, potremmo affermare che i mangimifici e i mangimisti hanno svolto nella filiera il ruolo dei veri e propri imprenditori, lasciando spesso agli allevatori un ruolo  quasi da “salariati” che mal si concilia con la nostra visione di rapporto con allevatori autonomi e indipendenti che si associano o si mettono in filiera per opportunità, e non per necessità. Certamente questo presuppone, anche per i mangimisti, di tornare ad essere vincenti per la loro offerta commerciale e non per altri apporti. Come il sistema arriverà al rispetto dei tempi è tutto da vedere, e creerà sicuramente anche l’esplodere di tensioni e contraddizioni con allevatori abituati a dilatare la loro esposizione e a non riuscire a far fronte a scadenze oggi molto più cogenti.    

 

2) Nonostante l’articolo 62 sia legge da marzo e la sua applicazione sia stata stabilita a partire dal 24 ottobre scorso, sono ancora molte le categorie di operatori – in particolare allevatori e agricoltori – che non sembrano aver piena conoscenza della portata della norma. È vero che, nonostante i sei mesi di tempo previsti dalla legge per l’entrata in vigore delle norme previste, ancora oggi il livello di conoscenza della normativa non sia  molto elevato e che esistono ampie fasce di operatori che non sembrano avere piena cognizione dei cambiamenti introdotti. Sicuramente la materia è complessa e modificare le abitudini consolidate è comunque un’impresa ardua: tuttavia riteniamo che questo sia un passaggio  fondamentale per avviare quel necessario processo di riequilibrio nella distribuzione del valore lungo la catena alimentare, che costituisce oggi uno dei punti più critici del nostro sistema agroalimentare.  

 

3) Quali possono essere considerati i «pro» che derivano dall’entrata in vigore di questo articolo? La nostra organizzazione cooperativa, unitamente alle altre centrali aderenti all’Alleanza delle Cooperative Italiane, ha fin da subito condiviso e sostenuto questa scelta voluta dal Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Mario Catania, e oggi accogliamo con soddisfazione l’entrata in vigore della nuova normativa che, introducendo regole precise nelle relazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e alimentari, tende ad andare proprio nella direzione da noi auspicata che è quella di riequilibrare i rapporti di forza tra il mondo della produzione e quello della distribuzione. La trasparenza dei contratti, l’obbligo della forma scritta e il rispetto dei tempi di pagamento dei prodotti entro i limiti dei 30 e 60 giorni (a seconda se essi siano deperibili o no) costituiscono per noi altrettanti punti di forza della normativa che  possono produrre gli effetti positivi da noi auspicati. Questo tema è particolarmente sentito anche a livello europeo: da alcuni mesi è infatti stato attivato un “Forum di Alto Livello” che sta lavorando per migliorare il funzionamento nella filiera alimentare e che ha già individuato tutta una serie di pratiche commerciali corrette e sleali; e proprio a queste ultime gli estensori del decreto applicativo dell’art.62 hanno ritenuto opportuno fare riferimento.  

 

4) Quali i «contro»?  La forte complessità e la notevole ampiezza della materia rispetto alla quale l’art.62 si propone di intervenire genera, almeno da parte nostra, una certa preoccupazione  per le difficoltà applicative che si potranno incontrare in particolare nelle prime fasi dall’entrata in vigore. Siamo consapevoli  infatti che gli elementi introdotti dal nuovo sistema normativo andranno a incidere in modo profondo su prassi e consuetudini fortemente consolidate nel nostro sistema, e che ci potrà essere bisogno anche di un aggiustamento della norma alla luce delle esperienze maturate nei primi mesi di applicazione. A tale proposito abbiamo apprezzato la disponibilità che in tal senso hanno già espresso i due Ministri competenti in materia, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania e il Ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera. Da parte nostra saremo sicuramente disponibili a collaborare attivamente, così come abbiamo già fatto in questi mesi, affinché l’impianto normativo possa essere migliorato attraverso una revisione che ne agevoli l’applicazione senza, tuttavia, stravolgere la volontà politica che è alla base dell’intervento legislativo originario.  

 

5) L’articolo 62 prevede l’adozione di uno specifico decreto attuativo che dovrebbe chiarire molti punti di difficile interpretazione della norma. Nei giorni scorsi il decreto attuativo dell’art. 62 è stato firmato dai Ministri Catania e Passera. Il decreto, che nella sua ultima stesura ha positivamente accolto i suggerimenti e le raccomandazioni formulate dal Consiglio di Stato, tende a colmare una parte importante di dubbi interpretativi che la legge aveva lasciato in sospeso. Sicuramente se il testo del decreto fosse stato a disposizione con qualche settimana di anticipo avrebbe consentito, anche da parte nostra, una riflessione più attenta sulle modalità operative per la sua attuazione. Tuttavia siamo anche convinti che sarà fondamentale l’esperienza maturata in fase di concreta applicazione, per poter poi apportare i necessari correttivi.

 

Foto: Pixabay

Miriam Cesta