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«Patti chiari e trasparenti per tutta la filiera grazie all’articolo 62»

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INTERVISTA A CARLO SACCHETTO, CAPO SEGRETERIA TECNICA MPAAF

Ha tagliato il traguardo nei tempi previsti, come promesso dal Ministro della Politiche agricole Mario Catania, il decreto attuativo dell’articolo 62 del “Cresci Italia”, la legge sulle liberalizzazioni che ha introdotto tempi certi nei pagamenti e la regola dei contratti scritti per il mercato dei prodotti agroalimentari. Una norma che dà fiato alle aziende del settore che in tempo di crisi rischiavano di attendere anche oltre 180 giorni per i pagamenti. “La novità di fondo è che con l’entrata in vigore del’articolo 62 viene definito un quadro di regole certe e trasparenti per le relazioni commerciali lungo le filiere dei prodotti agricoli ed alimentari – dice a Mangimi&Alimenti Carlo Sacchetto, Capo della Segreteria tecnica del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – volte a tutelare i soggetti economici più vulnerabili, contribuendo, inoltre, a favorire l’aggregazione dell’offerta e a rendere più efficienti le filiere stesse”. La disciplina introduce anche delle forme determinate per contrastare gli abusi, dato che “il giudice e l’Antitrust – continua Sacchetto – potranno intervenire d’ufficio o anche dietro segnalazione delle organizzazioni di categoria, garantendo ulteriormente la tutela dei soggetti vittime di pratiche sleali”.    

 

Dottor Sacchetto, quali sono i tre punti principali del provvedimento?  

 

 “Le principali novità giuridiche previste dall’articolo 62 sono l’obbligatorietà del contratto scritto per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, escluse solo le vendite ai consumatori finali. I contratti devono indicare sei elementi obbligatori pena la nullità: durata del contratto, la quantità le caratteristiche ed il prezzo del prodotto venduto, le modalità di consegna e di pagamento. Non ci saranno aggravi amministrativi dal momento che le tipologie contrattuali sono libere, nei casi più semplici può essere sufficiente la fattura o il documento di trasporto con poche integrazioni. In secondo luogo è prevista l’individuazione delle pratiche commerciali sleali e delle relative sanzioni applicabili da parte dell’Antitrust. E ancora la fissazione di termini massimi di pagamento oltre i quali decorrono interessi di mora”. Punto molto atteso dagli operatori era la definizione dei tempi certi. A norma dell’articolo 62 e del decreto attuativo il pagamento delle merci alimentari dovrà essere effettuato entro 60 giorni a decorrere dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, ulteriormente ridotti a 30 giorni nel caso di prodotti deperibili. Regole trasparenti, in un settore che ha una lunga “memoria” di contrattazioni verbali.

 

Perché è stato necessario ricorrere a una disciplina così precisa dei rapporti contrattuali?    

 

“Va ricordato che l’articolo 62 si applica a tutte le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, a prescindere all’entità e dall’anello della filiera in cui avviene la cessione, senza deroghe. È evidente che si tratta di una gamma estremamente ampia e variegata di tipologie di rapporti che la legge tratta senza differenziazioni. L’esigenza del contratto scritto nasce dal fatto che in taluni ambiti la parte contrattuale più debole, di solito, anche se non sempre, il creditore, non risulta sufficientemente tutelato. In ogni caso la definizione scritta degli elementi contrattuali obbligatori è un elemento di chiarezza nelle relazioni per entrambi i contraenti. Stipulare contratti chiari e trasparenti va considerato un elemento di crescita dell’intero settore”.    

 

Il decreto attuativo fissa in modo preciso le modalità della disciplina. Manca secondo lei ancora qualche azione sul fronte della comunicazione agli operatori delle nuove regole?

 

“La norma è entrata in vigore dal 24 ottobre e nelle settimane precedenti si sono svolti numerosi convegni e seminari sul tema e molti ne seguiranno. Autorevoli giornali dedicano ampio spazio all’argomento con rubriche speciali. D’altro lato il processo di sviluppo del decreto applicativo, redatto dal Ministero delle politiche agricole di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, che ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, si è sviluppato con una sequenza di trasparenza che ha pochi precedenti, attraverso consultazioni collettive e tavoli bilaterali con le oganizzazioni dei soggetti economici interessati, la pubblicazione degli schemi di decreto nelle more della loro formale approvazione ed un fitto dialogo con tutti i soggetti interessati. Riteniamo che il livello di conoscenza tra gli operatori, grazie soprattutto all’opera di divulgazione delle Organizzazioni professionali e di categoria, sia molto elevato. Ovviamente si tratta di una legge nuova e sotto certi aspetti assai innovativa e se sarà necessario un supplemento di informazione l’Amministrazione è pronta a fare la sua parte”.

 

É previsto un filo diretto per gli operatori con gli uffici tecnici del Ministero per risolvere dubbi sull’applicazione?

 

I tecnici del Ministero delle politiche agricole insieme ai colleghi dello Sviluppo economico e dell’Antitrust stanno valutando alcune possibilità, tuttavia desidero segnalare che negli ultimi tempi, le pur numerose richieste di chiarimento che giungono vertono più su temi generali, come l’interpretazione di norme del Codice civile in materia di contratti oppure delle norme fiscali generali che la nuova norma non modifica, piuttosto che su tematiche specifiche. L’articolo 62 sta in un solo foglio ed il decreto applicativo è altrettanto snello e scritto in un italiano semplice, pur rispettando il rigore giuridico. Spesso è sufficiente leggerlo per chiarire i dubbi. Faccio un semplice esempio: per sapere se un prodotto agricolo è soggetto o meno all’articolo 62, domanda molto ricorrente, non servono interpretazioni complesse o interpellare grandi esperti, è sufficiente controllare se il prodotto è presente nell’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, a portata di click per chiunque”. 

 

Foto: Pixabay

Cosimo Colasanto